Corte costituzionale

Sentenza n. 62/1992

Corte cost., sent. 24 febbraio 1992, n. 62

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
62/1992
Data di deposito
24 febbraio 1992
Data di decisione
5 febbraio 1992
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:62

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 18079

L'ordianza che solleva questioni di costituzionalita' circa l'uso obbligatorio della lingua italiana nei processi civili per un "appartenente ad una minoranza linguistica riconosciuta", suppone chiaramente il possesso, da parte di questi, della cittadinanza italiana, e non e' tunuto a motivare adeguatamente in proposito, dovendo percio' respingersi la eccezione di inammissibilita' prospettata per difetto di motivazione su un punto decisivo ai fini della rilevanza. (Nella specie, l'esistenza del requisito della cittadinanza risultava, comunque da un precedente giudizio "a quo" di cui era stata parte la medesima persona).

Massima n. 18080

Non rientra tra i poteri della Corte quello di sindacare - in punto di ammissibilita' della questione - la validita' dei presupposti di esistenza del giudizio "a quo", a meno che questi non risultino manifestamente e incontrovertibilmente correnti nel momento in cui viene sollevata la questione. (Nella specie, la Corte ha ricoperto un'eccezione di inammissibilita' formulata sull'assunto che l'avvenuta traduzione in lingua slovena dell'ordinanza - impugnazione opposta dal ricorrente nel giudizio 'a quo' avrebbe determinato il venir meno dell'unico motivo di ricorso - costituito dall'uso, di essa, della conseguente cessazione della materia del contendere).

Massima n. 18130

La questione di legittimita' costituzionale concernente il prescritto uso della lingua italiana nei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione applicativa di sanzioni amministrative non puo' essere altrimenti sollevata che impugnando il combinato disposto degli artt. 22 e 23. L. n. 689 del 1981, e 122 c.p.c. (cui i primi fanno implicito rinvio), in quanto e' da esso che deriva la previsione censurata; va percio' respinta l'eccezione di inammissibilita' (per 'aberratio ictus') prospettata sull'assunto che gli artt. 22 e 23 cit. non concernono l'uso della lingua nei processi.

Massima n. 18131

Poiche' il giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione applicativa di sanzioni amministrative e' un procedimento di cognizione "speciale", la questione di costituzionalita' sorta nel corso di esso e concernente l'uso esclusivo della lingua italiana nel medesimo procedimento non puo' essere estesa in via interpretativa al piu' ampio modello generale costituito dal processo civile come tale, a meno di non eccedere dai limiti della rilevanza posti dal giudizio 'a quo'. (Inammissibilita', per irrilevanza, della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e concernente gli artt. 22 e 23, L. 24 novembre 1981 n. 689, in combinato disposto con l'art. 122 c.p.c., nella parte in cui prescrivono l'uso della lingua italiana nel processo civile senza consentire l'uso della propria madrelingua ai cittadini appartenenti alla minoranza linguistica slovena quando siano parti di un processo civile instaurato davanti ad autorita' giudiziaria avente competenza di primo grado o di appello su un territorio ove sia insediata la predetta minoranza).

Massima n. 18132

In base al Trattato di Osimo del 1975 (reso esecutivo con L. n. 73 del 1977) e ai vari atti legislativi nazionali e regionali, la popolazione slovena residente in una parte del territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia va qualificata come "minoranza linguistica riconosciuta" ai sensi dell'art. 6 e della X Disp. trans. Cost., nonche' dell'art. 3 dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia. - S. n. 28/1982.

Massima n. 18145

In base ai principi costituzionali ed a quelli di diritto internazionale, la tutela delle minoranze etniche include - come sua parte essenziale collegata al principio pluralistico (art. 2 Cost.) ed a quelli di eguaglianza in senso formale e sostanziale (art. 3, commmi primo e secondo, Cost.) - il diritto di usare la propria madrelingua, e tale garanzia si realizza pienamente quando, nell'ambito territoriale in cui e' insediata una minoranza, si consenta agli appartenenti ad essa l'uso della lingua materna nei rapporti con le autorita' pubbliche, e, in particolare, con quelle giudiziarie (a prescindere dal fatto che conoscano o meno la lingua ufficiale). - S. nn. 28/1982, 312/1983, 289/1987, 768/1988.

