Corte costituzionale
Sentenza n. 83/1992
Corte cost., sent. 4 marzo 1992, n. 83
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 83/1992
- Data di deposito
- 4 marzo 1992
- Data di decisione
- 19 febbraio 1992
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:83
Norme oggetto del giudizio
- art. 30, comma 1, lett. a), decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
Parametri
Massime
Massima n. 18113
L'esame della normativa in materia di elezioni dirette, a partire dal decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, fino alle disposizioni piu' recenti relative alle elezioni della Camera dei deputati, del Senato, dei Consigli regionali nonche' dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, consente di ritenere sussistente nel nostro ordinamento, un principio generalizzato secondo cui in ogni tipo di elezione diretta le candidature devono essere munite di una sorta di dimostrazione di seria consistenza e di un minimo di consenso attestata dalla sottoscrizione di un determinato numero di elettori. Del resto, nello stesso principio si iscrive anche l'innovazione introdotta a partire dal 1976 (legge 23 aprile 1976, n. 136 e decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito in legge 14 maggio 1976, n. 240), in forza della quale la sottoscrizione degli elettori non e' richiesta per la presentazione di liste e di candidature con contrassegni tradizionalmente usati dai partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante in Parlamento o siano costituiti in gruppo parlamentare, in quanto, in questo caso, la garanzia rappresentata dalla sottoscrizione degli elettori e' sostituita dalla sottoscrizione del presidente o del segretario del partito o dei loro mandatari, trattandosi di partiti o di gruppi la cui consistenza e' dimostrata dall'avvenuta elezione di loro rappresentanti in Parlamento.
Massima n. 18115
La disposizione dell'art. 30, primo comma, lett. a), del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, che, nel disciplinare le modalita' di elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, prevede l'eliminazione delle candidature sottoscritte da un numero di elettori superiore a quello massimo prescritto dalla legge, si ispira all'esigenza, non irragionevole, di garantire la libera e genuina espressione della volonta' del corpo elettorale, essendo volta in particolare ad evitare che si possano aprire, specie nei piccoli comuni, delle vere e proprie precompetizioni elettorali per assicurarsi il piu' alto numero di sottoscrittori possibili, al fine di dimostrare la forza e l'influenza dell'una o dell'altra lista di candidati, ed esercitare cosi' un'indebita pressione psicologica sull'elettorato ed in definitiva una forma di condizionamento del voto. In una tale ottica, si giustifica pienamente la previsione dell'eliminazione delle candidature sottoscritte da un numero di elettori eccedente il massimo prescritto, in quanto senza tale conseguenza sanzionatoria le finalita' della norma rimarrebbero completamente vanificate e prive di tutela. Di conseguenza, con il riferimento all'art. 3 cade anche il riferimento all'art. 97 Cost., alle cui finalita' la norma si dimostra ispirata, e cosi' quello all'art. 51 Cost., dato che la determinazione da parte del legislatore di regole non irragionevoli attinenti al procedimento elettorale non si pone certo in contrasto con i principi in esso affermati. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 30, primo comma, lett. a), del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, primo comma, lett. a), del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 4 marzo 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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