Corte costituzionale
Sentenza n. 383/1992
Corte cost., sent. 29 luglio 1992, n. 383
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 383/1992
- Data di deposito
- 29 luglio 1992
- Data di decisione
- 21 luglio 1992
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:383
Norme oggetto del giudizio
- art. 58, comma 4, legge n. 142 del 8 giugno 1990
Parametri
Massime
Massima n. 18674
E' inammissibile la questione di costituzionalita' che sia prospettata sotto due profili tra loro contraddittori, l'uno mirante a una dichiarazione di incostituzionalita' di tipo additivo - che estenda la norma denunciata ad ipotesi in essa non ricomprese - l'altro mirante ad una sentenza caducatoria della norma stessa. - V. anche la successiva massima B.
Massima n. 18675
La questione di costituzionalita' della norma che esclude il trasferimento della responsabilita' amministrativa agli eredi di amministratori di comuni e province, sollevata denunciando per un verso la mancata estensione del beneficio agli eredi di altri amministratori o dipendenti pubblici e, per altro verso, l'irragionevolezza della deroga al principio della successione dell'erede nei debiti del 'de cuius', va dichiarata inammissibile per contraddittorieta' dei profili prospettati - l'uno mirante ad una sentenza additiva, l'altro a una sentenza caducatoria - nonche' per difetto di rilevanza, essendo la norma impugnata inapplicabile nei giudizi "a quibus", nei quali non si controverte di responsabilita' amministrativa di amministratori o dipendenti di comuni o province. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale concernente l'art. 58, comma quarto, l. 8 giugno 1990 n. 142, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost.). - V. anche (per analoga ipotesi di irrilevanza della medesima questione), O. n. 407/1991.
Massima n. 18676
Per costante insegnamento della Corte, il principio di eguaglianza non puo' essere invocato quando la disposizione di legge da cui e' tratto il "tertium comparationis" ha natura di norma derogatoria a una regola generale. In questo caso la funzione del giudizio di legittimita' costituzionale alla stregua dell'art. 3 Cost. non puo' essere se non il ripristino della disciplina generale, ingiustificatamente derogata da quella particolare, non l'estensione ad altri casi di quest'ultima, la quale aggraverebbe, anziche' eliminare, il difetto di coerenza del sistema normativo. - S. nn. 46/1983, 6/1988, 769/1988, 427/1990, 194/1991, 190/1992; v. anche la successiva massima D.
Massima n. 18677
L'art. 58, comma quarto, della l. 8 giugno 1990 n. 142, disponendo che la responsabilita' degli amministratori o dipendenti di comuni e province non si trasferisce ai loro eredi, non modifica la natura della responsabilita' amministrativa, bensi' introduce una deroga ingiustificata al principio della successione ereditaria nei debiti del 'de cuius', nella misura in cui sottrae al vincolo di responsabilita' non soltanto i beni gia' propri dell'erede, ma anche gli stessi beni ereditari, con conseguente vantaggio ingiustificato dei successori. Un simile privilegio non puo' fornire un utile "tertium comparationis" ai fini dell'art. 3 Cost., onde non puo' invocarsene l'estensione agli eredi di altri amministratori e dipendenti pubblici. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 58, comma quarto, cit., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.). - V. la precedente massima C.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 26 (recte 24) della Costituzione, dalla Corte dei Conti con l'ordinanza in epigrafe, iscritta nel R.O. n. 145/1992;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 4, della legge n. 142 del 1990 citata, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dalla medesima Corte con le ordinanze in epigrafe, iscritte nel R.O. n. 144 e 206/1992.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 luglio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 29 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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