Corte costituzionale
Sentenza n. 91/1992
Corte cost., sent. 9 marzo 1992, n. 91
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 91/1992
- Data di deposito
- 9 marzo 1992
- Data di decisione
- 21 febbraio 1992
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- BORZELLINO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:91
Norme oggetto del giudizio
- art. 469, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 18140
Il decreto di citazione a giudizio che il pubblico ministero emette nel procedimento davanti al pretore, integra, al tempo stesso, l'atto di esercizio dell'azione penale e la "domanda" che la parte pubblica rivolge al giudice: domanda, volta a promuovere il giudizio in ordine ad un "fatto" che trova enunciazione e qualificazione nel decreto stesso.
Massima n. 18141
Ai fini di un corretto inquadramento del principio costituzionale che vuole il giudice soggetto soltanto alla legge, non puo' obliterarsi, da un lato, che la tipologia degli interventi giurisdizionali viene per sua natura a modellarsi in funzione delle caratteristiche proprie di ciascuna domanda che quegli interventi mira ad evocare, ne', dall'altro, che la pronuncia deve necessariamente saldarsi con la specificita' della sede processuale in cui la stessa si iscrive, cosi' da assegnare al giudice una sfera di attribuzioni coerente rispetto al "momento" in cui il relativo 'munus' deve essere esercitato. Ove, invece, si svilisse il principio della domanda, specie in un sistema di tipo accusatorio, o si omettesse di dare il necessario risalto alla ripartizione funzionale della giurisdizione, si finirebbe ineluttabilmente per configurare un giudice che, lungi dall'essere soggetto soltanto alla legge, sarebbe esso stesso, in larga misura, fonte dei propri poteri. Non puo' quindi ritenersi, di conseguenza, come scelta imposta dall'art. 101 Cost., quella di consentire al giudice, in ogni situazione in cui cio' possa apparire opportuno ai fini di una migliore comprensione dei fatti di causa, di "conoscere" e quindi utilizzare, gli atti raccolti nel corso delle indagini, con l'ovvio quanto inaccettabile epilogo di un ritorno all'impianto "misto" che il legislatore, nel vigente codice di procedura penale, ha inteso invece ripudiare.
Massima n. 18142
La diversita' di trattamento derivante dal fatto che il giudice, allorche', per accertare la operativita' di una causa di estinzione del reato (nella specie: remissione di querela), debba stabilire se il fatto e' diverso da quello contestato o ne sia diversa la qualificazione giuridica, puo' o no avvalersi del materiale di indagine contenuto nel fascicolo del pubblico ministero, a seconda che la causa estintiva sia intervenuta prima o dopo la emissione del decreto di citazione a giudizio, non puo' ritenersi ingiustificata. Altro e' infatti il tipo di indagine che, nella prima ipotesi, il giudice delle indagini preliminari e' chiamato a svolgere per decidere sulla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero; altro sono, invece, nella seconda, le attribuzioni del giudice del dibattimento a seguito dell'investitura che promana dal decreto di citazione.
Massima n. 18143
I limiti posti dall'art. 511 cod.proc.pen. alla utilizzazione processuale della querela, per fini diversi da quello, essenziale, di accertare la sussistenza delle condizioni di procedibilita', si riferiscono specificamente ed esclusivamente all'istituto delle letture, vale a dire a quel peculiare veicolo di utilizzazione che si colloca al termine della istruttoria dibattimentale e che assegna a determinati atti la qualita' di "prove" suscettibili di essere valutate nella sentenza che definisce il giudizio. Ma cio' non esclude, ed anzi dimostra, che la querela, fondandosi sulla enunciazione di un fatto previsto dalla legge come reato, costituisca pur sempre un atto dichiarativo del quale il giudice puo' tener conto anche per trarne indicazione in ordine alla natura e alla qualificazione giuridica dei fatti contestati.
Massima n. 18144
Allorche' viene chiamato a dichiarare - come nel caso di specie - con il decreto di citazione a giudizio, nel corso degli atti preliminari al dibattimento, l'estinzione del reato per remissione di querela, il pretore non e' privo di qualsiasi potere conoscitivo, essendogli certamente consentito verificare l'enunciazione del fatto e delle norme di legge che si assumono violate, giacche' ove per carenza o ambiguita' degli elementi descrittivi, ovvero per contraddittorieta' tra questi e la relativa qualificazione, ritenga necessario "accertare" l'estinzione del reato, non v'e' dubbio che l'unica sede conferente sia proprio quella dibattimentale. Ne' puo' dirsi che - come sostenuto nelle ordinanze di rimessione - tale accertamento sia impossibile per il fatto che nel predibattimento al giudice - in forza di un divieto, peraltro non illegittimo (cfr. massime B e C) e che trova fondamento nei principi del vigente processo penale - non e' dato di conoscere e utilizzare il materiale di indagine contenuto nel fascicolo del P.M., giacche' egli, al fine di stabilire se, per accertare l'effettiva esistenza della causa estintiva, sia necessario procedere al dibattimento, ben puo' avvalersi delle indicazioni offertegli dall'audizione delle parti e dagli elementi e circostanze di fatto (v. massima D) prospettati nella querela. Il che conferma che non e' affatto tenuto ad "acquietarsi" di fronte alle scelte operate al riguardo dal pubblico ministero. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 469 cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3, 101 e 112 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 469 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 101 e 112 della Costituzione, dal Pretore di Ravenna, Sezione distaccata di Lugo, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1992.
Il Presidente: BORZELLINO
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 9 marzo 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
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