Corte costituzionale
Ordinanza n. 48/1993
Corte cost., ord. 10 febbraio 1993, n. 48
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 48/1993
- Data di deposito
- 10 febbraio 1993
- Data di decisione
- 28 gennaio 1993
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:48
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 19154
La previsione di specifici limiti cronologici per lo svolgimento delle indagini preliminari e della correlativa sanzione di inutilizzabilita' degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei termini stabiliti per quella fase costituisce il frutto di una precisa scelta operata dal legislatore delegante al fine di soddisfare, da un lato, la "necessita' di imprimere tempestivita' alle investigazioni" e, dall'altro, "di contenere in un lasso di tempo predeterminato la condizione di chi a tali indagini e' assoggettato". - nello stesso senso la sent. n. 174/1992 e l'ord. n. 222/1992.
Massima n. 19155
Le indagini preliminari sono destinate unicamente a consentire al P.M. di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale e non "all'accertamento della verita'" come previsto nel codice abrogato; pertanto non vi e' alcuna contraddizione tra la previsione di un termine entro il quale deve essere compiuta l'attivita' di indagine e il precetto sancito dall'art. 112 Cost, non essendo quel termine di per se' idoneo a turbare la determinazione che il pubblico ministero e' chiamato ad assumere al suo spirare. La stessa eventuale necessita' di svolgere ulteriori atti di investigazione viene invero, a sua volta, a profilarsi unicamente come ipotesi di mero fatto che, per un verso, non impedisce allo stesso pubblico ministero di stabilire, allo stato delle indagini svolte, se esercitare o meno l'azione penale, mentre, sotto altro profilo, puo' rinvenire adeguato soddisfacimento, a seconda delle scelte operate, o nella riapertura delle indagini prevista dall'art. 414 del codice di procedura penale o nella attivita' integrativa di indagine che l'art. 430 consente di compiere anche dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, restando comunque riservate alle discrezionali scelte del legislatore l'individuazione degli opportuni strumenti processuali in base ai quali consentire la prosecuzione delle indagini, nelle eccezionali ipotesi in cui sia risultato impossibile portarle a compimento entro il termine massimo previsto dalla legge. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 407 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 553 stesso codice, sollevata in riferimento all'art. 112 Cost.).
Massima n. 19156
Le norme che prevedono l'inutilizzabilita' degli atti di indagini compiute oltre il termine massimo previsto in relazione alla durata della fase preliminare del processo non pregiudicano in alcun modo il diritto di difesa in quanto essendo volte ad assicurare alla attivita' di indagine carattere di snellezza e tempestivita', non interferiscono sotto nessun profilo con la ricerca delle fonti di prova che la persona offesa e quella sottoposta alle indagini possono autonomamente svolgere e indurre nel procedimento. (Manifesta infondatezza della questione dell'art. 407, cod.proc.pen., richiamato dall'art. 553, stesso codice, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost.).
Massima n. 19157
La norma che prevede un termine per la durata della fase dell'indagini preliminari nel processo penale e la conseguente inutilizzabilita' degli atti compiuti oltre tale scadenza non sono censurabili per la disparita' di trattamento fra indagati che verrebbe a scaturire dalla maggiore o minore complessita' delle indagini, ne' per la irragionevolezza che deriverebbe dalla identita' del regime a prescindere dalla diversa tipologia di reati e degli accertamenti che si rendono necessari, in quanto, nel prospettare in tal modo la questione, il giudice 'a quo' mostra di fare appello a evenienze di mero fatto prospettate in termini ipotetici che, in se' considerate, non presentano riflessi tali da incidere sull'invocato parametro di costituzionalita'. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 407 del codice di procedura penale, richiamato dall'art. 553 dello stesso codice, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 407 del codice di procedura penale, richiamato dall'art. 553 dello stesso codice, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Genova con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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