Corte costituzionale
Sentenza n. 462/1992
Corte cost., sent. 19 novembre 1992, n. 462
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 462/1992
- Data di deposito
- 19 novembre 1992
- Data di decisione
- 5 novembre 1992
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:462
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 211 del 26 febbraio 1992
- art. 17, legge n. 142 del 8 giugno 1990
- art. 1, comma 1, legge n. 211 del 26 febbraio 1992
- art. 1, comma 2, legge n. 211 del 26 febbraio 1992
- art. 4, legge n. 211 del 26 febbraio 1992
- art. 5, comma 1, legge n. 211 del 26 febbraio 1992
- art. 5, comma 2, legge n. 211 del 26 febbraio 1992
- art. 7, legge n. 211 del 26 febbraio 1992
- art. 9, legge n. 211 del 26 febbraio 1992
- art. 10, legge n. 211 del 26 febbraio 1992
Parametri
- art. 8, n. 17, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 1, comma 3, legge n. 142 del 8 giugno 1990
- art. 8, n. 18, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 118, Costituzione
- titolo VI^, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 5, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 27, legge n. 142 del 8 giugno 1990
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 128, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- Titolo VI^, statuto regione Trentino Alto Adige
- titolo VI, statuto regione Trentino Alto Adige
- Titolo VI, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 18953
La l. 26 febbraio 1992, n. 211, disciplina interventi nel sistema dei trasporti rapidi di massa volti a favorire, con misure straordinarie, la urgente installazione di metropolitane e di tramvie veloci, al fine di sviluppare il trasporto pubblico nelle aree urbane secondo le previsioni programmatiche del piano generale e dei piani regionali dei trasporti, migliorando cosi' le condizioni di mobilita' all'interno delle aree urbane maggiormente congestionate. La legge si pone come provvedimento complementare rispetto alle precedenti leggi n. 122 del 1989 e n. 208 del 1991, concernenti, rispettivamente, la realizzazione di programmi urbani di parcheggi e di itinerari ciclabili e pedonali: al pari di queste, essa affronta i problemi della mobilita' urbana, considerata una vera "emergenza nazionale", con strumenti eccezionali, la cui valutazione deve essere effettuata secondo i criteri gia' adottati dalla Corte relativamente alla l. n. 122 del 1989, in base ai quali e' da ritenersi consentito un intervento straordinario, eccezionale e sostanzialmente aggiuntivo dello Stato per la rapida realizzazione degli interventi necessari - secondo una valutazione unitaria - alla istallazione di sistemi di trasporto rapido di massa. - S. n. 459/1989.
Massima n. 18954
L'individuazione delle "citta' metropolitane", quali destinatarie tipiche dei benefici di cui alla l. n. 211 del 1992 - disciplinante interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa - e' effettuata direttamente dal legislatore che, adottandone la nomenclatura, evidentemente rinvia alla determinazione fatta con l'ordinamento delle autonomie locali (art. 17, l. 8 giugno 1990, n. 142).
Massima n. 18955
Non lede le competenze regionali e provinciali in tema di trasporto pubblico, l'individuazione, eventuale ed integrativa, dei comuni, quali ulteriori destinatari - oltre alle citta' metropolitane (v. massima B) - dei benefici di cui alla l. n. 211 del 1992, da effettuarsi da parte del Ministro per i problemi delle aree urbane, su proposta delle Regioni interessate e sulla base del piano nazionale o dei piani regionali dei trasporti: per tali comuni infatti, viene cosi' consentita la ponderazione necessariamente unitaria, in ragione della unicita' ed eccezionalita' dell'intervento statale, di tutte le esigenze manifestate in sede locale e valutate in primo luogo dalle Regioni che formulano le relative proposte. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, l. 26 febbraio 1992, n. 211, sollevata in riferimento all'art. 8, numeri 5, 17 e 18, all'art. 16, e al titolo VI dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige - approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 - e alle relative norme di attuazione; agli art. 117, 118, 119 e 128 Cost. ed agli artt. 1, terzo comma, e 27, l. 8 giugno 1990, n. 142.)
Massima n. 18956
L'attribuzione al Ministro per i problemi delle aree urbane della facolta' di individuare i comuni destinatari degli interventi previsti dalla l. n. 211 del 1992, relativamente ai trasporti rapidi di massa, anche in assenza della relativa proposta da parte delle Regioni, si giustifica in quanto tende a supplire alla mancata indicazione di interventi necessari, come tali gia' determinabili (alla stregua degli strumenti di pianificazione), ma che non sono stati oggetto di proposta per mera omissione. Tuttavia, la sola fissazione di un termine (centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della stessa l. n. 211 del 1992) entro il quale le Regioni sono tenute a formulare dette proposte, non appare idonea a caratterizzare la mancata indicazione regionale come mera omissione - surrogabile alla stregua delle previsioni e dei criteri espressi dagli strumenti di pianificazione del settore - cosicche', al fine di evitare che tale comportamento possa assumere il significato di una insuperabile valutazione negativa della necessita' o della opportunita' di interventi, si rende necessario che la Regione o la Provincia autonoma sia invitata in modo collaborativo a pronunciarsi, positivamente o negativamente entro un determinato termine. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l' art. 1, secondo comma, l. 26 febbraio 1992, n. 211, nella parte in cui non prevede che il potere sostitutivo del Ministro per i problemi delle aree urbane sia esercitato, in caso di inerzia delle Regioni o delle Province autonome, previa richiesta alle stesse di pronunciarsi positivamente o negativamente, entro un congruo termine, in ordine alla proposta di individuzione dei comuni interessati agli interventi previsti dalla legge stessa.
