Corte costituzionale
Sentenza n. 166/1993
Corte cost., sent. 15 aprile 1993, n. 166
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 166/1993
- Data di deposito
- 15 aprile 1993
- Data di decisione
- 2 aprile 1993
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:166
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, legge della Regione Emilia Romagna n. 7 del 29 gennaio 1983
Parametri
Massime
Massima n. 19403
Posto che secondo il recente indirizzo giurisprudenziale delle Sezioni Unite della Corte di cassazione anche per gli insediamenti civili che non scaricano in pubbliche fognature occorre l'autorizzazione regionale se nuovi, e cioe' successivi all'entrata in vigore della l. n. 319/1976 - a nulla rilevando la provenienza dello scarico o la qualita' del soggetto operante - il mancato accertamento da parte del giudice 'a quo', nel caso, della novita' degli insediamenti di cui trattasi, rende inammissibile la questione di legittimita' costituzionale della impugnata legge della Regione Emilia Romagna la quale, qualificando come insediamenti civili le imprese regionali che dispongono, in connessione con l'attivita' di allevamento, di almeno un ettaro di terreno ogni quaranta quintali di peso vivo di bestiame, le avrebbe sottratte - secondo le ordinanze di rimessione - all'obbligo di munirsi dell'autorizzazione e alla conseguente applicazione della sanzione penale di cui all'art. 21, l. n. 319/1976. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, l. Reg. Emilia Romagna 29 gennaio 1983, n. 7, sollevata in riferimento agli artt. 3, 25 e 117 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge regionale dell'Emilia-Romagna 29 gennaio 1983, n. 7 (Norme sulla disciplina degli scarichi delle fognature e degli scarichi civili che non recapitano nelle pubbliche fognature. Provvedimenti per il contenimento dell'eutrofizzazione), modificata con leggi regionali n. 13 del 1984 e n. 42 del 1986, in riferimento agli artt. 3, 25 e 117 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Parma e dal Pretore di Reggio Emilia, sezione distaccata di Scandiano, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 15 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze