Corte costituzionale
Sentenza n. 427/1992
Corte cost., sent. 10 novembre 1992, n. 427
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 427/1992
- Data di deposito
- 10 novembre 1992
- Data di decisione
- 23 ottobre 1992
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- BORZELLINO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:427
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, legge n. 317 del 5 ottobre 1991
- art. 6, legge n. 317 del 5 ottobre 1991
- art. 31, legge n. 317 del 5 ottobre 1991
- art. 17, legge n. 317 del 5 ottobre 1991
- art. 21, legge n. 317 del 5 ottobre 1991
- art. 10, legge n. 317 del 5 ottobre 1991
- art. 28, legge n. 317 del 5 ottobre 1991
- art. 22, legge n. 317 del 5 ottobre 1991
- art. 1, legge n. 317 del 5 ottobre 1991
- art. 16, legge n. 317 del 5 ottobre 1991
- art. 20, legge n. 317 del 5 ottobre 1991
- art. 32, legge n. 317 del 5 ottobre 1991
- art. 3, legge n. 317 del 5 ottobre 1991
- art. 11, legge n. 317 del 5 ottobre 1991
- art. 18, legge n. 317 del 5 ottobre 1991
- art. 15, legge n. 317 del 5 ottobre 1991
- art. 13, legge n. 317 del 5 ottobre 1991
- art. 12, legge n. 317 del 5 ottobre 1991
- art. 19, legge n. 317 del 5 ottobre 1991
- art. 9, legge n. 317 del 5 ottobre 1991
- art. 4, legge n. 317 del 5 ottobre 1991
- art. 23, legge n. 317 del 5 ottobre 1991
- art. 36, legge n. 317 del 5 ottobre 1991
- art. 14, legge n. 317 del 5 ottobre 1991
- art. 27, legge n. 317 del 5 ottobre 1991
- art. 8, legge n. 317 del 5 ottobre 1991
- art. 43, legge n. 317 del 5 ottobre 1991
- art. 7, legge n. 317 del 5 ottobre 1991
- art. 29, legge n. 317 del 5 ottobre 1991
- art. 33, legge n. 317 del 5 ottobre 1991
- art. 34, legge n. 317 del 5 ottobre 1991
- art. 30, legge n. 317 del 5 ottobre 1991
- art. 24, legge n. 317 del 5 ottobre 1991
- art. 2, legge n. 317 del 5 ottobre 1991
- legge n. 317 del 5 ottobre 1991
- art. 1, comma 2, legge n. 317 del 5 ottobre 1991
- art. 1, comma 3, legge n. 317 del 5 ottobre 1991
- art. 27, comma 13, legge n. 317 del 5 ottobre 1991
- art. 22, comma 3, legge n. 317 del 5 ottobre 1991
- art. 6, comma 3, legge n. 317 del 5 ottobre 1991
- art. 31, comma 3, legge n. 317 del 5 ottobre 1991
- art. 8, comma 2, legge n. 317 del 5 ottobre 1991
- art. 8, comma 5, legge n. 317 del 5 ottobre 1991
- art. 7, comma 2, legge n. 317 del 5 ottobre 1991
- art. 1, comma 6, legge n. 317 del 5 ottobre 1991
- art. 21, comma 7, legge n. 317 del 5 ottobre 1991
- art. 22, comma 5, legge n. 317 del 5 ottobre 1991
- art. 10, comma 10, legge n. 317 del 5 ottobre 1991
- art. 33, comma 4, legge n. 317 del 5 ottobre 1991
- art. 27, comma 11, legge n. 317 del 5 ottobre 1991
- art. 21, comma 5, legge n. 317 del 5 ottobre 1991
- art. 27, comma 9, legge n. 317 del 5 ottobre 1991
- art. 39, comma 1, lett. a), legge n. 317 del 5 ottobre 1991
- art. 41, legge n. 317 del 5 ottobre 1991
- art. 43, comma 1, legge n. 317 del 5 ottobre 1991
- art. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 1017 del 31 luglio 1978
Parametri
- art. 65, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- titolo VI, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 15, statuto regione Trentino Alto Adige
- decreto del Presidente della Repubblica n. 1017 del 31 luglio 1978
- decreto del Presidente della Repubblica n. 228 del 24 marzo 1981
- art. 16, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige
- decreto del Presidente della Repubblica n. 526 del 19 novembre 1987
- art. 5, comma 1, legge n. 386 del 30 novembre 1989
- art. 9, n. 3, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 20, statuto regione Trentino Alto Adige
- decreto del Presidente della Repubblica n. 278 del 22 marzo 1974
- art. 9, n. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 56, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 117, Costituzione
