Corte costituzionale
Sentenza n. 79/1992
Corte cost., sent. 4 marzo 1992, n. 79
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 79/1992
- Data di deposito
- 4 marzo 1992
- Data di decisione
- 19 febbraio 1992
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:79
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 19, legge n. 990 del 24 dicembre 1969
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
Massime
Massima n. 18190
La possibilita' per le vittime della circolazione stradale e non anche per le vittime di altre attivita' pericolose, come la caccia, di ottenere il risarcimento del danno quando, essendo una sola lesiva fra piu' condotte simultanee e uniformi, non sia identificabile l'unico autore dell'evento dannoso, non deriva da una differenziazione del rispettivo onere probatorio - la cui inversione resta, in entrambi i casi, limitata alla colpa e non si estende al nesso di casualita' fra condotta ed evento - ma dalla previsione, nell'un caso e non nell'altro, dall'intervento assicurativo del Fondo di garanzia di cui all'art. 19, L. n. 990 del 1969. Tale essendo il "tertium comparationis" invocato dal giudice rimettente, la parificazione fra le due situazioni non puo' realizzarsi mediante il richiesto ampliamento della presunzione relativa di responsabilita' posta dall'impugnato art. 2050 cod. civ. - cio' che comporterebbe ingiustificata disparita' di trattamento rispetto al regime 'ex' art. 2054 cod.civ. - bensi' attraverso l'estensione (attinente a norma diversa da quella impugnata) del meccanismo di intervento assicurativo del suddetto art. 19, cosi' come ha fatto, proprio per la caccia, la sopravvenuta L. n. 157 del 1992, modificando l'originario art. 8, L. n. 968 del 1977 (non impugnato dal giudice 'a quo'), che simile meccanismo non contemplava. (Inammissibilita' - per incoerenza tra la censura e il "tertium comparationis" - della questione di costituzionalita' dell'art. 2050 cod.civ., in riferimento all'art. 3 Cost. e in relazione all'art. 19, L. n. 990 cit.).
Massima n. 18191
In tema di responsabilita' per l'esercizio di attivita' pericolose, l'impossibilita', per il danneggiato, di provare il nesso eziologico, e quindi di individuare l'autore dell'evento dannoso, quando, fra piu' condotte uniformi ed autonome, una sola sia stata lesiva, non implica compressione del diritto di azione, ma consegue al normale operare in concreto dell'onere probatorio; rientra, peraltro, nella discrezionalita' del legislatore - cui e' rimesso il bilanciamento fra gli interessi del danneggiato e del danneggiante - l'invocata introduzione di un nuovo criterio di imputazione del fatto illecito, fondato non gia' sul nesso di causalita', bensi' sulla mera "partecipazione" ad una attivita' pericolosa, con condotte distinte ed autonome, da parte di piu' persone. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' dell'art. 2050 cod.civ., in riferimento all'art. 24 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2050 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Monza con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 4 marzo 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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