Corte costituzionale

Sentenza n. 89/1992

Corte cost., sent. 9 marzo 1992, n. 89

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
89/1992
Data di deposito
9 marzo 1992
Data di decisione
21 febbraio 1992
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:89

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 18126

Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale va senz'altro respinta una eccezione di inammissibilita' per irrilevanza della sollevata questione, quando si basi su presupposti di fatto che non trovino riscontro negli atti di causa. (Nella specie la Corte ha respinto la eccezione di inammissibilita' opposta dall'Avvocatura dello Stato riguardo alla questione di legittimita' costituzionale del "fallimento fiscale" (sulla quale ved. massime B e C) in quanto il debito d'imposta per cui, nel caso, il fallimento era stato dichiarato - debito che secondo l'Avvocatura era risultato pacificamente insussistente - era invece tuttora in contestazione e, di conseguenza, non era affatto certo - come anche sostenuto - che la dichiarazione di fallimento sarebbe stata revocata.)

Massima n. 18127

Riguardo alla questione di legittimita' costituzionale del c.d. fallimento fiscale, cosi' come previsto e disciplinato dall'art. 97, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - questione gia' ritenuta priva di fondamento dalla Corte nella sentenza n. 215 del 1975 - i mutamenti verificatisi nel frattempo, in specie nel sistema economico-finanziario, inducono ad una rimeditazione, soprattutto se si considera che per la massiccia svalutazione monetaria che si e' avuta nel frattempo non risulta piu' ragionevole il limite di 500.000 lire per la dichiarazione di fallimento. Tanto piu' tale rimeditazione si impone se si considerano gli effetti che la dichiarazione produce sia sulla persona dell'imprenditore sia sull'azienda, e la possibilita' che il fallimento fiscale apra la via a quello ordinario, precludendo, con conseguenze deleterie anche sull'occupazione, l'eventualita' di un risanamento della crisi aziendale.

Massima n. 18128

Non v'ha dubbio che nel c.d. fallimento fiscale, che a norma dell'art. 97, terzo comma, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, va senz'altro dichiarato, a richiesta dell'Intendente di finanza, per la semplice morosita' - e senza che sia necessario accertare lo stato d'insolvenza - dell'imprenditore commerciale nel pagamento di rata o rate di imposta di importo superiore alle L. 500.000, solo se iscritte a ruolo, anche se in via provvisoria e nonostante la pendenza di ricorsi innanzi alle commissioni tributarie, e nel quale il giudice, nella fase antecedente alla dichiarazione, - a differenza di quanto gli e' normalmente consentito nel c.d. fallimento ordinario - non puo' ne' sentire le parti ne' accordare dilazioni, non e' concessa all'imprenditore - da tale normativa posto in una situazione del tutto simile a quella dell'abrogato "solve et repete" - una difesa utile, idonea a scongiurare gli effetti dannosi che possono verificarsi sia sulla sua persona che sulla sua azienda. Ne' a tali effetti, una volta che il fallimento sia stato dichiarato, valgono a porre rimedio la piu' ampia difesa che all'imprenditore e' concessa in sede di opposizione e neppure la stessa eventuale revoca del fallimento. Pertanto, per violazione dell'art. 24 Cost. - assorbiti gli altri profili dedotti in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - l'art. 97, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, va dichiarato illegittimo.

Massima n. 18129

La sola previsione di un rimedio difensivo non e' sufficiente per far ritenere adempiuto il precetto costituzionale dell'art. 24 Cost., se tale rimedio non produce alcun effetto utile per la conservazione o la affermazione del diritto di cui si e' titolari.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 97, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 9 marzo 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze