Corte costituzionale

Sentenza n. 166/1993

Corte cost., sent. 15 aprile 1993, n. 166

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
166/1993
Data di deposito
15 aprile 1993
Data di decisione
2 aprile 1993
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:166

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, legge della Regione Emilia Romagna n. 7 del 29 gennaio 1983

Parametri

Massime

Massima n. 19403

Posto che secondo il recente indirizzo giurisprudenziale delle Sezioni Unite della Corte di cassazione anche per gli insediamenti civili che non scaricano in pubbliche fognature occorre l'autorizzazione regionale se nuovi, e cioe' successivi all'entrata in vigore della l. n. 319/1976 - a nulla rilevando la provenienza dello scarico o la qualita' del soggetto operante - il mancato accertamento da parte del giudice 'a quo', nel caso, della novita' degli insediamenti di cui trattasi, rende inammissibile la questione di legittimita' costituzionale della impugnata legge della Regione Emilia Romagna la quale, qualificando come insediamenti civili le imprese regionali che dispongono, in connessione con l'attivita' di allevamento, di almeno un ettaro di terreno ogni quaranta quintali di peso vivo di bestiame, le avrebbe sottratte - secondo le ordinanze di rimessione - all'obbligo di munirsi dell'autorizzazione e alla conseguente applicazione della sanzione penale di cui all'art. 21, l. n. 319/1976. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, l. Reg. Emilia Romagna 29 gennaio 1983, n. 7, sollevata in riferimento agli artt. 3, 25 e 117 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge regionale dell'Emilia-Romagna 29 gennaio 1983, n. 7 (Norme sulla disciplina degli scarichi delle fognature e degli scarichi civili che non recapitano nelle pubbliche fognature. Provvedimenti per il contenimento dell'eutrofizzazione), modificata con leggi regionali n. 13 del 1984 e n. 42 del 1986, in riferimento agli artt. 3, 25 e 117 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Parma e dal Pretore di Reggio Emilia, sezione distaccata di Scandiano, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze