Corte costituzionale

Ordinanza n. 492/1993

Corte cost., ord. 30 dicembre 1993, n. 492

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
492/1993
Data di deposito
30 dicembre 1993
Data di decisione
22 dicembre 1993
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:492

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5-bis, comma 1, decreto-legge n. 333 del 11 luglio 1992
  • legge n. 359 del 8 agosto 1992
  • art. 5-bis, comma 2, decreto-legge n. 333 del 11 luglio 1992
  • art. 5-bis, comma 5, decreto-legge n. 333 del 11 luglio 1992
  • art. 5-bis, legge n. 359 del 8 agosto 1992
  • art. 11, comma 7, legge n. 413 del 30 dicembre 1991
  • art. 11, comma 8, legge n. 413 del 30 dicembre 1991
  • art. 11, comma 6, legge n. 413 del 30 dicembre 1991
  • art. 11, comma 5, legge n. 413 del 30 dicembre 1991

Parametri

Massime

Massima n. 20055

Questione gia' decisa nel senso della non fondatezza (e, successivamente, della manifesta infondatezza). - S. n. 283/1993 (massima E), O. n. 414/1993 (massima A), S. n. 442/1993 (massima B).

Massima n. 20057

La questione di costituzionalita' dell'art. 5 bis, comma secondo, del d.l. n. 333 del 1992 - sollevata sotto il profilo dell'irragionevole discriminazione tra proprietari gia' espropriati al momento di entrata in vigore della legge n. 359 del 1992 e proprietari che alla stessa data possono ancora convenire la cessione volontaria del bene e fruire della connessa maggiorazione pari al 40% dell'indennizzo - va dichiarata manifestamente infondata, atteso che sul punto la Corte e' gia' intervenuta con pronuncia additiva, dichiarando l'illegittimita' costituzionale, 'in parte qua', della disposizione censurata. - V. S. n. 283/1993 (massima L), O. n. 414/1993 (massima D), S. n. 442/1993 (massima M).

Massima n. 20058

Manifesta inammissibilita' delle questioni, atteso che in una delle fattispecie all'esame dei giudici 'a quibus' e' gia' intervenuto il decreto di espropriazione, e non puo' quindi piu' trovare applicazione la disciplina della cessione volontaria, mentre l'altra si riferisce ad un'area assoggettata ad occupazione provvisoria, e quindi attiene ad un procedimento nel quale non e' ancora possibile la cessione volontaria. - S. n. 283/1993 (massima M), O. n. 414/1993 (massima B), S. n. 442/1993 (massima G).

Massima n. 20059

Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza, atteso che nelle ordinanze di rimessione non si fa menzione di un'attitudine edificatoria di fatto dell'area espropriata (o assoggettata ad occupazione provvisoria). - V. S. n. 283/1993 (massima N), O. n. 414/1993 (massima C).

Massima n. 20063

Non c'e' luogo a provvedere, perche' non ricorre l'indefettibile presupposto della pregiudizialita', in ordine alla richiesta delle parti private costituite che sia sollevata dalla Corte (quale giudice 'a quo') la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, commi quinto, sesto, settimo e ottavo, legge 30 dicembre 1991, n. 413, sotto il profilo che la ritenuta d'imposta del 20% sull'indennizzo espropriativo, da tali disposizioni prevista, ridurrebbe quest'ultimo al di sotto della soglia di congruita'. - Al riguardo, v. anche S. n. 283/1993 (massima F).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5- bis, commi 2 e 5, decreto legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992 n. 359 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica) sollevate, in riferimento agli artt. 24, comma 1, e 42, commi 2 e 3, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Bologna e dal Tribunale di Benevento con le ordinanze indicate in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5- bis, commi 1 e 2, decreto legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992 n. 359 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica) sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 42, comma 3, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Bologna e dal Tribunale di Benevento con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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