Corte costituzionale

Ordinanza n. 191/1993

Corte cost., ord. 23 aprile 1993, n. 191

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
191/1993
Data di deposito
23 aprile 1993
Data di decisione
19 aprile 1993
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:191

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 19429

L'eccezione di inammissibilita' sollevata dall'Avvocatura dello Stato sul rilievo che, nel censurare la mancata previsione, nell'art. 582, secondo comma, cod.pen., della perseguibilita' d'ufficio per il reato di lesioni dolose lievi, il giudice 'a quo' richiede una pronuncia volta ad introdurre un regime penale piu' sfavorevole rispetto a quello vigente (perseguibilita' a querela di parte), deve essere respinta in quanto il suo accoglimento presupporrebbe la soluzione del problema, tuttora controverso nell'interpretazione della giurisprudenza e della dottrina, circa la natura processuale o sostanziale delle querela ed in particolare circa gli effetti della sopravvenuta procedibilita' a querela sui procedimenti penali in corso.

Massima n. 19430

La perseguibilita' a querela di parte prevista dall'art. 582, secondo comma, cod.pen. per il delitto di lesioni personali dolose lievi, non e' censurabile, per violazione del principio di eguaglianza, in base al raffronto, prospettato nel caso dal giudice 'a quo', col delitto di lesioni personali colpose commesso in violazione delle norme antinfortunistiche, (art. 590, quinto comma, cod.pen.) dovendosi considerare che anche le lesioni personali colpose lievi o lievissime, ancorche' conseguenti alla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, sono punibili a querela della persona offesa. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 582, secondo comma, cod.pen.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 582, secondo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Bergamo - Sezione distaccata di Clusone, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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