Corte costituzionale

Sentenza n. 181/1993

Corte cost., sent. 21 aprile 1993, n. 181

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
181/1993
Data di deposito
21 aprile 1993
Data di decisione
2 aprile 1993
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:181

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 1204 del 30 dicembre 1971
  • legge n. 546 del 29 dicembre 1987
  • art. 4, legge n. 546 del 29 dicembre 1987

Parametri

Massime

Massima n. 19556

Le forme previdenziali previste dalle leggi n. 1204 del 1971, per le lavoratrici subordinate e n. 546 del 1987, per le lavoratrici autonome, sono dirette, non a fornire solo un aiuto economico alle gestanti, ma essenzialmente a dare una efficace tutela a quel valore - la maternita' - che, e' molto considerato dalla Carta fondamentale della Repubblica, con il conseguente dovere del legislatore di apprestare norme e risorse necessarie ad evitare tutto cio' che possa compromettere la salute della gestante e lo sviluppo della vita del bambino.

Massima n. 19557

In materia di tutela delle lavoratrici madri, il livello della legislazione italiana si dimostra piu' avanzato di quello della legislazione comunitaria. Quest'ultima infatti si limita a prevedere - per quanto riguarda le lavoratrici subordinate - un congedo di maternita' di almeno quattordici settimane (art. 8 direttiva CEE del Consiglio 19 ottobre 1992, n. 85) e - per le lavoratrici autonome - l'impegno degli Stati "ad esaminare se e a quali condizioni le lavoratrici che svolgono un'attivita' autonoma e le mogli di lavoratori che svolgono un'attivita' autonoma, possano, nel corso di interruzioni di attivita' per gravidanza o per maternita', avere accesso a servizi di sostituzione o a servizi sociali esistenti nel loro territorio, o ricevere prestazioni in danaro nell'ambito di un regime di previdenza sociale oppure di ogni altro sistema di tutela sociale pubblica" (art. 8, direttiva Cee del Consiglio 11 dicembre 1986, n. 86).

Massima n. 19558

In ordine alla questione di costituzionalita' sollevata per il mancato riconoscimento - da parte dell'art. 4, l. n. 546 del 1987 - a favore delle lavoratrici autonome, in stato di gravidanza, del diritto - previsto in favore delle lavoratrici subordinate dall'art. 5 l. n. 1204 del 1971 - all'indennita' per l'astensione obbligatoria dal lavoro in periodi antecedenti agli ultimi due mesi di gravidanza, disposta dall'Ispettorato per gravosita' o pericolosita' dell'attivita' espletata, non e' pertinente il richiamo all'art. 37 Cost.. Le disposizioni che esso contiene, infatti, pur non sottacendosi che, per lo spirito che le anima, costituiscono un'applicazione, nel campo del lavoro, della piu' generale volonta' della Carta fondamentale di tutelare e agevolare la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, e di proteggere (art. 31 Cost.) "la maternita', l'infanzia e la gioventu'" riguardano evidentemente la tutela dei dipendenti nei confronti del datore di lavoro, e non anche del modo come i lavoratori autonomi autogestiscono lo svolgimento della loro libera attivita'. (Inammissibilita', sotto il profilo riferito all'art. 37 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1987, n. 546, 'in parte qua').

Massima n. 19559

Posto che, secondo principi gia' affermati dalla Corte, le prestazioni previdenziali adeguate alle esigenze dei lavoratori ben possono essere differenziate tra le categorie degli stessi, secondo la discrezionale valutazione del legislatore, anche in ordine al trattamento normativo ed economico delle lavoratrici subordinate e di quelle autonome e pur in relazione al medesimo evento della gravidanza, non puo' ritenersi ingiustificato che alle lavoratrici autonome - alle quali pur viene corrisposta per i periodi di due mesi antecedenti alla data presunta del parto e tre mesi successivi al parto, in base alla legge n. 546 del 1987, una indennita' di misura sostanzialmente pari a quella prevista per le lavoratrici subordinate (ed ora, in base alla legge 11 dicembre 1990, n. 379, anche una indennita' per i casi di adozione, affidamento e aborto) - non sia stato riconosciuto - dall'art. 4 della legge n. 546 del 1987 - il diritto - spettante alle lavoratrici subordinate ex art. 5 l. n. 1204 del 1971 - alla indennita' per l'astensione obbligatoria dal lavoro in periodi antecedenti agli ultimi due mesi di gravidanza, disposta dall'Ispettorato per gravosita' o pericolosita' dell'attivita' espletata. Oltre alla impossibilita' di osservare nei confronti delle lavoratrici autonome, quanto meno alcune delle condizioni richieste per l'intervento dell'Ispettorato (come quella che la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni) sussistono infatti ragionevoli margini per una certa differenziazione del trattamento a motivo delle diverse situazioni in cui le due categorie di lavoratrici si trovano ad operare, nonche' per i differenti rispettivi sistemi contributivi. (Inammissibilita', sotto il profilo riferito all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, l. 29 dicembre 1987, n. 546, 'in parte qua').

Massima n. 19560

Pur tenendo conto, in relazione allo stato di gravidanza, della possibilita', consentita alle lavoratrici autonome e non alle lavoratrici subordinate, di distribuire piu' elasticamente tempo e modalita' di lavoro a fronte della temporanea incapacita' alla normale attivita', la mancata previsione a favore delle prime - da parte dell'art. 4, l. n. 546 del 1987 - del diritto all'indennita' per l'astensione obbligatoria dal lavoro in periodi antecedenti agli ultimi due mesi di gravidanza, disposta all'Ispettorato in periodi anteriori agli ultimi due mesi di gravidanza - a norma dell'art. 5, l. n. 1204 del 1971 - riguardo alle lavoratrici subordinate, per gravosita' o pericolosita' dell'attivita' medesima, potrebbe costituire motivo di protrazione del lavoro nei suddetti periodi nonostante la presenza di complicanze o altre forme morbose, con conseguente violazione, per la madre e per il nascituro, del diritto alla salute (v. massima A). Tuttavia l'esigenza di una migliore disciplina volta a disincentivare - anche con provvidenze economiche - la lavoratrice autonoma dal tenere, in quelle circostanze, gli stessi ritmi di attivita', non puo' essere soddisfatta dalla Corte costituzionale mediante una estensione in via additiva - come richiesto dal giudice 'a quo' - di disposizioni (quale quella contenuta nel suindicato art. 5, l. n. 1204 del 1971) previste per ipotesi diverse, dovendosi invece necessariamente modulare le normative alla differente situazione attraverso un intervento articolato che, per sua natura, con l'eventuale coinvolgimento degli organismi sindacali e previdenziali, impegna la discrezionalita' del legislatore. (Inammissibilita', sotto il profilo riferito all'art. 32 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, l. 29 dicembre 1987, n. 546, 'in parte qua').

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di costituzionalità dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1987, n. 546 (Indennità di maternità per le lavoratrici autonome), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 32 e 37 della Costituzione, dal Pretore di Bologna, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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