Corte costituzionale

Sentenza n. 394/1992

Corte cost., sent. 19 ottobre 1992, n. 394

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
394/1992
Data di deposito
19 ottobre 1992
Data di decisione
7 ottobre 1992
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:394

Norme oggetto del giudizio

  • art. 16, comma 6, legge n. 412 del 30 dicembre 1991

Parametri

Massime

Massima n. 18849

L'art. 16, comma sesto, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 - intervenuta successivamente all'elevazione del dieci per cento del saggio degli interessi legali (art. 1, l. n. 353/1990) - per i crediti previdenziali ha ristabilito l'interpretazione letterale, che ascrive all'art. 429, terzo comma, cod.proc.civ. il significato di norma speciale all'interno del sistema dell'art. 1224 cod. civ.: gli interessi si calcolano sulla somma nominale e la rivalutazione spetta a titolo di "maggior danno", eccezionalmente ritenuto "in re ipsa" per il solo fatto della svalutazione, quando risulti superiore al dieci per cento. Pertanto la disciplina degli effetti del pagamento ritardato si differenzia dal regime comune sia per il carattere automatico della rivalutazione (operata d'ufficio dal giudice, senza bisogno ne' di domanda dell'interessato, ne' di alcuna prova del "maggior danno"), sia per la decorrenza non dal giorno della maturazione del credito, ma dalla scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento dell'ente sulla domanda della prestazione previdenziale, cosicche', escluso il cumulo della rivalutazione con gli interessi, il diritto del creditore e' determinato nella maggior somma tra il differenziale di svalutazione e gli interessi calcolati sulla somma nominale.

Massima n. 18850

Secondo la giurisprudenza ormai consolidata della Cassazione, non e' applicabile l'art. 16, comma sesto, l. 30 dicembre 1991, n. 412, secondo cui l'ammontare degli interessi legali sulle prestazioni dovute dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie e' portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dall'avente diritto per la diminuzione del valore del suo credito, quando la fattispecie (come nei casi su cui vertono i giudizi "a quibus") costitutiva della responsabilita' del debitore per ritardato pagamento si sia perfezionata anteriormente alla data di entrata in vigore della norma medesima. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, comma sesto, l. 30 dicembre 1991, n. 412 sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 38, secondo comma, Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, e 136 della Costituzione, dai Pretori di Genova e di Modena con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 ottobre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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