Corte costituzionale
Ordinanza n. 504/1993
Corte cost., ord. 31 dicembre 1993, n. 504
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 504/1993
- Data di deposito
- 31 dicembre 1993
- Data di decisione
- 29 dicembre 1993
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:504
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 24, Costituzione
Massime
Massima n. 20200
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto nell'ordinanza di rimessione e' del tutto omessa qualsiasi esposizione del fatto e ogni riferimento all'oggetto ed ai termini del giudizio principale, risultando di conseguenza precluso il controllo alla Corte sul giudizio di rilevanza. - Riguardo ai principi applicati v., 'ex plurimis', S. n. 306/1993 (punto 2 della motivazione) e O. nn. 366/1993 e 21/1993.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 257, primo comma, c.p.c., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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