Corte costituzionale

Sentenza n. 431/1992

Corte cost., sent. 10 novembre 1992, n. 431

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
431/1992
Data di deposito
10 novembre 1992
Data di decisione
23 ottobre 1992
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:431

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 18899

Il venir meno, per effetto della dichiarazione di parziale illegittimita' (sentenza n. 534 del 1990), dell'art. 23, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, dell'obbligo del pretore, gia' previsto in tale disposizione, di convalidare senz'altro, nel giudizio sull'opposizione a ordinanza-ingiunzione prefettizia, in caso di mancata presentazione dell'opponente, o del suo procuratore, alla prima udienza senza addurre legittimo impedimento, il provvedimento opposto, anche quando l'illegittimita' del provvedimento risulti dalla documentazione allegata, impedisce di considerare l'obbligo stesso - contro quanto sostenuto nel caso, nella ignoranza di tale decisione, dal giudice 'a quo' - come una conseguenza pregiudizievole della disposizione (art. 23, quarto comma, stessa legge) secondo la quale, se l'opponente che si difende personalmente non elegga domicilio nel comune dove ha sede il pretore adito, gli atti gli vengono notificati mediante deposito in Cancelleria. - S. n. 534/1990; O. n. 42/1988.

Massima n. 18900

Nel vigente sistema processuale l'obbligo, per la parte che voglia stare in giudizio personalmente, di provvedere alla elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito - in mancanza della quale le notificazioni possono farsi presso la Cancelleria - imposto al ricorrente, nel giudizio pretorio di opposizione a ordinanza-ingiunzione prefettizia, dall'impugnato art. 22, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' previsto, in disposizioni di analogo contenuto, anche per altri procedimenti (cfr., per i procedimenti innanzi al tribunale, al pretore e al conciliatore, per i procedimenti monitorio e di intimazione di licenza o di sfratto e di opposizione e per il rito del lavoro, rispettivamente, gli artt. 165, 314, 638, 668, 414, 660 e 416 cod.proc.civ.) e rappresenta quindi un dato dell'ordinamento, variabile in relazione ai diversi modelli procedimentali, su cui non e' possibile operare muovendo da una singola norma - come quella censurata - e valutando, all'interno del quadro sistematico complessivo, una singola 'ratio'. Deve percio' riconoscersi che si tratta di materia riservata alla discrezionalita' del legislatore e quindi sottratta alle decisioni del giudice delle leggi. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 22, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, "nei limiti in cui non prevede che la dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio della parte che si difende personalmente possa essere eseguita in qualsiasi comune del circondario a cui appartiene l'ufficio di pretura adito"). - Sulla medesima norma v. ordinanza (di manifesta infondatezza) n. 42/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo (recte: quarto) comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Monza con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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