- art. 84, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 8, n. 18, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 63, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 118, Costituzione
- art. 17, comma 1, lett. b), legge n. 400 del 23 agosto 1988
- art. 75, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 78, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 7, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
- art. 4, comma 3, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 1017 del 31 luglio 1978
- art. 119, Costituzione
- art. 109, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 5, comma 2, legge n. 386 del 30 novembre 1989
- art. 126, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 110, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 3, legge n. 158 del 14 giugno 1990
Massime
Massima n. 18981
Nei giudizi di legittimita' costituzionale in via di azione, la formulazione di censure riguardanti cumulativamente piu' norme non rende il ricorso inammissibile per genericita', se, pur essendo difficile l'individuazione dei profili riguardanti ciascuna norma, sia tuttavia possibile rendersi conto dei loro specifici riferimenti, ai fini del sindacato in ordine alle singole questioni prospettate. (Nella specie, la Corte ha respinto l'eccezione di genericita' del ricorso proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano avverso molteplici disposizioni della L. 5 ottobre 1991, n. 317, recante "interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese").
Massima n. 18982
La L. 5 ottobre 1991 n. 317 - recante agevolazioni per le piccole imprese nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei servizi - ha natura di normativa generale sulla programmazione economica, finalizzata a soddisfare un interesse nazionale di carattere generale, non suscettibile di frazionamento a livello locale, quale quello di favorire, in condizioni di uniformita', l'ammodernamento tecnologico e la competitivita' delle piccole imprese in vista del completamento del mercato unico europeo; cio' giustifica - anche per l'urgenza di soluzioni idonee ad assicurare l'equilibrio dello sviluppo economico del Paese - l'intervento del legislatore statale in una visione unitaria dei diversi aspetti e settori interessati, pur se alcuni di questi (come l'artigianato e il commercio) attengono a materie di competenza (esclusiva, concorrente o delegata) delle regioni o delle province autonome. - S. nn. 483/1991, 482/1991, 139/1990, 459/1989, 399/1989, 324/1989, 217/1988, 177/1988; v. altresi' (riguardo a precedenti leggi in tema di ammodernamento delle piccole imprese), S. n. 796/1988.
Massima n. 18983
Legittimamente lo Stato, nel quadro di una programmazione economica rispondente ad un interesse nazionale, definisce ed individua le piccole imprese destinatarie delle agevolazioni previste dalla L. n. 317 del 1991 ricomprendendo fra esse - per evidenti ragioni di uniformita' imposte dall'unita' della disciplina agevolativa - anche imprese operanti in settori di competenza regionale o provinciale; ne' le imprese artigiane beneficiarie delle suddette agevolazioni - individuate mediante rinvio esclusivo alla legge quadro n. 443 del 1985 - debbono necessariamente coincidere con quelle definite tali, ma ai fini di altre provvidenze dalla legislazione provinciale o regionale, sia essa esclusiva o concorrente. (Non fondatezza della questione di cosituzionalita' dell'art. 1, commi secondo e terzo, L. 5 ottobre 1991 n. 317, sollevata dalla Provincia di Trento e dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 8, nn. 9, 18 e 20; 9, nn. 3 e 8; e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ed all'art. 117 Cost., in relazione agli artt. 56, 63 e 84 del d.P.R. 616 del 1977).
