Corte costituzionale

Sentenza n. 441/1992

Corte cost., sent. 13 novembre 1992, n. 441

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
441/1992
Data di deposito
13 novembre 1992
Data di decisione
2 novembre 1992
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:441

Norme oggetto del giudizio

  • art. 17, decreto del Ministro dei trasporti n. 448 del 20 dicembre 1991
  • art. 12, decreto del Ministro dei trasporti n. 448 del 20 dicembre 1991
  • art. 11, decreto del Ministro dei trasporti n. 448 del 20 dicembre 1991
  • art. 16, decreto del Ministro dei trasporti n. 448 del 20 dicembre 1991
  • art. 6, decreto del Ministro dei trasporti n. 448 del 20 dicembre 1991
  • art. 13, decreto del Ministro dei trasporti n. 448 del 20 dicembre 1991
  • art. 10, decreto del Ministro dei trasporti n. 448 del 20 dicembre 1991
  • art. 14, decreto del Ministro dei trasporti n. 448 del 20 dicembre 1991
  • art. 9, decreto del Ministro dei trasporti n. 448 del 20 dicembre 1991
  • art. 7, decreto del Ministro dei trasporti n. 448 del 20 dicembre 1991
  • art. 15, decreto del Ministro dei trasporti n. 448 del 20 dicembre 1991
  • art. 2, comma 2, decreto del Ministro dei trasporti n. 448 del 20 dicembre 1991

Parametri

Massime

Massima n. 18950

Il decreto del Ministro dei trasporti 20 dicembre 1991, n. 448, il quale - in attuazione della direttiva comunitaria 21 giugno 1989 n. 438, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali o internazionali - assicura condizioni uniformi per il conseguimento del titolo che abilita all'esercizio di detta professione sull'intero territorio nazionale nonche' nel piu' vasto ambito europeo, e a tal fine riserva allo Stato l'accertamento del necessario requisito dell'idoneita' professionale e all'intrinseca esigenza di uniformita' sottesa all'applicazione delle prescrizioni comunitarie, insuscettibili di attuazione frazionata o territorialmente condizionata; non sussiste pertanto, lesione delle competenze regionali ne' nella materia dei trasporti di interesse locale - che, in quanto limitata all'ambito territoriale di ciascuna regione, e' diversa da quella dei trasporti nazionali e internazionali - ne' nella materia dell'istruzione professionale, in quanto e' comunque salvaguardata la competenza regionale all'organizzazione e gestione di corsi professionali. (Spettanza allo Stato dell'esercizio delle funzioni previste dagli artt. 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del suddetto regolamento ministeriale, impugnati, sotto i su accennati profili, con ricorsi delle Regioni Toscana ed Emilia Romagna). - V. S. n. 392/1992, nonche' S. nn. 89/1977 e 165/1989.

Massima n. 18951

Il decreto del Ministro dei Trasporti 20 dicembre 1991 n. 448, riservando allo Stato le funzioni in tema di accertamento del requisito di idoneita' professionale per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada, non esclude che il rilascio - cosi' come la revoca - delle relative concessioni o licenze continui ad avvenire da parte degli enti competenti (Stato, Regioni, comuni), i quali verificano la sussistenza o meno dei requisiti all'uopo necessari, ivi compresi quelli direttamente previsti dalla disciplina comunitaria. Non puo' quindi sostenersi che l'art. 17 del decreto, affidando alle Regioni poteri di controllo e di revoca riguardo al titolo abilitativo all'autotrasporto, dimostri, in riferimento all'art. 3 Cost., la complessiva irragionevolezza del provvedimento. (Spettanza allo Stato dell'esercizio delle funzioni previste dagli artt. 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del suddetto decreto ministeriale, impugnati, sotto il suddetto profilo, con ricorso della Regione Toscana.)

Massima n. 18952

L'art. 2, comma secondo, del decreto del Ministro dei trasporti 20 dicembre 1991 n. 448, secondo cui l'esercizio dei servizi pubblici di linea e l'attivita' di noleggio con conducente restano soggetti alle apposite disposizioni solo in quanto compatibili con la disciplina introdotta dallo stesso decreto, non lede la competenza regionale in materia di trasporti, ne' le funzioni delegate alle regioni - nei soli limiti del rispettivo ambito territoriale - dall'art. 85, d.P.R. n. 616 del 1977, in quanto il suddetto decreto ministeriale fa riferimento solo ai trasporti di viaggiatori effettuati con autobus, e conseguentemente la disposizione in esame puo' riferirsi solo al servizio di noleggio con autobus, e non al noleggio di autovetture e al servizio di piazza. (Spettanza allo Stato dell'esercizio delle funzioni previste dall'art. 2, secondo comma, cit., impugnato, sotto il suddetto profilo, con ricorso della Regione Emilia Romagna).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara che spetta allo Stato esercitare le funzioni previste dagli artt. 2, secondo comma, 6, 7, da 9 a 17, del decreto del Ministro dei trasporti n. 448 del 20 dicembre 1991, recante: "Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989, che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 novembre 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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