Corte costituzionale
Ordinanza n. 414/1993
Corte cost., ord. 23 novembre 1993, n. 414
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 414/1993
- Data di deposito
- 23 novembre 1993
- Data di decisione
- 12 novembre 1993
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:414
Norme oggetto del giudizio
- art. 5-bis, comma 1, decreto-legge n. 333 del 11 luglio 1992
- legge n. 359 del 8 agosto 1992
- art. 5-bis, comma 2, decreto-legge n. 333 del 11 luglio 1992
- art. 5-bis, comma 1, ult. parte, decreto-legge n. 333 del 11 luglio 1992
- art. 5-bis, comma 5, decreto-legge n. 333 del 11 luglio 1992
- art. 5-bis, comma 6, decreto-legge n. 333 del 11 luglio 1992
- art. 5-bis, comma 7, decreto-legge n. 333 del 11 luglio 1992
Parametri
Massime
Massima n. 19898
Questione gia' decisa nel senso della non fondatezza. - S. n. 283/1993 (massima E).
Massima n. 19899
Manifesta inammissibilita' della questione, atteso che nelle fattispecie all'esame dei giudici 'a quibus' sono gia' intervenuti i decreti di espropriazione, e non puo' quindi piu' trovare applicazione la disciplina della cessione volontaria. - S. n. 283/1993 (massima M).
Massima n. 19900
Manifesta inammissibilita' della questione, non essendo precisato nelle ordinanze di rimessione se la destinazione edificatoria del suolo, accertata dal c.t.u., sia di natura legale o di fatto, e mancando quindi un elemento essenziale per valutare l'effettiva rilevanza della questione nei giudizi 'a quibus'. - cfr. S. n. 283/1993 (massima N).
Massima n. 19901
La questione di costituzionalita' dell'art. 5 bis, comma sesto, del d.l. n. 333 del 1992 - sollevata sotto il profilo dell'irragionevole discriminazione tra proprietari gia' espropriati al momento di entrata in vigore della legge n. 359 del 1992 e proprietari che alla stessa data possono ancora convenire la cessione volontaria del bene e fruire della connessa maggiorazione pari al 40% dell'indennizzo - va dichiarata manifestamente infondata, essendo la denunciata discriminazione venuta meno per effetto della gia' intervenuta pronuncia additiva riferita al comma secondo dello stesso art. 5 bis. - v. S. n. 283/1993 (massima L).
Massima n. 19902
Questione gia' decisa nel senso della non fondatezza. - S. n. 283/1993 (massima Q).
Massima n. 19903
Non puo' la Corte esaminare il profilo di incostituzionalita' - indicato dalle parti private costituite, ma estraneo al 'thema decidendum' definito dall'ordinanza di rimessione - concernente l'incidenza dell'onere delle spese processuali sull'indennita' di esproprio determinata ai sensi dell'art. 5 bis, d.l. n. 333 del 1992.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara:
a) la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 24 e 42, comma 3, della Costituzione - dell'art. 5- bis, commi 1, ultima parte, 2, e 5 d.l. 11 luglio 1992 n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992 n. 359 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), sollevate dalla Corte d'appello di Lecce e dalla Corte d'appello di Genova con le ordinanze trascritte in epigrafe.
b) la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 3, 24 e 42, comma 3, della Costituzione - dell'art. 5- bis, commi 1, 6 e 7, d.l. n. 333/92 cit., sollevate dalla Corte d'appello di Lecce e dalla Corte d'appello di Genova con le ordinanze trascritte in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 novembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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