Corte costituzionale
Ordinanza n. 200/1993
Corte cost., ord. 27 aprile 1993, n. 200
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 200/1993
- Data di deposito
- 27 aprile 1993
- Data di decisione
- 19 aprile 1993
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:200
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, decreto-legge n. 271 del 5 maggio 1957
- art. 27, codice penale
- art. 1, decreto-legge n. 271 del 5 maggio 1957
- legge n. 474 del 2 luglio 1957
Parametri
Massime
Massima n. 19433
Come gia' affermato, l'aver previsto, per il reato di abusivo esercizio di deposito di oli minerali, un trattamento sanzionatorio commisurato alla quantita' di prodotto transitato nel deposito appare ragionevole, in considerazione della natura permanente del reato e tenuto conto che un livellamento del trattamento punitivo - rinvenibile, nell'ipotesi di caducazione della pena comminata, nell'art. 24 cod.pen. - darebbe luogo alla irragionevole equiparazione di situazioni differenziate con riguardo all'interesse erariale concretamente violato. Deve pertanto ribadirsi anche in riferimento all'impugnato art. 27 cod.pen. la legittimita' di pene pecuniarie proporzionali senza limite massimo, trovando l'esigenza di individualizzazione della pena adeguato soddisfacimento negli istituti (artt. 132 e 133 cod.pen.) preposti alla concreta determinazione della stessa. Allo stesso modo risulta rispettato anche il principio di legalita' attraverso la predeterminazione normativa del rapporto tra entita' della violazione (e quindi danno arrecato) e pena pecuniaria. (Manifesta infondatezza in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 13, d.l. 5 maggio 1957, n. 271, convertito in legge 2 luglio 1957, e 27, cod.pen.). - In senso conforme v. ord. nn. 497/1991, 285/1992, 327/1992 e 67/1993. - Sulla legittimita' di pene pecuniarie indeterminate nel massimo v. S. nn. 15/1962 e 167/1971. - Sulla esigenza di articolazione del trattamento punitivo v. S. n. 313/1990.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 13 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali), convertito dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, e dell'art. 27 del codice penale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma e 27, terzo comma, della Costituzione dal Pretore di Lucca con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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