Corte costituzionale

Sentenza n. 467/1992

Corte cost., sent. 19 novembre 1992, n. 467

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
467/1992
Data di deposito
19 novembre 1992
Data di decisione
5 novembre 1992
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:467

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 19092

Non e' sindacabile dalla Corte la valutazione espressa dal giudice 'a quo' - agli effetti dell'applicabilita' nel processo di provenienza delle impugnate norme agevolative, in materia di I.V.A. e di I.R.PE.G., contenute negli artt. 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 20 del d.P.R. n. 598 del 1973 - circa la natura di associazione religiosa del "Dianetics Institute"; ne' puo' la Corte imporre al giudice del merito una differente sequenza logica nell'ordine degli accertamenti necessari per affermare che ricorrono gli elementi concreti per qualificare, in applicazione dell'astratta previsione della legge, una associazione come religiosa ovvero come organizzazione di natura diversa.

Massima n. 19094

Le disposizioni dell'art. 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell'art. 20 del d.P.R. n. 598 del 1973, che agli effetti dell'I.V.A. e, rispettivamente, dell'I.R.PE.G., considerano estranee al concetto di esercizio di impresa, e percio' non soggette ad imposizione, se effettuate da, o per, associazioni religiose, la cessione di beni e la prestazione di servizi agli associati e la corresponsione, da parte di questi, di quote sociali, sono norme di diritto tributario comune, applicabili a tutte le associazioni che presentano i requisiti soggettivi previsti e nei limiti oggettivi delle attivita' e finalita' precisate, senza che sia rilevante l'eventuale rapporto delle associazioni con gli ordinamenti di chiese o di confessioni. Neanche il diritto speciale posto da fonti di derivazione bilaterale, che disciplinano la condizione giuridica degli enti di singole confessioni religiose (cfr. art. 7, terzo comma, dell'Accordo ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, 23, terzo comma, della legge 22 novembre 1988, n. 516, 27, secondo comma, legge 8 marzo 1989, n. 101) - diritto speciale che comunque non sarebbe utile elemento di comparazione - consente di affermare che le suddette agevolazioni non spettino agli enti associativi delle confessioni con intesa. E' quindi da escludersi che al riguardo si sia riservato - come sostenuto dal giudice 'a quo' - alle associazioni non riconosciute un ingiustificato maggior favore, rispetto alle confessioni religiose che hanno disciplinato bilateralmente le loro relazioni con lo Stato, lesivo degli artt. 3, 8 e 53 della Costituzione. (Non fondatezza, sotto l'anzidetto profilo, in riferimento ai su indicati parametri, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e 20, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, nella parte in cui prevedono che le agevolazioni tributarie in essi previste, si applichino alle associazioni religiose non riconosciute).

Massima n. 19096

Perche' le disposizioni dell'art. 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell'art. 20 del d.P.R. n. 598 del 1973, che agli effetti dell'I.V.A. e, rispettivamente, dell'I.R.PE.G., considerano estranee al concetto di impresa e percio' non soggette ad imposizione, se effettuate da, o per, associazioni religiose, la cessione di beni e la prestazione di servizi agli associati, e la corresponsione, da parte di questi, di quote sociali, siano riconosciute applicabili alle associazioni non riconosciute, non e' sufficiente che l'associazione interessata si autoqualifichi "religiosa". Sebbene anche per le associazioni religiose, come per tutti gli altri tipi di associazioni (politiche, sindacali, assistenziali, culturali o sportive) sottoposte alla medesima disciplina, manchi negli stessi testi legislativi una esplicita definizione, cio' non significa che non si possa, e anzi non si debba, desumere dall'insieme dell'ordinamento il significato della locuzione "associazione religiosa" (come delle altre e distinte espressioni di associazione politica, sindacale ecc.). Le associazioni a carattere religioso che non siano gia' state civilmente riconosciute come tali (secondo le regole poste sulla base di intese o secondo la disciplina, che ancora sopravvive, della legge n. 1159 del 1929) devono quindi comprovare la natura e la caratteristica religiosa dell'organizzazione, secondo i criteri che qualificano nell'ordinamento dello Stato i fini di religione e di culto, non potendosi ritenere, in conformita' al principio gia' enunciato dalla Cassazione per altri tipi di enti non commerciali, che una associazione sia arbitra della propria tassabilita'. Viene quindi meno al riguardo il presupposto, della vincolativita' e incontrollabilita' della autoqualificazione, in base al quale l'applicarsi delle suddette agevolazioni tributarie alle associazioni religiose non riconosciute e' stata ritenuta dal giudice 'a quo' irrazionale. (Non fondatezza, sotto l'anzidetto profilo, in riferimento agli artt. 3, 53 e 8 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e 20 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, in parte ' qua').

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e dell'art. 20 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche), in riferimento agli art. 3, 8 e 53 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Torino con ordinanza emessa il 12 giugno 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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