Corte costituzionale
Ordinanza n. 241/1993
Corte cost., ord. 13 maggio 1993, n. 241
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 241/1993
- Data di deposito
- 13 maggio 1993
- Data di decisione
- 3 maggio 1993
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- GRECO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:241
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 128 del 11 febbraio 1992
- art. 413, comma 4, codice di procedura civile
Parametri
Massime
Massima n. 19756
Manifesta inammissibilita' delle questioni, atteso che, nella specie, correttamente e ragionevolmente, per i soli rapporti di parasubordinazione il legislatore, nell'esercizio della discrezionalita' spettantegli in materia, ha scelto come foro territoriale esclusivo, nell'equo contemperamento degli interessi del lavoratore e dell'imprenditore, quello del domicilio dell'agente, e considerato altresi' che le decisioni additive, come quelle invocate dai giudici remittenti, sono consentite solo quando la soluzione adeguatrice consegua necessariamente - cio' che nei casi in oggetto certamente non si verifica - ad una estensione logicamente necessitata ed implicita nella possibilita' interpretativa del contesto normativo in cui e' inserita la disposizione impugnata.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riunisce i giudizi; dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 413, quarto comma, del codice di procedura civile, nel testo introdotto dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 128 (Disciplina della competenza territoriale per le controversie relative ai rapporti di cui al n. 3 dell'art. 409 del codice di procedura civile), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sollevata dai Pretori di Torino e di Ferrara con le ordinanze in epigrafe (nn. 677 e 735 del 1992).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1993.
Il Presidente e redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 maggio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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