Corte costituzionale
Sentenza n. 118/1993
Corte cost., sent. 26 marzo 1993, n. 118
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 118/1993
- Data di deposito
- 26 marzo 1993
- Data di decisione
- 24 marzo 1993
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:118
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 704 del 1° agosto 1959
Parametri
Massime
Massima n. 19405
Il Tribunale superiore delle acque pubbliche, organo a composizione mista (magistrati della giurisdizione ordinaria ed amministrativa, tecnici dei lavori pubblici) previsto e disciplinato dal regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1175, ha carattere di specialita', in ragione della competenza sulla materia trattata, ma non e' avulso dall'articolazione complessiva del sistema organizzativo ed ordinamentale della giurisdizione. Esso, infatti, ha cognizione d'appello, in ordine alle pronuncie dei Tribunali regionali (sezioni specializzate delle Corti di Appello, integrate da tecnici dell'amministrazione dei lavori pubblici), nella materia delle acque pubbliche, altrimenti devoluta alla giurisdizione ordinaria, e cognizione diretta per l'impugnazione di provvedimenti, sempre in materia di acque pubbliche, altrimenti deferibili alla giurisdizione amministrativa.
Massima n. 19406
Le particolari modalita' di assegnazione al Tribunale superiore delle acque pubbliche dei componenti, consistenti essenzialmente nella permanente titolarita' anche dell'ufficio di provenienza (consigliere della Corte di cassazione, consigliere di Stato, componente tecnico del Consiglio superiore dei lavori pubblici) e nel perdurante esercizio delle funzioni che legittimano la nomina - che, a sua volta, trae origine dalla designazione effettuata proprio dal Presidente dell'organo (Corte di cassazione, Consiglio di Stato, Consiglio Superiore dei lavori pubblici) nel quale i componenti del Tribunale superiore continuano a rimanere incardinati -, ed altresi' la circostanza che, evidentemente, dell'attivita' svolta presso quest'organo si tiene conto nella determinazione del carico di lavoro nell'ufficio di appartenenza, non consentono di assimilare, quale utile termine di raffronto del trattamento economico corrisposto ai componenti del Tribunale superiore, la condizione di questi a quella dei titolari di altri incarichi, anche giurisdizionali, privi di una cosi' stretta aderenza, strutturale e funzionale, all'ufficio gia' ricoperto (commissioni tributarie, arbitrati, collaudi, commissioni di concorso). In tale situazione, la misura dell'indennita' (L. 30.000 mensili per i magistrati e L. 20.000 per i membri tecnici) fissata dall'art. 1 della legge n. 704 del 1959, non puo' dirsi irrisoria e ingiustificatamente deteriore rispetto al trattamento economico previsto per i componenti di altri organi di giurisdizione speciale o per lo svolgimento di incarichi extragiudiziari, rimanendo nella discrezionalita' del legislatore la fissazione e la quantificazione di un'indennita' per l'esercizio di funzioni distinte, ma integrative e complementari rispetto a quelle proprie dell'ufficio di appartenenza, al quale rimangono collegate. Ne' risultano violati il diritto a giusta retribuzione - giacche' in presenza di una molteplicita' di attivita' che hanno per presupposto un unico rapporto di impiego o la titolarita' di un ufficio pubblico, la retribuzione sufficiente per assicurare a se' ed alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa, proporzionata alla quantita' e qualita' del lavoro prestato, e' quella complessiva - e il principio del buon andamento della pubblica amministrazione - invocato sul rilievo che l'asserita irrisorieta' dell'indennita' renderebbe difficile trovare disponibilita' a ricoprire l'incarico e determinerebbe avvicendamenti dannosi per il buon funzionamento dell'ufficio, giacche' l'affidamento dell'incarico non richiede accettazione del designato e la temporaneita' dello stesso e' gia' prevista (in cinque anni) dalla legge (art. 139 del regio decreto n. 1175 del 1933). (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 1 agosto 1959, n. 704, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 1° agosto 1959, n. 704 (Indennità ai componenti dei Tribunali delle acque pubbliche), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 marzo 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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