Corte costituzionale
Ordinanza n. 127/1993
Corte cost., ord. 29 marzo 1993, n. 127
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 127/1993
- Data di deposito
- 29 marzo 1993
- Data di decisione
- 25 marzo 1993
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:127
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 19330
La impossibilita' per il giudice, in base all'art. 448, comma primo, cod.proc.pen., nell'ipotesi in cui il pubblico ministero abbia espresso il proprio dissenso, di applicare la pena richiesta dall'imputato prima che il dibattimento sia giunto al suo esito, non e' lesivo dei principi costituzionali della eguaglianza e del buon andamento della P.A., rappresentando, anzi, il frutto di un coerente disegno normativo volto a mantenere in equilibrio fra loro i contrapposti diritti delle parti e le attribuzioni del giudice. Infatti affidare al giudice il potere di surrogare "ex officio" la carenza di uno dei presupposti del rito (il consenso del pubblico ministero) si porrebbe in stridente antinomia non solo con la struttura pattizia che sta alla base del c.d. patteggiamento, ma, soprattutto, con il principio di parita' delle parti, posto che il pubblico ministero verrebbe ad essere autoritativamente "espropriato" del potere di esercitare in dibattimento il proprio diritto alla prova, con cui puo' dimostrare proprio la fondatezza delle ragioni in base alle quali non ha ritenuto di accondiscendere alla richiesta di applicazione della pena formulata dall'imputato. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 448, primo comma, cod.proc.pen., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 448, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale di Crotone e dal Tribunale di Lamezia Terme con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 29 marzo 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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