Corte costituzionale

Sentenza n. 485/1992

Corte cost., sent. 29 dicembre 1992, n. 485

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
485/1992
Data di deposito
29 dicembre 1992
Data di decisione
16 dicembre 1992
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:485

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 1, legge n. 463 del 4 luglio 1959
  • art. 2, comma 2, legge n. 463 del 4 luglio 1959

Parametri

Massime

Massima n. 19010

Ai fini dell'invocata estensione dell'obbligo assicurativo i.v.s. ai nipoti 'ex fratre' partecipanti all'impresa familiare artigiana, non e' giustificata l'impugnazione del comma primo dell'art. 2, L. n. 463 del 1959, in quanto non da esso (ma dal successivo comma secondo s.a.) deriva l'esclusione censurata. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' dell'art. 2, comma primo, L. 4 luglio 1959 n. 463, sollevata in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 38, comma secondo, Cost.).

Massima n. 19011

La legittimazione a stare nel giudizio principale e' materia attinente al merito, sul quale solo competente a decidere e' il giudice 'a quo'. (Nella specie - investita della questione di costituzionalita' dell'art. 2, comma secondo, L. n. 463 del 1959 - la Corte respinge l'eccezione di inammissibilita' dedotta assumendo la carenza di legittimazione passiva del convenuto INPS).

Massima n. 19012

L'individuazione dei parenti coadiuvanti il titolare di impresa artigiana ammessi all'assicurazione obbligatoria, e' limitata dall'art. 2, comma secondo, L. n. 463 del 1959, ai discendenti, agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, in quanto - anteriormente alla riforma del diritto di famiglia - solo per essi (oltreche' per il coniuge) il lavoro poteva ragionevolmente presumersi prestato 'benevolentiae vel affectionis causa' (e non in base ad un titolo giuridico); ma il limite ha perduto l'originaria sua giustificazione dopo che, con l'art. 230 bis cod. civ., e' stato introdotto un nuovo titolo (residuale) di qualificazione giuridica del lavoro subordinato prestato in un'impresa familiare, nella quale con il titolare collaborano (oltre al coniuge) i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.

Massima n. 19013

L'esclusione dell'assicurazione obbligatoria per i nipoti 'ex fratre' partecipanti all'impresa familiare artigiana viola gli artt. 3 e 38, comma secondo, Cost., non gia' per la prospettata discriminazione rispetto ai nipoti 'ex fratre' (i quali sono parenti di secondo grado) bensi' in quanto la loro qualita' di parenti di terzo grado li legittima a partecipare all'impresa familiare solo con tutti i diritti previsti dal codice civile, ma anche con i medesimi diritti previdenziali (in particolare quello all'assicurazione obbligatoria 'ex lege' n. 463 del 1959), atteso che il lavoro tutelato dall'art. 36 Cost., implicitamente richiamato dall'art. 230 bis, comma primo, cod. civ., rientra in ogni caso nell'ambito normativo dell'art. 38, comma secondo, Cost.. E' percio' illegittimo costituzionalmente - per violazione degli artt. 3 e 38, comma secondo, Cost. - l'art. 2, comma secondo, L. 4 luglio 1959 n. 463, nella parte in cui non considera familiari agli effetti del comma precedente i figli di fratelli o sorelle del titolare dell'impresa.

Massima n. 19014

La 'ratio decidendi' della avvenuta dichiarazione di incostituzionalita' dell'art. 2, comma secondo, L. n. 463 del 1959, nella parte concernente l'esclusione dall'assicurazione obbligatoria i.v.s. dei nipoti 'ex fratre' coadiuvanti il titolare di impresa artigiana, investe altresi' tutti gli altri familiari (cui non fa riferimento l'ordinanza di rimessione) i quali sono esclusi dall'obbligo assicurativo pur essendo compresi nella definizione dell'art. 230 bis, comma terzo, cod. civ.. Pertanto - in applicazione dell'art. 27, L. n. 87 del 1953 - va dichiarata l'illegittimita' costituzionale dello stesso art. 2, comma secondo, L. 4 luglio 1959 n. 463, nella parte in cui non considera familiari agli effetti del comma precedente i parenti di terzo grado diversi dai figli di fratelli o sorelle del titolare dell'impresa, nonche' gli affini entro il secondo grado. - V massima precedente.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dello art. 2, secondo comma, della legge 4 luglio 1959, n. 463 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari), nella parte in cui non considera familiari agli effetti del comma precedente i figli di fratelli o sorelle del titolare dell'impresa;

In applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 4 luglio 1959, n. 463, nella parte in cui non considera familiari agli effetti del comma precedente i parenti di terzo grado diversi dai figli di fratelli o sorelle del titolare dell'impresa, nonché gli affini entro il secondo grado;

Dichiara inammissibile la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge citata, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., dal Pretore di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1992.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze