Corte costituzionale

Ordinanza n. 127/1993

Corte cost., ord. 29 marzo 1993, n. 127

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
127/1993
Data di deposito
29 marzo 1993
Data di decisione
25 marzo 1993
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:127

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 19330

La impossibilita' per il giudice, in base all'art. 448, comma primo, cod.proc.pen., nell'ipotesi in cui il pubblico ministero abbia espresso il proprio dissenso, di applicare la pena richiesta dall'imputato prima che il dibattimento sia giunto al suo esito, non e' lesivo dei principi costituzionali della eguaglianza e del buon andamento della P.A., rappresentando, anzi, il frutto di un coerente disegno normativo volto a mantenere in equilibrio fra loro i contrapposti diritti delle parti e le attribuzioni del giudice. Infatti affidare al giudice il potere di surrogare "ex officio" la carenza di uno dei presupposti del rito (il consenso del pubblico ministero) si porrebbe in stridente antinomia non solo con la struttura pattizia che sta alla base del c.d. patteggiamento, ma, soprattutto, con il principio di parita' delle parti, posto che il pubblico ministero verrebbe ad essere autoritativamente "espropriato" del potere di esercitare in dibattimento il proprio diritto alla prova, con cui puo' dimostrare proprio la fondatezza delle ragioni in base alle quali non ha ritenuto di accondiscendere alla richiesta di applicazione della pena formulata dall'imputato. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 448, primo comma, cod.proc.pen., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 448, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale di Crotone e dal Tribunale di Lamezia Terme con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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