Corte costituzionale
Sentenza n. 100/1993
Corte cost., sent. 19 marzo 1993, n. 100
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 100/1993
- Data di deposito
- 19 marzo 1993
- Data di decisione
- 10 marzo 1993
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:100
Norme oggetto del giudizio
- art. 69, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 24, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 2901, n.2, codice civile
Massime
Massima n. 19239
Spetta al giudice 'a quo' stabilire quale sia l'ordine logico delle varie domande introitate a sentenza (art. 277 cod. proc. civ.), oltre che valutare se la controversia non possa essere decisa senza affrontare la questione di costituzionalita'. (Nella specie, e' stata ritenuta rilevante la questione concernente l'art. 69 legge fall., invocato a fondamento della domanda che - sia pur in alternativa ad altre - formava oggetto del giudizio 'a quo'). - S. nn. 73/1991, 97/1987 e 139/1980.
Massima n. 19240
Lo speciale regime di revoca fallimentare degli atti fra coniugi a titolo oneroso compiuti nel periodo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale - per i quali l'art. 69 legge fall. prevede una presunzione 'juris tantum' di conoscenza dello stato di insolvenza - non e' estensibile agli atti tra coniugi a titolo gratuito ne' in via di interpretazione ne' per analogia, dati i chiari limiti di contenuto e la natura di 'ius singulare' della suddetta disposizione.
Massima n. 19241
Nei giudizi di legittimita' costituzionale, una pronuncia additiva e' consentita solo quando la soluzione adeguatrice consista nell'estensione logicamente necessitata ed in certo senso implicita nella potenzialita' interpretativa del contesto normativo in cui e' inserita la disposizione impugnata. - S. n. 8/1987.
Massima n. 19242
Venuto meno il generale divieto di donazione tra coniugi per effetto della dichiarazione di incostituzionalita' dell'art. 781 cod. civ., la non applicabilita' dello speciale regime di revoca fallimentare degli atti fra coniugi (previsto dall'art. 69 legge fall.) agli atti a titolo gratuito compiuti dal fallito a favore del coniuge oltre due anni prima della dichiarazione di fallimento ma durante l'esercizio dell'impresa, risulta priva del suo originario fondamento logico e, vieppiu', irragionevole, in quanto comporta che tali liberalita' - non piu' nulle, bensi' revocabili solo alle condizioni rigorose previste dall'art. 2901 cod. civ. e con una decorrenza prescrizionale svantaggiosa - siano irragionevolmente assoggettate ad un sistema di minor tutela dei creditori rispetto agli atti tra coniugi a titolo oneroso compiuti nello stesso periodo. Tale sopravvenuta irragionevolezza non e' superabile in via interpretativa ne' per analogia, bensi' solo mediante una pronuncia di incostituzionalita' parziale (che meglio assicuri la certezza del diritto). Pertanto, va dichiarato costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. (assorbita la censura riferita all'art. 24 Cost.) - l'art. 69, r.d. 16 marzo 1942 n. 267, nella parte in cui non comprende nel proprio ambito di applicazione gli atti a titolo gratuito compiuti tra coniugi piu' di due anni prima della dichiarazione di fallimento, ma nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale. - Per la dichiarazione di incostituzionalita' dell'art. 781 cod. civ., v. S. n. 91/1971; sui limiti alla possibilita' di pronunce additive-manipolative, v. S. n. 8/1987; v., altresi', le precedenti massime B e C.
Massima n. 19243
E' compito del legislatore eliminare i residui margini di disarmonia - inerenti alla rilevanza che assume la prova, da parte del coniuge, di aver ignorato lo stato di insolvenza del fallito (laddove la 'partecipatio fraudis' e' richiesta dall'art. 2901, n. 2, cod. civ., per la revoca dei soli atti a titolo oneroso) - che permangono a seguito della pronuncia di incostituzionalita' parziale che estende lo speciale regime di revoca fallimentare degli atti tra coniugi alle liberalita' compiute tra essi prima del biennio anteriore al fallimento.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), nella parte in cui non comprende nel proprio ambito di applicazione gli atti a titolo gratuito compiuti tra coniugi più di due anni prima della dichiarazione di fallimento, ma nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1993.
Il presidente: CASAVOLA
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 marzo 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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