Massima n. 18957
Non appare illegittimo, nel contesto della straordinarieta' ed eccezionalita' del programma di interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa previsto dalla l. n. 211 del 1992 (ved. massima A) e in considerazione degli elementi necessari ad una sua efficace realizzazione (omogeneita' nei criteri di valutazione delle diverse esigenze e dei singoli piani di intervento, governabilita' dei tempi delle procedure amministrative previste, verifica delle risorse finanziarie disponibili) che il Ministro per i problemi delle aree urbane, esercitando una funzione di concreta sollecitazione, possa assumere l'iniziativa perche' sia effettivamente attivato il procedimento per il raggiungimento degli accordi di programma previsti dall'art. 27 della l. n. 142 del 1990, senza che con cio' risultino modificate la struttura della relativa procedura e la libera determinazione dei soggetti interessati. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, l. 26 febbraio 1992, n. 211, sollevata in riferimento all'art. 8, numeri 5, 17 e 18, all'art. 16 e al titolo VI dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige - approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 - e alle relative norme di attuazione; agli artt. 117, 118, 119 e 128 Cost., ed agli artt. 1, terzo comma, e 27, l. 8 giugno 1990, n. 142.)
Massima n. 18958
Posta la legittimita' dell'intervento straordinario dello Stato per un eccezionale programma di realizzazione di sistemi di trasporto rapido di massa, (v. massima A) sono da ritenersi legittimi anche gli interventi di organi statali, necessari per l'attuazione della speciale procedura esecutiva prevista dalla l. n. 211 del 1992: approvazione dei programmi di intervento nonche' la relativa individuazione delle fonti di finanziamento a carico dello Stato da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto - C.I.P.E.T. - (art. 5, primo comma, stessa l. n. 211 del 1992); approvazione dei progetti secondo le disposizioni statali concernenti la costruzione di ferrovie metropolitane (art. 2, l. 29 dicembre 1969, n. 1042) quale condizione per la erogazione dei finanziamenti di competenza statale (artt. 5, secondo comma, e 7 predetta legge n. 211 del 1992). (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 5, primo e secondo comma, e 7, l. 26 febbraio 1992, n. 211, sollevata in riferimento all'art. 8, numeri 5, 17 e 18, all'art. 16, e al titolo VI dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige - approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 - e alle relative norme di attuazione; agli artt. 117, 118, 119 e 128 Cost., ed agli artt. 1, terzo comma, e 27, l. 8 giugno 1990, n. 142).
Massima n. 18959
La previsione del contributo diretto e parziale dello Stato sui mutui contratti dagli enti locali per la realizzazione degli interventi nel sistema dei trasporti rapidi di massa, di cui alla l. n. 211 del 1992, subordinato nella sua erogazione alla approvazione statale dei progetti esecutivi e alla dimostrata disponibilita' delle altre fonti di finanziamento necessarie per la realizzazione dei singoli lotti funzionali, costituisce disciplina complementare e conseguenziale al sistema di eccezionale ed unificata determinazione dei sistemi di trasporto da eseguire e, come tale, non integra lesione delle attribuzioni regionali e provinciali in materia finanziaria e di trasporto pubblico. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 7 e 9, l. 26 febbraio 1992, n. 211 sollevata in riferimento all'art. 8, numeri 5, 17 e 18, all'art. 16, e al titolo VI^ dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige - approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 - e alle relative norme di attuazione; agli artt. 117, 118, 119 e 128 Cost., ed agli artt. 1, terzo comma, e 27, l. 8 giugno 1990, n. 142.)
Massima n. 18960
La previsione di finanziamenti statali diretti per la realizzazione di sistemi ferroviari passanti e di collegamenti delle Ferrovie dello Stato, nonche' di programmi urbani integrati e di collegamenti con aree aeroportuali, espositive ed universitarie, non lede le attribuzioni regionali e provinciali in materia finanziaria, trattandosi nel primo caso di opere di competenza statale e nel secondo di finanziamenti integrativi per opere non sottratte alla disciplina ed alle competenze comuni. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, l. 26 febbraio 1992, n. 211 sollevata in riferimento all'art. 8, numeri 5, 17 e 18, all'art. 16, e al titolo VI dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige - approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 - e alle relative norme di attuzione; agli artt. 117, 118, 119 e 128 Cost. ed agli artt. 1, terzo comma, e 27, l. 8 giugno 1990, n. 142).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 26 febbraio 1992, n. 211 (Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa), nella parte in cui non prevede che il potere sostitutivo del Ministro per i problemi delle aree urbane sia esercitato, in caso di inerzia delle regioni o delle province autonome, previa richiesta alle stesse di pronunciarsi positivamente o negativamente, entro un congruo termine, in ordine alla proposta di individuazione dei comuni interessati agli interventi previsti dalla legge stessa;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, 4, 5, 7, 9 e 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, sollevate, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento all'art. 8, numeri 5, 17 e 18, all'art. 16 e al titolo VI dello Statuto speciale (approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e alle relative norme di attuazione ed in relazione all'art. 128 della Costituzione ed agli artt. 1, terzo comma, e 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione nonché all'art. 128 della Costituzione ed agli artt. 1, terzo comma, e 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 novembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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