Corte costituzionale
Sentenza n. 50/1992
Corte cost., sent. 18 febbraio 1992, n. 50
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 50/1992
- Data di deposito
- 18 febbraio 1992
- Data di decisione
- 3 febbraio 1992
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:50
Norme oggetto del giudizio
- art. 48, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
- art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
- art. 28, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
- art. 93, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
Parametri
Massime
Massima n. 17907
Le norme che, esonerando l'Amministrazione da responsabilita' piena, prevedono il pagamento di una mera indennita' in caso di manomissione o mancato recapito della posta raccomandata, non violano il principio di eguaglianza, in quanto la natura contrattuale e fondamentalmente privatistica del rapporto tra Amministrazione e utenti non esclude la possibilita' di una disciplina speciale limitativa dell'ordinaria responsabilita' 'ex' art. 1218 cod. civ., in rapporto alla complessita' tecnica della gestione e all'esigenza di contenimento dei costi, ed in quanto l'esiguo ammontare dell'indennizzo (conforme, peraltro, alla convenzione postale universale) corrisponde al basso prezzo del servizio di raccomandazione, la cui funzione e' quella di mezzo di prova della spedizione e dell'arrivo a destinazione della corrispondenza e non quella (estranea alla causa del contratto e consentita solo a rischio e pericolo dell'utente) di mezzo di trasporto di carte-valore a legittimazione nominale, alla cui garanzia e' invece preordinato, verso adeguato corrispettivo, il servizio di assicurazione convenzionale. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di costituzionalita' degli art. 6, 28, 48 e 93, d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156). - V. S. n. 1104/1988; per il diverso caso in cui il mittente (Banca d'Italia) sia legalmente tenuta ad usare la forma della corrispondenza raccomandata, v. S. n. 303/1988.
Massima n. 17908
Le norme che limitano la responsabilita' dell'Amministrazione postale per la perdita di corrispondenza raccomandata al pagamento di un'indennita' (attualmente pari a dieci volte il prezzo del servizio di raccomandazione) non impediscono la tutela giurisdizionale del diritto dell'utente contro atti dell'Amministrazione postale, bensi' limitano il diritto per il quale la tutela puo' essere invocata, onde, rispetto ad esse, l'art. 113 Cost. non costituisce un parametro pertinente. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 6, 28, 48 e 93, d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, in riferimento all'art. 113 Cost.).
Massima n. 17909
La questione di incostituzionalita' sollevata in riferimento all'art. 28 Cost., sul rilievo che l'Amministrazione postale, per effetto della disposizione impugnata, e' esonerata da responsabilita' piena per i danni derivanti da manomissione o mancato recapito di posta raccomandata pure nell'ipotesi che esse dipendano da fatto criminoso dei suoi dipendenti, va dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza, non avendo il giudice rimettente formulato una autonoma questione riferita a tale caso specifico e non risultando in alcun modo che di esso si tratti nel giudizio "a quo". (Inammissibilita' della questione concernente gli artt. 6, 28, 48 e 93, d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, in riferimento all'art. 28 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, 28, 48 e 93 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni in materia postale di bancoposta e di telecomunicazioni), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 113 della Costituzione, dal Pretore di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dei medesimi articoli del testo unico citato, sollevata, in riferimento all'art. 28 della Costituzione, dal Pretore sopra nominato con la stessa ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
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