Corte costituzionale
Ordinanza n. 176/1993
Corte cost., ord. 15 aprile 1993, n. 176
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 176/1993
- Data di deposito
- 15 aprile 1993
- Data di decisione
- 2 aprile 1993
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:176
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 19339
La limitazione della possibilita' di lettura, durante il dibattimento, alle sole dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o al giudice con esclusione delle sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria ex art. 350 del codice di procedura penale, non e' irragionevole, in considerazione della sostanziale differenza - sotto l'angolo visuale delle garanzie difensive dell'imputato - tra tale atto di indagine della polizia giudiziaria e l'interrogatorio effettuato dall'autorita' giudiziaria, dovendo solo quest'ultimo essere svolto con le modalita' garantistiche di cui all'art. 65 del codice di procedura penale; ne' il raffronto con la nuova disciplina dell'art. 503, quinto comma, del codice di procedura penale (come modificato dal'art. 8 del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con l. 7 agosto 1992, n. 356) e' pertinente, poiche' essa concerne l'interrogatorio compiuto dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero e pertanto con tutte le garanzie previste dal citato art. 65. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 513, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. n. 476/1992.
Massima n. 19340
E' inconferente il richiamo effettuato dal giudice 'a quo' ad un generico "principio dell'esatto ed efficace esercizio della giurisdizione penale e della pretesa punitiva da parte dello Stato" in quanto la impugnata disciplina dettata dall'art. 513 del codice di procedura penale concerne il regime di utilizzabilita', ai fini della decisione, di precedenti dichiarazioni provenienti dall'imputato ed attiene, pertanto, essenzialmente al tema delle garanzie difensive di quest'ultimo. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 513, primo comma, cod.proc.pen. sollevata in riferimento agli artt. 24 e 112 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione, dal Pretore di Macerata con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 15 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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