Massima n. 18984
La previsione di incentivi statali diretti alle piccole imprese sotto forma di crediti di imposta e di contributi in conto capitale rientra in un intervento di programmazione economica che, in quanto temporalmente limitato ad un triennio e dettato dall'urgente necessita' di favorire la competitivita' delle suddette imprese a livello comunitario, ben puo' qualificarsi come "straordinario", e che, riguardando piu' materie (non tutte e non interamente di spettanza regionale o provinciale) e rispondendo ad un preciso interesse nazionale, e' tale da limitare in ogni caso le competenze degli enti di autonomia; ne' e' contestabile l'accentramento allo Stato della gestione di tali forme di agevolazione, giacche' i crediti di imposta costituiscono un mezzo di "politica fiscale" tipicamente statale, mentre i contributi in conto capitale esigono la uniforme verifica della rispondenza delle iniziative di rinnovamento tecnologico alle linee direttrici, ai criteri ed agli obiettivi indicati dalla legge. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' degli artt. 5, 6, 7, 8, 10 e 12, L. 5 ottobre 1991 n. 317, sollevata dalla Provincia di Trento e dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 8, nn. 9, 18 e 20; 9, nn. 3 e 8; e 16 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, ed agli artt. 117 e 118 Cost.). - Riguardo al carattere elastico e relativo dell'interesse nazionale (non definibile in termini generali), v. S. n. 177/1988.
Massima n. 18985
La L. n. 317 del 1991, mentre legittimamente riserva allo Stato la gestione delle agevolazioni alle piccole imprese concesse in forma di crediti di imposta e di contributi alternativi in conto capitale, lascia ampi spazi d'intervento agli enti di autonomia per quel che concerne i contributi in conto capitale in favore dei consorzi e delle societa' consortili di servizi, affidando la loro erogazione alle regioni e alle province autonome e limitando la competenza ministeriale all'approvazione delle loro richieste di finanziamento e al correlativo riparto dei fondi. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, e 43, L. 5 ottobre 1991 n. 317, sollevata dalla Provincia di Bolzano in riferimento agli artt. 8, nn. 9 e 20; 9, nn. 3 e 8; 15; 16 e titolo VI dello Statuto per il Trentino-Alto Adige).
Massima n. 18986
Legittimamente le norme della L. n. 317 si sovrappongono a quelle gia' adottate dalla Provincia autonoma di Bolzano, trattandosi di norme di programmazione economica nazionale che non possono incontrare limiti territoriali, in quanto mirano a garantire a tutte le piccole imprese pari condizioni di accesso ai benefici previsti.
Massima n. 18987
La denunciata non cumulabilita' fra le agevolazioni statali alle piccole imprese previste dalla L. n. 317 del 1991 e le provvidenze previste da norme delle province autonome, quando non si risolve in una mera limitazione delle seconde (come nelle ipotesi di cui all'art. 22, comma terzo, e 27, comma tredicesimo, L. cit.), attiene alla materia tributaria di spettanza statale (v. art. 6, s. l.) o a iniziative cofinanziate dalla CEE vincolate da precisi divieti comunitari intesi ad evitare l'alterazione delle regole della concorrenza (v. art. 15, s.l.), ovvero e' ispirata a un corretto criterio di gestione del fondo di garanzia dei "consorzi di garanzia collettiva fidi" (v. art. 31, comma terzo, s.l.); non sussiste percio', relativamente a tale censura, alcuna lesione di competenze provinciali. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' degli artt. 3, 6, comma terzo, 15, comma terzo, 22, comma terzo, 27, comma tredicesimo, 31, comma terzo, L. 5 ottobre 1991 n. 317, sollevata dalla Provincia di Bolzano in riferimento agli artt. 8, nn. 9 e 20; 9, nn. 3 e 8; 15; 16 e titolo VI dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).
Massima n. 18988
Il denunciato carattere "di dettaglio" di alcune disposizioni della L. n. 317 del 1991 e' giustificato dalla loro attinenza a competenze statali (quali la definizione di piccola impresa industriale, commerciale o di servizi; la materia tributaria e i crediti di imposta; la partecipazione a iniziative cofinanziate dalla CEE, ecc..) o a funzioni strumentali alla programmazione nazionale (quali quelle del CIPI), oppure risponde ad esigenze di uniformita' imposte dall'interesse nazionale sotteso all'intera legge. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' degli artt. 1, comma sesto, 7, comma secondo, 8, commi secondo e quinto, 10, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 24, 27, 28, 31 e 32 L. 5 ottobre 1991 n. 317, sollevata dalla Provincia di Bolzano in riferimento agli artt. 8, nn. 9 e 20; 9, nn. 3 e 8; e 16 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige).
