Corte costituzionale

Ordinanza n. 372/1993

Corte cost., ord. 7 ottobre 1993, n. 372

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
372/1993
Data di deposito
7 ottobre 1993
Data di decisione
4 ottobre 1993
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:372

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 804 del 29 luglio 1947

Parametri

Massime

Massima n. 19814

L'art. 1, d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nella parte in cui affida l'esercizio dell'assistenza e della tutela di un lavoratore, per il conseguimento in sede amministrativa di prestazioni di qualsiasi genere, nonche' la rappresentanza davanti agli organi preposti alla liquidazione di dette prestazioni, esclusivamente agli Istituti di patronato e di assistenza sociale, attiene alle facolta' difensive del lavoratore nella fase amministrativa (culminante nella "collegiale medica") i cui risultati, tuttavia, non sono vincolanti per il giudice e, conseguentemente, non viene in rilievo nel caso in cui - come nella specie - in ordine alla pretesa del lavoratore, risulti instaurato - mediante proposizione, da parte di quest'ultimo, di ricorso davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro - un contenzioso in sede giurisdizionale. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale concernente detta norma, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 38 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 luglio 1947, n. 804 (Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Livorno con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 ottobre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 ottobre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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