Corte costituzionale
Ordinanza n. 281/1993
Corte cost., ord. 10 giugno 1993, n. 281
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 281/1993
- Data di deposito
- 10 giugno 1993
- Data di decisione
- 28 maggio 1993
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:281
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 19719
Questione concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima 'in parte qua'. - S. n. 196/1993.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 442 cod. proc. civ., - già dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte qua con sentenza n. 196 del 1993 - sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Catania e dal Pretore di Viterbo con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 maggio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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