Corte costituzionale

Ordinanza n. 331/1993

Corte cost., ord. 21 luglio 1993, n. 331

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
331/1993
Data di deposito
21 luglio 1993
Data di decisione
7 luglio 1993
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:331

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 2, decreto-legge n. 69 del 19 marzo 1993
  • art. 3, decreto-legge n. 69 del 19 marzo 1993
  • art. 8, decreto-legge n. 69 del 19 marzo 1993

Parametri

Massime

Massima n. 19739

Manifesta inammissibilita' della questione in quanto concernente norme contenute in decreto-legge non convertito nei termini. - O. nn. 292/1993, 229/1993, 174/1993, 116/1993.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del decreto-legge 19 marzo 1993, n. 69 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), promossa dalla regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze