Corte costituzionale
Sentenza n. 431/1992
Corte cost., sent. 10 novembre 1992, n. 431
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 431/1992
- Data di deposito
- 10 novembre 1992
- Data di decisione
- 23 ottobre 1992
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:431
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 18899
Il venir meno, per effetto della dichiarazione di parziale illegittimita' (sentenza n. 534 del 1990), dell'art. 23, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, dell'obbligo del pretore, gia' previsto in tale disposizione, di convalidare senz'altro, nel giudizio sull'opposizione a ordinanza-ingiunzione prefettizia, in caso di mancata presentazione dell'opponente, o del suo procuratore, alla prima udienza senza addurre legittimo impedimento, il provvedimento opposto, anche quando l'illegittimita' del provvedimento risulti dalla documentazione allegata, impedisce di considerare l'obbligo stesso - contro quanto sostenuto nel caso, nella ignoranza di tale decisione, dal giudice 'a quo' - come una conseguenza pregiudizievole della disposizione (art. 23, quarto comma, stessa legge) secondo la quale, se l'opponente che si difende personalmente non elegga domicilio nel comune dove ha sede il pretore adito, gli atti gli vengono notificati mediante deposito in Cancelleria. - S. n. 534/1990; O. n. 42/1988.
Massima n. 18900
Nel vigente sistema processuale l'obbligo, per la parte che voglia stare in giudizio personalmente, di provvedere alla elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito - in mancanza della quale le notificazioni possono farsi presso la Cancelleria - imposto al ricorrente, nel giudizio pretorio di opposizione a ordinanza-ingiunzione prefettizia, dall'impugnato art. 22, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' previsto, in disposizioni di analogo contenuto, anche per altri procedimenti (cfr., per i procedimenti innanzi al tribunale, al pretore e al conciliatore, per i procedimenti monitorio e di intimazione di licenza o di sfratto e di opposizione e per il rito del lavoro, rispettivamente, gli artt. 165, 314, 638, 668, 414, 660 e 416 cod.proc.civ.) e rappresenta quindi un dato dell'ordinamento, variabile in relazione ai diversi modelli procedimentali, su cui non e' possibile operare muovendo da una singola norma - come quella censurata - e valutando, all'interno del quadro sistematico complessivo, una singola 'ratio'. Deve percio' riconoscersi che si tratta di materia riservata alla discrezionalita' del legislatore e quindi sottratta alle decisioni del giudice delle leggi. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 22, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, "nei limiti in cui non prevede che la dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio della parte che si difende personalmente possa essere eseguita in qualsiasi comune del circondario a cui appartiene l'ufficio di pretura adito"). - Sulla medesima norma v. ordinanza (di manifesta infondatezza) n. 42/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo (recte: quarto) comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Monza con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 novembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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