Corte costituzionale

Sentenza n. 488/1992

Corte cost., sent. 29 dicembre 1992, n. 488

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
488/1992
Data di deposito
29 dicembre 1992
Data di decisione
16 dicembre 1992
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:488

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge della Regione Lombardia del 6 agosto 1992
  • art. 2, comma 1, lett n), legge n. 421 del 23 ottobre 1992

Parametri

Massime

Massima n. 18978

Per il principio di equa retribuzione sancito dall'art. 36 Cost., l'impiegato adibito - anche senza atto formale dell'amministrazione - allo svolgimento di mansioni superiori alla propria qualifica, ha diritto - salvo i giustificati limiti gia' individuati dalla giurisprudenza della Corte - a percepire il trattamento economico della qualifica corrispondente. Risulta pertanto legittimo da parte della legge regionale della Lombardia, riapprovata il 6 agosto 1992, e conforme al disposto di cui all'art. 117 Cost. (v. massima C), il riconoscimento a favore del personale di ruolo assegnato alle segreterie particolari del presidente della Regione, del vice presidente e di ciascun assessore, che rivesta qualifica inferiore a quella propria del posto di contingente tabellare coperto, di un trattamento economico integrativo, costituito, nella specie, da un assegno personale non pensionabile e non riassorbibile per effetto della progressione economica e di altri aumenti di retribuzione, pari alla differenza tra i trattamenti economici iniziali lordi corrispondenti alle due qualifiche. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 97 e 117 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, l. Regione Lombardia riapprovata il 6 agosto 1992). - Sulla maggiore retribuzione spettante all'impiegato assegnato a mansioni superiori alla sua qualifica: S. nn. 57/1989, 296/1990 e O. n. 908/1988; in particolare, sulle condizioni e limiti dei principi affermati al riguardo dalla Corte: S. n. 236/1992.

Massima n. 18979

Il principio di equa retribuzione, di cui all'art. 36 Cost., non puo' non avere valenza generale, quale che sia la posizione, di ruolo o di comando, del dipendente. Legittimamente quindi, (e cio' a prescindere dal rilievo che l'opposta soluzione darebbe luogo ad una ingiustificata disparita' di trattamento), la legge regionale della Lombardia riapprovata il 6 agosto 1992, prevede anche a favore del personale comandato presso le segreterie particolari del presidente, del vice presidente e di ciascun assessore, che rivesta qualifica inferiore a quella propria del posto coperto, lo stesso trattamento economico integrativo riconosciuto al personale di ruolo della regione assegnato a dette segreterie (v. massima A). (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 97 e 117 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, l. Regione Lombardia riapprovata il 6 agosto 1992).

Massima n. 18980

Costituisce principio fondamentale della legge statale, ai sensi dell'art. 117 Cost., la norma - espressamente qualificata come tale dallo stesso legislatore - secondo la quale nel pubblico impiego la temporanea assegnazione alle mansioni superiori comporta "il riconoscimento del diritto al trattamento corrispondente all'attivita' svolta" (art. 2, primo comma, lett. n), l. 23 ottobre 1992, n. 241, recante "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale").

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Lombardia riapprovata il 6 agosto 1992 (Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni dell'art. 22 della l.r. 1° agosto 1979, n. 42 "Ordinamento dei servizi e degli uffici della giunta regionale" e successive modificazioni e integrazioni), sollevata, in riferimento agli artt. 97 e 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1992.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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