Corte costituzionale

Ordinanza n. 200/1993

Corte cost., ord. 27 aprile 1993, n. 200

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
200/1993
Data di deposito
27 aprile 1993
Data di decisione
19 aprile 1993
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:200

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, decreto-legge n. 271 del 5 maggio 1957
  • art. 27, codice penale
  • art. 1, decreto-legge n. 271 del 5 maggio 1957
  • legge n. 474 del 2 luglio 1957

Parametri

Massime

Massima n. 19433

Come gia' affermato, l'aver previsto, per il reato di abusivo esercizio di deposito di oli minerali, un trattamento sanzionatorio commisurato alla quantita' di prodotto transitato nel deposito appare ragionevole, in considerazione della natura permanente del reato e tenuto conto che un livellamento del trattamento punitivo - rinvenibile, nell'ipotesi di caducazione della pena comminata, nell'art. 24 cod.pen. - darebbe luogo alla irragionevole equiparazione di situazioni differenziate con riguardo all'interesse erariale concretamente violato. Deve pertanto ribadirsi anche in riferimento all'impugnato art. 27 cod.pen. la legittimita' di pene pecuniarie proporzionali senza limite massimo, trovando l'esigenza di individualizzazione della pena adeguato soddisfacimento negli istituti (artt. 132 e 133 cod.pen.) preposti alla concreta determinazione della stessa. Allo stesso modo risulta rispettato anche il principio di legalita' attraverso la predeterminazione normativa del rapporto tra entita' della violazione (e quindi danno arrecato) e pena pecuniaria. (Manifesta infondatezza in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 13, d.l. 5 maggio 1957, n. 271, convertito in legge 2 luglio 1957, e 27, cod.pen.). - In senso conforme v. ord. nn. 497/1991, 285/1992, 327/1992 e 67/1993. - Sulla legittimita' di pene pecuniarie indeterminate nel massimo v. S. nn. 15/1962 e 167/1971. - Sulla esigenza di articolazione del trattamento punitivo v. S. n. 313/1990.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 13 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali), convertito dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, e dell'art. 27 del codice penale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma e 27, terzo comma, della Costituzione dal Pretore di Lucca con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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