Corte costituzionale

Sentenza n. 96/1992

Corte cost., sent. 9 marzo 1992, n. 96

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
96/1992
Data di deposito
9 marzo 1992
Data di decisione
21 febbraio 1992
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:96

Norme oggetto del giudizio

  • art. 103, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 11 luglio 1980

Parametri

Massime

Massima n. 18108

La disposizione dell'art. 103 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, che riconosce in favore dei professori universitari, all'atto della nomina a ordinario ed ai fini della carriera, i servizi eventualmente prestati in precedenza sempre nell'ambito dell'ordinamento universitario, e in particolare, entro il limite complessivo massimo di otto anni previsto dal comma quinto, per due terzi il servizio di professore associato e di professore incaricato, per la meta' quello di ricercatore universitario, di assistente ovvero di tecnico laureato e per un terzo quello di assistente volontario, non solo non determina un ingiustificato appiattimento delle singole situazioni, ma anzi mira a realizzare un ragionevole 'unicum' ricostruttivo tra i vari servizi pregressi, senza attribuire un'eccessiva preponderanza a questi, a discapito del normale fluire dei servizi quale docente ordinario; ne' la limitazione del riconoscimento, a fini economici, di una maggiore o minore pregressa attivita' ha alcun riflesso sull'efficienza della pubblica amministrazione e sulla proporzionalita' della retribuzione in atto. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 103, quinto comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 103, quinto comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, dal Consiglio di Stato - Sezione VI giurisdizionale - con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 9 marzo 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze