Corte costituzionale

Ordinanza n. 176/1993

Corte cost., ord. 15 aprile 1993, n. 176

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
176/1993
Data di deposito
15 aprile 1993
Data di decisione
2 aprile 1993
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:176

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 19339

La limitazione della possibilita' di lettura, durante il dibattimento, alle sole dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o al giudice con esclusione delle sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria ex art. 350 del codice di procedura penale, non e' irragionevole, in considerazione della sostanziale differenza - sotto l'angolo visuale delle garanzie difensive dell'imputato - tra tale atto di indagine della polizia giudiziaria e l'interrogatorio effettuato dall'autorita' giudiziaria, dovendo solo quest'ultimo essere svolto con le modalita' garantistiche di cui all'art. 65 del codice di procedura penale; ne' il raffronto con la nuova disciplina dell'art. 503, quinto comma, del codice di procedura penale (come modificato dal'art. 8 del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con l. 7 agosto 1992, n. 356) e' pertinente, poiche' essa concerne l'interrogatorio compiuto dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero e pertanto con tutte le garanzie previste dal citato art. 65. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 513, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. n. 476/1992.

Massima n. 19340

E' inconferente il richiamo effettuato dal giudice 'a quo' ad un generico "principio dell'esatto ed efficace esercizio della giurisdizione penale e della pretesa punitiva da parte dello Stato" in quanto la impugnata disciplina dettata dall'art. 513 del codice di procedura penale concerne il regime di utilizzabilita', ai fini della decisione, di precedenti dichiarazioni provenienti dall'imputato ed attiene, pertanto, essenzialmente al tema delle garanzie difensive di quest'ultimo. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 513, primo comma, cod.proc.pen. sollevata in riferimento agli artt. 24 e 112 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione, dal Pretore di Macerata con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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