Massima n. 18989
Non e' contestabile dagli enti di autonomia che sia riservata a regolamenti ministeriali la normativa di attuazione di una legge di programmazione economica rispondente ad un interesse nazionale non frazionabile - quale e' la L. n. 317 del 1991 - giacche' - in tal caso non si tratta di normativa di attuazione in materia regionale o provinciale, e non e' quindi violato il riparto di competenze normative tra Stato ed enti di autonomia fissato dall'art. 17, comma primo, lett. b), L. n. 400 del 1988. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' degli artt. 10, comma decimo, 21, comma settimo, 22,comma quinto, 27, comma undicesimo, e 33, comma quarto, L. 5 ottobre 1991 n. 317, sollevata dalla Provincia di Bolzano in riferimento all'art. 17, comma primo, lett. b), L. n. 400 cit.). - per la diversa ipotesi di fattispecie legislative disciplinanti settori di competenza regionale o provinciale, v. S. n. 391/1991 e 204/1991.
Massima n. 18990
La previsione di agevolazioni statali alle piccole imprese sotto forma di crediti di imposta non e' contestabile sotto il profilo della negativa incidenza di essi sui flussi tributari assegnati alla Provincia di Bolzano, giacche' nessuna norma statutaria garantisce alle province autonome un flusso finanziario quantitativamente determinato, mentre la concessione ovvero l'eliminazione o la riduzione di determinati finanziamenti rivolti a scopi specifici rientrano nella discrezionalita' del legislatore statale, ove, considerate nel loro insieme, non determino quella grave alterazione del rapporto tra bisogni provinciali e mezzi finanziari per farvi fronte nei limiti della compatibilita' con le preminenti esigenze della finanza pubblica. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' degli artt. 6, 7, 8, 9, 10 e 11, L. 5 ottobre 1991 n. 317, sollevata dalla Provincia di Bolzano in riferimento agli artt. 75 e 78 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige). - S. nn. 381/1990, 1145/1988, 633/1988, 433/1987, 356/1985, 307/1983, nonche' O. n. 165/1988.
Massima n. 18991
Le norme di attuazione dello Statuto per il Trentino-Alto Adige che vietano i finanziamenti diretti dello Stato nelle materie di competenza propria delle province autonome (art. 4, comma terzo, decreto legislativo n. 266 del 1992, ed art. 7, decreto legislativo n. 268 del 1992), non producono effetti rispetto alla L. 5 ottobre 1991 n. 317, essendo successive all'entrata in vigore di essa.
Massima n. 18992
La mancata previsione dell'intesa fra lo Stato e le Province autonome ai fini dell'assegnazione dei benefici disposti dalla L. n. 317 del 1991 a favore delle piccole imprese non contrasta con l'art. 15 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, ne' con l'art. 5 del d.P.R. 1017 del 1978: non con il primo, in quanto le leggi sulla programmazione economica, qual'e' quella in esame, restano sottratte al meccanismo ordinario di finanziamento degli interventi relativi all'incremento delle attivita' industriali, in virtu' dello stesso art. 15, prima parte; non con il secondo, in quanto parametro non conferente alla fattispecie considerata. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' degli artt. 5, 6, 7, 8, 10, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, L. 5 ottobre 1991 n. 317, sollevata dalla Provincia di Trento in riferimento agli artt. 15 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige ed all'art. 5, d.P.R. 1017 del 1978). - S. n. 796/1988.
Massima n. 18993
Nelle materie di competenza regionale che siano disciplinate in modo uniforme da una legge statale, il potere sostitutivo dello Stato in caso di inerzia degli enti di autonomia non e' legittimamente esercitabile in mancanza di una previa diffida ad adempiere entro un determinato termine. E' quindi costituzionalmente illegittimo l'art. 21, comma quinto, L. 5 ottobre 1991 n. 317 (in tema di concessione di contributi agevolativi a consorzi di servizi), nella parte in cui non contempla che il potere sostitutivo del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nelle materie di competenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, sia esercitato, in caso di loro inerzia, previa diffida alle stesse. - S. nn. 483/1991, 49/1991, 37/1991, 85/1990, 830/1988, 304/1987.
