Corte costituzionale
Ordinanza n. 492/1993
Corte cost., ord. 30 dicembre 1993, n. 492
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 492/1993
- Data di deposito
- 30 dicembre 1993
- Data di decisione
- 22 dicembre 1993
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:492
Norme oggetto del giudizio
- art. 5-bis, comma 1, decreto-legge n. 333 del 11 luglio 1992
- legge n. 359 del 8 agosto 1992
- art. 5-bis, comma 2, decreto-legge n. 333 del 11 luglio 1992
- art. 5-bis, comma 5, decreto-legge n. 333 del 11 luglio 1992
- art. 5-bis, legge n. 359 del 8 agosto 1992
- art. 11, comma 7, legge n. 413 del 30 dicembre 1991
- art. 11, comma 8, legge n. 413 del 30 dicembre 1991
- art. 11, comma 6, legge n. 413 del 30 dicembre 1991
- art. 11, comma 5, legge n. 413 del 30 dicembre 1991
Parametri
Massime
Massima n. 20055
Questione gia' decisa nel senso della non fondatezza (e, successivamente, della manifesta infondatezza). - S. n. 283/1993 (massima E), O. n. 414/1993 (massima A), S. n. 442/1993 (massima B).
Massima n. 20057
La questione di costituzionalita' dell'art. 5 bis, comma secondo, del d.l. n. 333 del 1992 - sollevata sotto il profilo dell'irragionevole discriminazione tra proprietari gia' espropriati al momento di entrata in vigore della legge n. 359 del 1992 e proprietari che alla stessa data possono ancora convenire la cessione volontaria del bene e fruire della connessa maggiorazione pari al 40% dell'indennizzo - va dichiarata manifestamente infondata, atteso che sul punto la Corte e' gia' intervenuta con pronuncia additiva, dichiarando l'illegittimita' costituzionale, 'in parte qua', della disposizione censurata. - V. S. n. 283/1993 (massima L), O. n. 414/1993 (massima D), S. n. 442/1993 (massima M).
Massima n. 20058
Manifesta inammissibilita' delle questioni, atteso che in una delle fattispecie all'esame dei giudici 'a quibus' e' gia' intervenuto il decreto di espropriazione, e non puo' quindi piu' trovare applicazione la disciplina della cessione volontaria, mentre l'altra si riferisce ad un'area assoggettata ad occupazione provvisoria, e quindi attiene ad un procedimento nel quale non e' ancora possibile la cessione volontaria. - S. n. 283/1993 (massima M), O. n. 414/1993 (massima B), S. n. 442/1993 (massima G).
Massima n. 20059
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza, atteso che nelle ordinanze di rimessione non si fa menzione di un'attitudine edificatoria di fatto dell'area espropriata (o assoggettata ad occupazione provvisoria). - V. S. n. 283/1993 (massima N), O. n. 414/1993 (massima C).
Massima n. 20063
Non c'e' luogo a provvedere, perche' non ricorre l'indefettibile presupposto della pregiudizialita', in ordine alla richiesta delle parti private costituite che sia sollevata dalla Corte (quale giudice 'a quo') la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, commi quinto, sesto, settimo e ottavo, legge 30 dicembre 1991, n. 413, sotto il profilo che la ritenuta d'imposta del 20% sull'indennizzo espropriativo, da tali disposizioni prevista, ridurrebbe quest'ultimo al di sotto della soglia di congruita'. - Al riguardo, v. anche S. n. 283/1993 (massima F).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5- bis, commi 2 e 5, decreto legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992 n. 359 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica) sollevate, in riferimento agli artt. 24, comma 1, e 42, commi 2 e 3, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Bologna e dal Tribunale di Benevento con le ordinanze indicate in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5- bis, commi 1 e 2, decreto legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992 n. 359 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica) sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 42, comma 3, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Bologna e dal Tribunale di Benevento con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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