Corte costituzionale
Ordinanza n. 493/1993
Corte cost., ord. 30 dicembre 1993, n. 493
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 493/1993
- Data di deposito
- 30 dicembre 1993
- Data di decisione
- 22 dicembre 1993
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:493
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983
- legge n. 638 del 11 novembre 1983
Parametri
Massime
Massima n. 20137
Questione gia' dichiarata inammissibile implicando scelte discrezionali riservate al legislatore. - V. Sent. n. 267/1992.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983 n. 638 (misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, dal Pretore di Alessandria con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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