Massima n. 18994
La dichiarazione di incostituzionalita' dell'art. 21, comma quinto, della L. n. 317 del 1991, (v. massima O) nella parte in cui non contempla che il potere sostitutivo del Ministro dell'industria nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome sia esercitato, in caso di loro inerzia, previa diffida alle stesse, esime la Corte dal dichiarare l'incostituzionalita' del successivo art. 27, comma nono, s.l., in quanto (e nella parte in cui) esso costituisce norma di mero rinvio alla precedente. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 27, comma nono, L. 5 ottobre 1991 n. 317, sollevata dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione Lombardia). - O. n. 304/1992.
Massima n. 18995
Le norme della L. 317 del 1991 che prevedono la parziale reintegrazione delle perdite subite dai consorzi e cooperative di "garanzia collettiva fidi" a seguito di interventi di garanzia a favore delle piccole imprese consociate nonche' la concessione di contributi alla costituzione di fondi interconsortili di secondo grado costituiscono un indirizzo di politica economica generale attinente al governo del credito, di competenza statale, e non precludono alle regioni e alle province autonome di erogare agli stessi soggetti propri contributi. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' degli artt. 29, 30, 31, 32 e 33, L. 5 ottobre 1991 n. 317, sollevata dalla Provincia di Trento e dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 8, nn. 9, 18 e 20; 9, nn. 3 e 8; 15 e 16, dello Statuto per il Trentino-Alto Adige; ed agli artt. 117, 118 e 119 Cost.).
Massima n. 18996
L'art. 36, L. n. 317 del 1991, affidando al Ministro dell'industria la fissazione di indirizzi e parametri di riferimento per le regioni ai fini dell'individuazione dei "distretti industriali", risponde ad un'esigenza di coordinamento che postula, nella specie, non attivita' politico-decisionali, bensi' soltanto attivita' tecniche di rilevazione, al cui ristretto ambito l'emanando decreto ministeriale e' tenuto ad attenersi; non sussiste dunque invasione delle competenze programmatiche delle regioni e delle province autonome, vieppiu' in quanto ad esse non sono preclusi ulteriori interventi finanziari in favore delle piccole imprese localizzate nei distretti. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 36, L. 5 ottobre 1991 n. 317, sollevata dalla Provincia di Trento e dalla Regione LOmbardia in riferimento agli artt. 8, nn. 9, 18 e 20; 9, nn. 3 e 8; 15 e 16, dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, ed agli artt. 117, 118 e 119 Cost.).
Massima n. 19002
Il "servizio centrale per la piccola industria e l'artigianato" - di cui la L. n. 317 del 1991 prevede l'istituzione presso il Ministero dell'industria - e' destinato a svolgere non gia' attivita' di "gestione" in settori di competenza regionale, bensi' attivita' di rilevazione ed analisi dello sviluppo economico, finanziario e produttivo delle piccole imprese (anche in collegamento con gli osservatori economici regionali o comunitari o con le societa' finanziarie regionali), e dunque attivita' che non sono invasive di competenze regionali, ma che assicurano il corretto svolgimento di funzioni pubbliche. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 39, comma primo, lett. a, L. 5 ottobre 1991 n. 317, sollevata dalla Provincia di Trento e dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 8, nn. 9, 18 e 20; 9 nn. 3 e 8; 15 e 16, dello Statuto per il Trentino-Alto Adige; ed agli artt. 117, 118 e 119 Cost.). - S. n. 139/1992
Massima n. 19003
L'autorizzazione a modifiche statutarie di un istituto di credito rientra nella competenza statale, in quanto attiene all'ordinamento generale del credito e degli istituti che lo esercitano; percio', l'art. 41, L. n. 317 del 1991, autorizzando la Cassa per il credito alle imprese artigiane ad effettuare attivita' estranee ai suoi compiti statutari e trasformandola in organismo che gestisce direttamente le agevolazioni alle piccole imprese, non e' invasiva di competenze regionali o provinciali. (Non fondatezza della questione di cosituzionalita' dell'art. 41, L. 5 ottobre 1991 n. 317, sollevata dalla Provincia di Trento e dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 8, nn. 9, 18 e 20; 9, nn. 3 e 8; 15 e 16, dello Statuto per il Trentino-Alto Adige; ed agli artt. 117, 118 e 119 Cost., in relazione all'art. 109, d.P.R. n. 616 del 1977).
