Corte costituzionale

Sentenza n. 454/1992

Corte cost., sent. 17 novembre 1992, n. 454

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
454/1992
Data di deposito
17 novembre 1992
Data di decisione
4 novembre 1992
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:454

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, comma 3, legge n. 412 del 30 dicembre 1991

Parametri

Massime

Massima n. 19055

Secondo principi ripetutamente enunciati dalla Corte, va riconosciuto il carattere di interpretazione autentica soltanto ad una legge che, fermo il tenore testuale della norma interpretata, ne chiarisce il significato normativo ovvero ne privilegia una tra le tante interpretazioni possibili. - s. nn. 155/1990, 233/1988.

Massima n. 19056

Come appare dalle vicende giurisprudenziali che ne hanno preceduto l'emanazione, con l'art. 13, terzo comma, l. n. 412 del 1991 - a norma del quale l'art. 1, secondo comma, l. n. 93 del 1988 va interpretato nel senso che la salvezza del diritto alla pensione sociale sostitutiva, ivi prevista, alle condizioni reddituali richieste per la pensione di invalidita', per i soggetti riconosciuti invalidi dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di eta', e' limitata alle sole ipotesi in cui, entro il termine di vigenza del d.l. n. 495 del 1987, fosse intervenuto il provvedimento di liquidazione dell'I.N.P.S., con esclusione di tutti gli altri casi in cui entro il medesimo termine fosse stata presentata domanda alla competente autorita' amministrativa - si volle por fine ai contrasti originati dalla possibilita' di una duplice interpretazione del predetto art. 1 l. n. 93 del 1988 ed evitare una integrale convalida, sia pure solo per il passato, di un decreto-legge non convertito. Pertanto, alla luce dei principi enunciati dalla Corte in materia di interpretazione autentica (v. massima A) deve escludersi che tale norma - come sostenuto dal giudice 'a quo' - sotto falsa veste interpretativa fosse in realta' innovativa e quindi illegittimamente retroattiva, con indebita incidenza sulla sfera riservata al potere giurisdizionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 38 e 101 Cost., dell'art. 13, terzo comma, l. 30 dicembre 1991, n. 412). - Per quanto riguarda i dubbi emersi in precedenza nella giurisprudenza in materia si veda, in particolare, la ordinanza della Cassazione n. 712 del 1991.

Massima n. 19057

L'art. 13, terzo comma, l. n. 412 del 1991, a norma del quale l'art. 1, secondo comma, l. n. 93 del 1988, va interpretato nel senso che la salvaguardia del diritto alla pensione sociale sostitutiva per gli invalidi riconosciuti tali dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di eta', e' limitata alle sole ipotesi in cui entro il termine di vigenza del d.l. n. 495 del 1987 (non convertito) fosse intervenuto il provvedimento di liquidazione dell'I.N.P.S., con esclusione di tutte le altre ipotesi in cui, entro il medesimo termine, fosse stata presentata domanda alla competente autorita' amministrativa, non contrasta, sotto il profilo svolto al riguardo nell'ordinanza di rimessione, con l'art. 3 Cost.. Infatti, come la Corte ha gia' affermato in precedenti decisioni su analoga questione proposta nei confronti del su indicato art. 1, secondo comma, l. n. 93 del 1988, la regola del citato d.l. n. 495 (ammissione di invalidi riconosciuti tali dopo i sessantacinque anni di eta' al godimento della pensione sociale in base ai limiti di reddito stabiliti per la pensione di invalidita') costituiva una mera sanatoria di una prassi amministrativa illegittima, e non, invece, la conferma legislativa della legittimita' di tale prassi, come ora sostenuto dal giudice 'a quo', ma in base a un assunto (che l'art. 12, l. n. 118 del 1971 non avrebbe contemplato il limite del sessantacinquesimo anno per il diritto degli invalidi totali alla pensione di invalidita') respinto dalla giurisprudenza della Cassazione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 13, terzo comma, l. 30 dicembre 1991, n. 412). - V. le sentt. nn. 88/1992, 286/1990 e 75/1991, nonche', per la Corte di cassazione, le sentt. nn. 4488 del 24 aprile 1991 e 2808 del 9 giugno 1989.

Massima n. 19058

La disciplina dei requisiti reddituali necessari, rispettivamente, per il conseguimento dei trattamenti di inabilita' e della pensione sociale, non ha la sua fonte nell'art. 13, terzo comma, l. n. 412 del 1991. Non sono quindi riferibili, per contestarne la legittimita', a questa disposizione, interpretativa dell'art. 1, secondo comma, l. n. 93 del 1988, per quanto riguarda i limiti della salvezza del diritto alla pensione sociale sostitutiva (vedi massime B e C) attribuito con decreto-legge non convertito agli invalidi riconosciuti tali dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di eta', le indicazioni contenute nelle sentenze nn. 769 del 1988 e 75 del 1991, circa la necessita' di rimediare all'incoerenza del sistema relativo ai suddetti requisiti reddituali, mediante un appropriato riequilibrio che realizzi un adeguato contemperamento degli interessi in gioco. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 38 Cost., dell'art. 13, terzo comma, l. 30 dicembre 1991, n. 412). - ved., oltre alle sentt. nn. 769/1988 e 75/1991, citate nel testo, la sent. n. 88/1992.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, terzo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), sollevate dal Pretore di Pisa con ordinanza del 31 gennaio 1992 e dal Pretore di Parma con tre ordinanze del 5 marzo 1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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