Corte costituzionale
Sentenza n. 97/1992
Corte cost., sent. 9 marzo 1992, n. 97
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 97/1992
- Data di deposito
- 9 marzo 1992
- Data di decisione
- 21 febbraio 1992
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:97
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 460 del 6 ottobre 1990
Parametri
- art. 7, legge n. 183 del 18 maggio 1989
- art. 97, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 17, comma 3, legge n. 400 del 23 agosto 1988
Massime
Massima n. 18163
Riguardo al conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Toscana in relazione al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 ottobre 1990, n. 460, con il quale sono state regolate le competenze della Direzione generale della difesa del suolo istituita presso lo stesso Ministero dall'art. 7, l. 18 maggio 1989, n. 183, non puo' sostenersi - come nell'eccezione di inammissibilita' opposta dalla difesa del Presidente del Consiglio - che il ricorso, piu' che il provvedimento impugnato sia diretto a censurare la su indicata disposizione della legge n. 183. Ne' certo in tal senso costituisce valido argomento il richiamo dello stesso ricorso all'art. 97 Cost., giacche' questo risulta chiaramente operato dalla Regione, in stretta connessione con le censure formulate in relazione agli artt. 117 e 118 Cost., al solo fine di sottolineare l'illegittimo discostamento del decreto impugnato dall'autorizzazione a regolamentare concessa dalla legge.
Massima n. 18165
Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 ottobre 1990, contenente norme riguardo all'organizzazione della Direzione generale della difesa del suolo istituita dall'art. 7, l. 18 maggio 1989, n. 183, non ha apportato modificazioni o variazioni - che peraltro, in quanto regolamento ministeriale esecutivo, adottato ai sensi dell'art. 17, comma terzo, l. 23 agosto 1988, n. 400, non avrebbe comunque avuto la forza di operare - al quadro delle competenze statali e regionali gia' delineate da precedenti fonti primarie e dalla stessa legge n. 183, nulla aggiungendo alle funzioni in precedenza svolte dallo Stato attraverso la Direzione delle acque e degli impianti elettrici e facendo comunque salve le corrispondenti funzioni spettanti, per trasferimento o per delega, alle Regioni. Tale salvezza, per quanto non espressamente enunciata, emerge particolarmente in relazione alle specifiche competenze elencate nel terzo comma dell'art. 4 del decreto, ma comunque, anche al di la' di esse, resta escluso che con il provvedimento in questione si sia inteso formulare - come affermato nel ricorso - una sorta di testo unico "delegato", riferito a tutte le competenze spettanti alla Direzione generale della difesa del suolo, cosi' da determinare "una vera e propria novazione delle fonti preesistenti". Come anche e' da escludere la violazione della riserva relativa di legge di cui al primo comma dell'art. 97 Cost., (su cui vedi massima A) perche' la nozione di organizzazione adottata dal predetto art. 7, l. n. 183, puo' ragionevolmente ricomprendere anche la distribuzione delle competenze - preventivamente fissate dalla legge medesima - tra i vari uffici costituenti le articolazioni interne della Direzione generale. Spetta pertanto allo Stato disciplinare l'organizzazione della Direzione generale della difesa del suolo di cui all'art. 7, l. 18 maggio 1989, n. 183, mediante decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 ottobre 1990, n. 460. - S. n. 85/1990, concernente la legge n. 183 del 1989.
Massima n. 18167
Nei rapporti tra Stato e regioni il meccanismo dell'intesa attiene alla sfera del procedimento ed al possibile concorso, a fini collaborativi, tra Stato e Regioni alle sue diverse fasi, con conseguente estraneita' del meccanismo stesso in relazione ai regolamenti ministeriali esecutivi, di cui all'art. 17, terzo comma, legge 23 agosto 1988, n. 400, costituenti invece espressione di un potere di autorganizzazione della pubblica amministrazione statale (v. massima B).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spetta allo Stato disciplinare l'organizzazione della direzione generale della difesa del suolo di cui all'art. 7 della legge 18 marzo 1983, n. 183, mediante il decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 ottobre 1990, n. 460.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1992.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 9 marzo 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
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