Corte costituzionale

Sentenza n. 101/1993

Corte cost., sent. 19 marzo 1993, n. 101

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
101/1993
Data di deposito
19 marzo 1993
Data di decisione
10 marzo 1993
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:101

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 19364

In ordine alla questione sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nei confronti degli artt. 487, quinto comma, e 446, primo comma, cod.proc.pen., nella parte in cui, quando risulti che la inosservanza del termine - coincidente con la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado - per formulare, anche a mezzo di procuratore speciale, la richiesta di applicazione della pena, sia stata determinata da un evento non evitabile, non consentono all'imputato di chiedere egualmente, prima della decisione, il patteggiamento, non valgono le considerazioni - accentrate essenzialmente sulla rapida definizione del processo quale condizione per l'ammissibilita' dei riti differenziati - su cui si basano le decisioni con cui la Corte ha ritenuto legittime le norme transitorie che tali riti permettono per i soli procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del nuovo codice per i quali non siano state ancora compiute le formalita' di apertura del dibattimento, nonche' quelle che non consentono l'accesso agli stessi in caso di nuove contestazioni ai sensi degli artt, 516 e 517 cod.proc.pen.. Nell'anzidetta questione infatti non vengono in rilievo ne' la discrezionalita' di cui gode il legislatore nel dettare disposizioni di carattere transitorio, ne' alcun profilo di addebitabilita' all'inerzia dell'imputato delle conseguenze della mancata instaurazione del rito differenziato. - V. sent. nn. 277/1990, 593/1990, 316/1992 e ordd. nn. 320/1990, 355/1990, 420/1990, 5/1992 e 213/1992.

Massima n. 19365

Il principio di tassativita' dei termini perentori, che il legislatore ha introdotto nell'art. 173, primo comma, del codice di procedura penale, non impedisce di ritenere - conformemente a quanto ha precisato la giurisprudenza della Cassazione sull'analoga disposizione, a cui l'art. 173 cod.proc.pen. si ispira, dell'art. 152 cod.proc.civ. - che un termine, per lo scopo che persegue e per la funzione che e' destinato ad assolvere, debba, pur in assenza di una espressa previsione in tal senso, essere rigorosamente osservato e quindi considerato di carattere perentorio. Nessun dubbio percio' che abbia tale natura, essendo coessenziale alla funzione di deflazione e di rapida definizione del processo, tipica dell'applicazione della pena, il termine (coincidente con la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado) di cui all'art. 446, primo comma, cod.proc.pen. entro il quale e' consentito all'imputato di farne richiesta.

Massima n. 19366

L'inosservanza del termine - coincidente, ex art. 446, primo comma, cod. proc. pen., con la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado - per formulare, anche a mezzo di procuratore speciale, la richiesta di applicazione della pena, quando sia stata provocata da un evento non evitabile dall'imputato, non puo' determinare l'impossibilita' di adire il rito speciale, altrimenti il diritto di difesa subirebbe un ingiustificato sacrificio. In tale ipotesi, tuttavia, - contro quanto ritenuto dal giudice 'a quo' - non incontra ostacoli interpretativi l'applicazione, quale adeguato strumento di tutela, della "restituzione nel ,termine" di cui all'art. 175 cod.proc.pen., e cio' anche perche' l'istituto della pena concordata, per la sua natura di "pattegiamento sulla pena e sul merito", piu' che di patteggiamento sul rito", non e' incompatibile con la fase dibattimentale, in cui eccezionalmente verrebbe ad inserirsi, conservando anche in tal caso, sia pur parzialmente, la propria efficacia deflattiva. Va pero' anche chiarito che, in ossequio a principi di economia processuale ricavabili dal sistema (artt. 176 e 487 cod.proc.pen.) la richiesta di applicazione della pena, se formulata, nella suddette circostanze, a dibattimento gia' iniziato, deve operare ala luce dell'istruzione svoltasi sino a quel momento, con la conseguenza che sia il consenso delle parti, sia il controllo del giudice dovranno avvenire sulla base del complesso degli atti fino ad allora compiuti. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., degli artt. 487, quinto comma, e 446, primo comma, cod. proc. pen., 'in parte qua'). - Sulla "applicazione della pena" quale "efficiente strumento del diritto di difesa" v., in particolare, S. n. 313/1990 e O. n. 116/1992.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 487, quinto comma, e 446, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Bolzano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1993.

Il presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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