Corte costituzionale
Sentenza n. 88/1992
Corte cost., sent. 9 marzo 1992, n. 88
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 88/1992
- Data di deposito
- 9 marzo 1992
- Data di decisione
- 21 febbraio 1992
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:88
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, legge n. 160 del 3 giugno 1975
- art. 26, legge n. 153 del 30 aprile 1969
- art. 3, decreto-legge n. 30 del 2 marzo 1974
- legge n. 114 del 16 aprile 1974
- art. 19, legge n. 118 del 30 marzo 1971
- legge n. 29 del 21 febbraio 1977
- art. 8, decreto legislativo n. 509 del 23 novembre 1988
- art. 14-septies, decreto-legge n. 663 del 30 dicembre 1979
- art. 6, decreto legislativo n. 509 del 23 novembre 1988
- art. 1, decreto-legge n. 850 del 23 dicembre 1976
- legge n. 33 del 29 febbraio 1980
- art. 1, comma 2, decreto-legge n. 25 del 8 febbraio 1988
- legge n. 93 del 21 marzo 1988
Parametri
Massime
Massima n. 18154
In tema di cumulo di redditi dei coniugi, ai fini del conseguimento della pensione sociale diretta, l'art. 38 Cost. richiede - come gia' affermato dalla Corte - che la solidarieta' collettiva non si limiti ad intervenire soltanto allorquando i redditi cumulati dei coniugi siano talmente contenuti da consentire loro una condizione di vita assolutamente modesta. - S. n. 75/1991.
Massima n. 18156
La previsione rigida ed indiscriminata, per tutti gli anziani aventi diritto alla pensione sociale diretta, del cumulo del reddito con quello del coniuge, ai fini della determinazione del limite massimo compatibile con il trattamento assistenziale (v. massima C), parifica arbitrariamente - con violazione degli artt. 3 e 38 Cost. - le situazioni, di per se' evidentemente diverse, di coloro che vedano normalmente scemate le proprie energie per la vecchiaia e coloro che invece divengano effettivamente e propriamente invalidi,gravando il coniuge, anche economicamente, di compiti assistenziali ulteriori e ben piu' onerosi. Nella necessaria ricerca di un ragionevole punto di equilibrio differenziato circa il concorso tra la solidarieta' coniugale e quella collettiva, che consenta di diversificare adeguatamente il regime del cumulo in queste ultime situazioni, non esiste, tuttavia, alcun criterio costituzionalmente obbligato, ai sensi dell'art. 38 Cost. (v. massima A), cosicche' la configurazione di un simile meccanismo deve essere rimessa - con limite per la pronuncia della Corte - alla discrezionalita' del legislatore, nel rispetto dei principi enunciati e secondo quanto chiarito con la sent. n. 295 del 1991. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 26, l. 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall'art. 3, d.l. 2 marzo 1974, n. 30, - conv. in l. 16 aprile 1974, n. 114 - e dall'art. 3, l. 3 giugno 1975, n. 160, nella parte in cui, nell'indicare il limite di reddito cumulato con quello del coniuge, ostativo al conseguimento della pensione sociale, non prevede un meccanismo differenziato di determinazione per gli ultrasessantacinquenni divenuti invalidi. - S. nn. 346/1989, 295/1991.
Massima n. 18160
Ai fini dell'attribuzione del trattamento assistenziale agli invalidi assoluti ultrasessantacinquenni non e' irrilevante il tempo in cui l'invalidita' si e' prodotta, poiche' e' diversa la condizione di chi si trova ad essere sprovvisto di reddito a causa di invalidita' pregressa ai sessantacinque anni - preclusiva quindi dell'attivita' di lavoro e della possibilita' di assicurarsi la garanzia previdenziale - rispetto a chi ha subito un simile impedimento solo successivamente a tale eta'. Non risulta quindi lesiva del principio di eguaglianza - pur non escludendosi al riguardo un intervento del legislatore - la disomogeneita' sussistente nell'ambito di detta categoria di invalidi, derivante dalla diversita' dei limiti e delle condizioni reddituali stabiliti per la pensione di inabilita' e la pensione sociale diretta, riconosciute, rispettivamente, a seconda che l'invalidita' sussista prima o venga riconosciuta dopo il compimento dei sessantacinque anni, nonche', in particolare, dalla previsione, solo per la pensione sociale diretta, del cumulo con il reddito del coniuge, nella determinazione del tetto massimo compatibile con il trattamento assistenziale stesso. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, d.l. 23 dicembre 1976, n. 850 - convertito in l. 21 febbraio 1977, n. 29 - in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.; degli artt. 14 septies, d.l. 30 dicembre 1979, n. 663 - introdotto con l. 29 febbraio 1980 n. 33 - 19, l. 30 marzo 1971, n. 118 e 6 e 8 d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 Cost.). - S. nn. 278/1984, 769/1988, 286/1990, 75/1991.
Massima n. 18161
Non e' privo di fondamento giustificativo (v. massima C) il differente trattamento tra anziani invalidi determinato dalla previsione, esclusivamente per l'ammissione alla pensione sociale diretta - e quindi a carico dei soli anziani divenuti invalidi dopo il compimento del sessantacinquesimo anno - del cumulo del reddito personale con quello del coniuge. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, d.l. 23 dicembre 1976, n. 850 - convertito in l. 21 febbraio 1977, n. 29 -, 14, septies, d.l. 30 dicembre 1979, n. 663 - introdotto con l. 29 febbraio 1980, n. 33 -, 19, l. 30 marzo 1971, n. 118 e 6 e 8, d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509).
Massima n. 18162
Questione gia' dichiarata non fondata, anche con specifico riferimento all'interpretazione della norma denunziata, che il giudice rimettente, tra quelle possibili, recepisce e presuppone. (Manifesta non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, l. 21 marzo 1988, n. 93 di conversione del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.). - S. nn. 286/1990, 75/1991
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114 e dall'art. 3 della legge 3 giugno 1975, n. 160, nella parte in cui, nell'indicare il limite di reddito cumulato con quello del coniuge, ostativo al conseguimento della pensione sociale, non prevede un meccanismo differenziato di determinazione per gli ultrasessantacinquenni divenuti invalidi;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 850, convertito nella legge 21 febbraio 1977, n. 29 (Norme relative al trattamento assistenziale dei ciechi civili e dei sordomuti), sollevata con riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione con le ordinanze emesse in data 4 marzo e 15 maggio 1991 dai Pretori di Modena e di Milano;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 septies del decreto- legge 30 dicembre 1979, n. 663, introdotto con la legge 29 febbraio 1980, n. 33 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, concernente provvedimenti per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla L. 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile), sollevata con riferimento agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione con ordinanze emesse, rispettivamente, in data 4 marzo, 15 maggio e 15 febbraio 1991 dai Pretori di Modena, Milano e Fermo;
4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili) e degli artt. 6 e 8 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 (Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, n. 291), sollevata con riferimento agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione con ordinanza in data 15 febbraio 1991 dal Pretore di Fermo;
5) dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 21 marzo 1988, n. 93 di conversione del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25 (Norme in materia di assistenza ai sordomuti, ai mutilati ed invalidi civili ultrasessantacinquenni), sollevata con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione con ordinanza in data 15 maggio 1991 dal Pretore di Milano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 9 marzo 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
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