Massima n. 19051
L'art. 43 della L. n. 317 del 1991, prevedendo che gli oneri connessi all'attuazione di tale legge gravino sul "fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica" (di cui all'art. 14, L. n. 46 del 1982) non lede l'autonomia finanziaria delle Province autonome: infatti, per un verso il sistema di finanziamento provinciale basato sulla cd. quota variabile non e' pregiudicato da una legge statale che disponga un intervento straordinario di carattere nazionale; per altro verso, il meccanismo ordinario di finanziamento degli interventi relativi all'incremento delle attivita' industriali e' derogabile da "norme generali sulla programmazione nazionale", quali quelle della legge in esame; infine, tra i fondi "istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme" - ai quali obbligatoriamente partecipano le Province autonome - non rientra il predetto fondo rotativo, in quanto non risponde al soddisfacimento di esigenze primarie ma allo sviluppo di un settore economico. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 43, comma primo, L. 5 ottobre 1991 n. 317, sollevata dalle Province di Trento e di Bolzano in riferimento all'art. 15 ed all'intero titolo VI dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, nonche' all'art. 5, L. n. 386 del 1989 ed all'art. 5, L. n. 1017 del 1978). - Riguardo alla natura del fondo rotativo per l'innovazione tecnologica, v. S. n. 116/1991.
Massima n. 19053
Il sistema delle fonti non consente che si attribuisca ad una norma di attuazione (nella specie, l'art. 5, d.P.R. n. 1017 del 1978) significati che possano annullare o disattendere previsioni (nella specie, quella dell'art. 15, prima parte) contenute nello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e cioe' in un atto legislativo di rango superiore.
Massima n. 19054
La prevista utilizzazione del "fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica" ai fini della copertura degli interventi di sostegno alle piccole imprese disposti dalla L. n. 317 del 1991, non e' contestabile adducendo la precedente soppressione, a vantaggio delle regioni, dei fondi di rotazione (v. art. 110, d.P.R. n. 616 del 1977), giacche' il fondo in esame e' stato istituito successivamente ed ha caratteri peculiari correlati ad esigenze generali dell'economia nazionale (v. art. 14, L. n. 46 del 1982); ne' e' idonea a fungere da parametro di riferimento - soprattutto per il suo carattere di norma transitoria - l'art. 3 della L. n. 158 del 1990, relativo al fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 43, comma primo, L. 5 ottobre 1991 n. 317, sollevata dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 110 e 126, d.P.R. n. 616 del 1977, ed all'art. 3, L. n. 158 del 1990). - Sul fondo di rotazione per l'innovazione tecnologica, v. S. n. 796/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 5, della legge 5 ottobre 1991 n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), nella parte in cui non contempla che il potere sostitutivo del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sia esercitato, in caso di loro inerzia, previa diffida alle stesse;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 2 e 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 39, comma 1, lett. a), 41 e 43, comma 1, della legge n. 317 del 1991, sollevate, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 8, nn. 9, 18 e 20, 9, nn. 3 e 8, 15, 16 e titolo VI dello statuto speciale di autonomia, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, 5 del d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017 e 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 386, e dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione ed in relazione agli artt. 56, 63, 65, 84, 109, 110 e 126 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e 3 della legge 14 giugno 1990, n. 158;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. da 1 a 24, da 27 a 34, 36 e 43 della legge n. 317 del 1991, sollevate, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 8, nn. 9 e 20, 9, nn. 3 e 8, 15, 16 e titolo VI dello statuto speciale di autonomia, ai d.P.R. 22 marzo 1974, n. 278, 31 luglio 1978, n. 1017, 24 marzo 1981, n. 228, 19 novembre 1987, n. 526, all'art. 5, comma 1, della legge 30 novembre 1989, n. 386 ed in relazione all'art. 65 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 1992.
Il Presidente: BORZELLINO
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 novembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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