Corte costituzionale
Ordinanza n. 331/1993
Corte cost., ord. 21 luglio 1993, n. 331
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 331/1993
- Data di deposito
- 21 luglio 1993
- Data di decisione
- 7 luglio 1993
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:331
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 2, decreto-legge n. 69 del 19 marzo 1993
- art. 3, decreto-legge n. 69 del 19 marzo 1993
- art. 8, decreto-legge n. 69 del 19 marzo 1993
Parametri
- art. 117, Costituzione
- art. 121, Costituzione
- art. 15, comma 2, lett. d), legge n. 400 del 23 agosto 1988
- art. 122, Costituzione
- art. 77, Costituzione
Massime
Massima n. 19739
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto concernente norme contenute in decreto-legge non convertito nei termini. - O. nn. 292/1993, 229/1993, 174/1993, 116/1993.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del decreto-legge 19 marzo 1993, n. 69 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), promossa dalla regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze