Corte costituzionale

Sentenza n. 163/1993

Corte cost., sent. 15 aprile 1993, n. 163

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
163/1993
Data di deposito
15 aprile 1993
Data di decisione
2 aprile 1993
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:163

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, n. 2, legge della Provincia autonoma di Trento n. 3 del 15 febbraio 1980

Parametri

Massime

Massima n. 19537

L'autonomia del giudizio di costituzionalita' rispetto a quello da cui proviene la questione comporta che eventuali vizi attinenti alla legittima instaurazione del giudizio 'a quo' non sono soggetti al riesame della Corte, non potendo quest'ultima sostituirsi al giudice 'a quo' nella valutazione dei prerequisiti processuali che precedono l'incardinamento del giudizio di costituzionalita'. - v. S. nn. 103/1991, 239/1984, 6/1983, 131/1976; v., altresi', la successiva massima B (e, ivi, richiami).

Massima n. 19538

L'autonomia del giudizio di costituzionalita' rispetto a quello da cui proviene la questione, comporta che, nel verificare l'ammissibilita' di quest'ultima, la Corte puo' rilevare il difetto di giurisdizione del giudice rimettente solo nei casi in cui esso risulti macroscopico (cosi' che nessun dubbio possa aversi sulla sua sussistenza), e - pur in tale ipotesi - sempreche' lo stesso giudice non abbia specificamente motivato, con argomentazioni non del tutto prive di plausibilita', il suo dissenso dall'orientamento giurisprudenziale prevalente che affermi l'altrui giurisdizione. (Reiezione dell'eccezione di inammissibilita' della questione di costituzionalita' dell'art. 4, n. 2, L. Prov. aut. di Trento n. 3 del 1980, risultando plausibili le argomentazioni addotte dal giudice 'a quo' per affermare la sussistenza della sua giurisdizione). - v. S. nn. 439/1991, 283/1990, 414/1989, e 777/1988, O. nn. 458/1992 e 100/1988, nonche' (per ipotesi di motivato dissenso dalla giurisprudenza prevalente) S. nn. 436/1992, 103/1993, 112/1993.

Massima n. 19539

Fermo restando il particolare ruolo sociale della donna connesso ai valori della maternita' e della famiglia, dall'insieme dei principi posti dall'art. 3, commi primo e secondo, Cost., e - in sede di specificazione applicativa - dagli artt. 37 e 51 Cost., deriva il divieto (significativamente enunciato anche dalla direttiva CEE n. 76/207 del 9 febbraio 1976) volto ad impedire qualsiasi discriminazione, diretta o indiretta, basata sul sesso in relazione alle condizioni di accesso nel posto di lavoro e, in particolare, nei pubblici uffici. - v. S. nn. 210/1986, 137/1986, 123/1969.

Massima n. 19540

Il principio di eguaglianza postula che sia previsto un trattamento normativo uguale o, invece, differenziato nei confronti di classi di soggetti rispettivamente omogenee o non omogenee rispetto al fine obiettivo perseguito dalla norma considerata. Percio', il giudizio costituzionale di eguaglianza impone alla Corte di verificare che non sussista violazione di alcuno dei seguenti criteri: a) la correttezza della classificazione operata dal legislatore in relazione ai soggetti considerati, tenuto conto della disciplina normativa apprestata; b) la previsione da parte dello stesso legislatore di un trattamento giuridico omogeneo, ragionevolmente commisurato alle caratteristiche essenziali della classe (o delle classi) di persone cui quel trattamento e' riferito; c) la proporzionalita' del trattamento giuridico previsto rispetto alla classificazione operata dal legislatore tenendo conto del fine obiettivo insito nella disciplina normativa considerata: proporzionalita' che va esaminata in relazione agli effetti pratici prodotti o producibili nei concreti rapporti della vita.

Massima n. 19541

La previsione di un'altezza minima identica per gli uomini e le donne, - quale requisito fisico - per l'accesso a un pubblico concorso, viola il principio di eguaglianza, vuoi in quanto presuppone erroneamente l'insussistenza della considerevole diversita' di statura mediamente riscontrabile tra gli uomini e le donne, vuoi in quanto comporta una "discriminazione indiretta" a sfavore di queste ultime, che risultano, in concreto, svantaggiate in misura proporzionalmente maggiore rispetto agli uomini, in relazione a differenze antropomorfiche statisticamente riscontrabili e obiettivamente dipendenti dal sesso. E' percio' illegittimo costituzionalmente - per violazione dell'art. 3 Cost. (assorbiti i profili riferiti ad altri parametri) - l'art. 4, n. 2, L. Prov. aut. di Trento 15 febbraio 1980, n. 3, nella parte in cui prevede, tra i requisiti per l'accesso alle carriere direttive e di concetto del ruolo tecnico del servizio antincendi della Provincia di Trento, il possesso di una statura fisica minima indifferenziata per uomini e donne. - v. la precedente massima.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, n. 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 15 febbraio 1980, n. 3 (Norme concernenti il trasferimento alla Provincia autonoma di Trento del personale della Regione Trentino-Alto Adige addetto agli uffici dell'ispettorato provinciale del servizio antincendi e di quello appartenente al corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento e altre disposizioni riguardanti il personale provinciale), nella parte in cui prevede, tra i requisiti per l'accesso alle carriere direttive e di concetto del ruolo tecnico del servizio antincendi della Provincia di Trento, il possesso di una statura fisica minima indifferenziata per uomini e donne.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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