Corte costituzionale

Ordinanza n. 92/1993

Corte cost., ord. 15 marzo 1993, n. 92

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
92/1993
Data di deposito
15 marzo 1993
Data di decisione
8 marzo 1993
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:92

Norme oggetto del giudizio

  • art. 57, decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957
  • art. 34, decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 28 dicembre 1970

Parametri

Massime

Massima n. 19128

Il mancato riconoscimento al personale comandato del piu' favorevole trattamento economico (nella specie, un'indennita' giudiziaria) corrisposto al personale di ruolo dell'ufficio di destinazione, non viola gli artt. 3, 36 e 97 Cost.: non il primo, perche' il comando non comporta inquadramento nell'amministrazione di destinazione ne' attribuzione di qualifica o livello che consenta un raffronto sotto il profilo del rispetto del principio di eguaglianza e perche' spetta comunque al legislatore, nel ragionevole esercizio della sua discrezionalita', individuare i destinatari, la misura e le caratteristiche delle "indennita' giudiziarie"; non il secondo, in quanto il dipendente comandato conserva, nel periodo di comando la sua posizione retributiva; non l'ultimo in quanto il comando e' istituto correlato al buon andamento della p.a. e non gia' strumento per conseguire miglioramenti retributivi. (Manifesta infondatezza - in riferimento ai suddetti parametri - della questione di costituzionalita' dell'art. 57, T.U. 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dall'art. 34, d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077) - Sulla discrezionalita' legislativa in materia di "indennita' giudiziaria", v. S. nn. 334/1992, 510 e 119/1991, 238/1990; O. nn. 97 e 422/1990.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico degli impiegati civili dello Stato), come sostituito dall'art. 34 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 (Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato), nella parte in cui non prevede, per il personale comandato, la corresponsione del più favorevole trattamento economico che eventualmente competa al personale dell'ufficio di destinazione, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione di Latina, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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