Corte costituzionale
Ordinanza n. 190/1993
Corte cost., ord. 23 aprile 1993, n. 190
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 190/1993
- Data di deposito
- 23 aprile 1993
- Data di decisione
- 19 aprile 1993
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:190
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 19343
La previsione di specifici limiti temporali per lo svolgimento delle indagini preliminari, frutto di una precisa scelta del legislatore, soddisfa, da un lato, la necessita' di imprimere tempestivita' alle investigazioni e, dall'altro, di contenere in un lasso di tempo predeterminato la condizione di chi a tali indagini e' assoggettato, ne' contraddice il precetto dell'art. 112 Cost., non potendo il termine in questione, di per se', essere considerato come un fattore idoneo a turbare le determinazioni da assumersi, al suo spirare, dal pubblico ministero. Pertanto la previsione, con la sentenza additiva prospettata dal giudice ' a quo', di una proroga del termine e della concessione di una ulteriore proroga, da parte del G.I.P., anche se richieste dal P.M. dopo la loro scadenza, porterebbe ad affidare alle incontrollate scelte del pubblico ministero il potere di stabilire il momento in cui formulare la richiesta di proroga del termine, determinando la sostanziale vanificazione dell'intera disciplina e la possibile stasi del procedimento per un tempo indefinito. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 406, primo e secondo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 112 Cost.). - V., riguardo alla necessita' della previsione di un termine per lo svolgimento delle indagini preliminari, la sent. n. 174/1992 e l'ord. n. 222/1992.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 406, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 112 e 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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