Corte costituzionale

Sentenza n. 151/1993

Corte cost., sent. 8 aprile 1993, n. 151

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
151/1993
Data di deposito
8 aprile 1993
Data di decisione
1° aprile 1993
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:151

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 19413

La diversita' di disciplina, quanto ad espressa previsione di perentorieta' dei termini, dettata, rispettivamente, per il sequestro preventivo e per quello probatorio non puo' essere apprezzata in riferimento al principio di uguaglianza, data la natura e le finalita' diverse dei due istituti. Il decreto di sequestro preventivo e' atto che, per la sua finalizzazione alla prevenzione di un pericolo o alla confisca, e' stato dalla legge riservato al giudice: e, quindi, quando disposto, per ragioni di urgenza, dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero, costituisce una misura provvisoria, destinata ad estinguersi entro brevissimo termine se non confermata dall'autorita' giudiziaria; la convalida del sequestro probatorio operato dalla polizia giudiziaria e', viceversa, atto proprio del pubblico ministero dato che ha la stessa funzione del decreto con cui costui dispone lo stesso, mirando non solo al controllo dell'operato della polizia giudiziaria ma anche al mantenimento della misura; mentre il compito attribuito al giudice in sede di riesame del decreto di convalida e' di verificare non la legittimita' dell'iniziativa della polizia giudiziaria, ma la necessita' delle cose sequestrate per l'accertamento dei fatti. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 355, secondo comma, cod. proc. pen. sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Massima n. 19414

La norma impugnata, che statuisce che "il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, con decreto motivato convalida il sequestro se ne ricorrono i presupposti ovvero dispone la restituzione delle cose sequestrate", deve essere letta in armonia con i principi costituzionali i quali impongono che, qualora la legge conferisca alla polizia giudiziaria il potere di sacrificare la liberta' personale e domiciliare - e quindi anche il sequestro di beni appresi nel domicilio della persona - deve anche prevedere un intervento dell'autorita' giudiziaria nei ristretti termini che la stessa norma censurata prevede (art. 13, secondo comma, e 14, secondo comma, Cost.) per cui il sequestro operato dalla polizia giudiziaria e' atto provvisorio e l'intervento su di esso dell'autorita' giudiziaria atto urgente. Di conseguenza, se il P.M. non convalida il sequestro entro le quarantotto ore, ove ne ricorrano i presupposti, deve provvedere alla restituzione delle cose sequestrate, per sopravvenuta inefficacia dello stesso, cosicche' ove la convalida non intervenga nel termine perentorio sopra indicato, l'interessato ha la facolta' di attivare la procedura di restituzione e di reagire contro il diniego di questa da parte del pubblico ministero (cfr. art. 263, quarto e quinto comma, cod. proc. pen.). (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 355 cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 24 e 42 della Costituzione).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 355 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione, dal Tribunale di Bari con ordinanza del 13 marzo 1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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