Massima n. 18146

Il diritto delle minoranze linguistiche (e, nella specie, di quella slovena) all'uso della lingua materna nei rapporti con le auorita' pubbliche e, in particolare, con quelle giurisdizionali, e' garantito in via di principio, a livello costituzionale (art. 6 Cost., nonche' X Disp. trans. Cost. e art. 3, Statuto Friuli-Venezia Giulia), da "norme direttive ad efficacia differita" la cui graduale e articolata realizzazione e' innanzitutto rimessa alla discrezionalita' del legislatore; peraltro, pur in mancanza di specifiche norme di attuazione, esso deve ritenersi effettivo ed azionabile nella misura in cui gia' sussistono istituti o strutture di generale applicazione utilizzabili anche al suddetto fine specifico. - S. n. 28/1982.

Massima n. 18147

L'esistenza di norme sul conferimento di incarichi di traduzione e interpretariato presso gli uffici giudiziari (L. n. 568 del 1967) concretizza l'operativita' della tutela "minima" contenuta negli artt. 6 Cost. e 3 dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia nel senso di rendere effettivo e azionabile il diritto degli appartenenti alla minoranza linguistica slovena di usare la lingua materna nei loro rapporti con l'autorita' giudiziaria, merce' la traduzione dei propri atti (redatti in lingua slovena) e, inversamente, di quelli del giudice e della controparte (redatti in lingua italiana). Pertanto (nel rispetto dei limiti di rilevanza della questione nel giudizio 'a quo') va dichiarata l'illegittimita' costituzionale degli artt. 22 e 23 L. 24 novembre 1981 n. 689, in combinato disposto con l'art. 122 c.p.c., nella parte in cui non consentono ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena nel processo di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al pretore avente competenza su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di usare, su loro richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi della traduzione nella lingua italiana, nonche' di ricevere tradotti nella propria lingua gli atti dell'autorita' giudiziaria e le risposte della controparte. - V. massima precedente, nonche' S. n. 28/1982.

Massima n. 18148

La parificazione della lingua slovena a quella italiana come lingua ufficiale del processo di opposizione alle ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative comporta una pluralita' di soluzioni in ordine alle varianti da introdurre nella organizzazione del processo, nei poteri spettanti alle parti e al giudice, oltreche' nei termini entro cui esercitare i suddetti poteri, la quale e' tale da precludere la possibilita' di qualsiasi legittimo intervento additivo da parte della Corte e da esigere il necessario e auspicabile intervento del legislatore, cosi' come e' avvenuto, per la minoranza di lingua tedesca residente nel Trentino-Alto Adige, con il d.P.R. 15 luglio 1988 n. 574. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' sollevata, in riferimento agli artt. 6 Cost. e 3 dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia, nei confronti degli artt. 22 e 23, L. 24 novembre 1981 n. 689, in combinato disposto con l'art. 122 c.p.c., nella parte in cui non consentono ai cittadini appartenenti alla minoranza linguistica slovena l'uso della propria madrelingua, come parificata a quella italiana, nel suddetto giudizio di opposizione davanti al pretore avente competenza su un territorio dove sia insediata tale minoranza).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in combinato disposto con l'art. 122 c.p.c., nella parte in cui non consentono ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena nel processo di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al pretore avente competenza su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di usare, su loro richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi della traduzione nella lingua italiana, nonché di ricevere tradotti nella propria lingua gli atti dell'autorità giudiziaria e le risposte della controparte;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dal Pretore di Trieste, in riferimento agli artt. 6 della Costituzione e 3 dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), nei confronti degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in combinato disposto con l'art. 122 c.p.c., nella parte in cui non consentono ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena, nel processo di opposizione ad ordinanze- ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al pretore avente competenza su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di usare la propria madrelingua come lingua parificata a quella ufficiale del suddetto processo;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dal Pretore di Trieste, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nei confronti degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in combinato disposto con l'art. 122 c.p.c., nella parte in cui prescrivono l'uso della lingua italiana come lingua del processo civile, con esclusione della possibilità di usare la lingua slovena da parte di cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena quando siano parti di un processo civile instaurato davanti ad autorità giudiziaria avente competenza di primo grado o di appello su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

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