Corte costituzionale
Sentenza n. 379/1992
Corte cost., sent. 27 luglio 1992, n. 379
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 379/1992
- Data di deposito
- 27 luglio 1992
- Data di decisione
- 9 luglio 1992
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:379
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, legge n. 195 del 24 marzo 1958
- art. 11, comma 3, legge n. 195 del 24 marzo 1958
- art. 17, comma 1, legge n. 195 del 24 marzo 1958
Parametri
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 105, Costituzione
- art. 11, comma 3, legge n. 195 del 24 marzo 1958
- art. 110, Costituzione
- art. 11, comma 3, legge n. 195 del 23 aprile 1958
- art. 104, Costituzione
Massime
Massima n. 18802
Il conflitto fra poteri dello Stato insorto a seguito del rifiuto del Ministro di grazia e giustizia di dar corso, mediante proposta del relativo d.P.R., alla deliberazione di nomina del Presidente della Corte d'appello di Palermo adottata dal C.S.M. l'11 dicembre 1991, si riferisce alla delimitazione delle attribuzioni assegnate in via diretta ed esclusiva al resistente Ministro ed al ricorrente C.S.M. da norme costituzionali (rispettivamente, artt. 110 e 105 Cost.). Pertanto, sussistendo i requisiti oggettivi e soggettivi prescritti dall'art. 37, L. n. 87 del 1953, va confermata in via definitiva l'ammissibilita' del conflitto fra i suddetti organi; deve invece escludersi che sia legittimato a resistere il Presidente del Consiglio dei ministri - il cui intervento va percio' dichiarato inammissibile - dal momento che il potere, ad esso riconosciuto, di sospendere gli atti ministeriali e di sottoporre le relative questioni al Consiglio dei ministri (artt. 5, comma secondo, lett. c, e 2, comma terzo, lett. q, L. n. 400 del 1988), non altera l'esclusivita' delle attribuzioni ministeriali in contestazione. (Inammissibilita' del conflitto proposto dal C.S.M. nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri). - v. O. n. 184/1992 (dichiarativa dell'ammissibilita' del conflitto in fase di delibazione).
Massima n. 18803
L'art. 17, L. 24 marzo 1958 n. 195, prevedendo che le deliberazioni del C.S.M. riguardanti i magistrati - tra cui quelle di conferimento di uffici direttivi - debbano avere la forma del decreto presidenziale (o, in altri casi, del decreto ministeriale), non implica alcuna limitazione dell'autonomia di determinazione garantita al C.S.M. dall'art. 105 Cost., in quanto sia il decreto che la relativa proposta ministeriale sono vincolati al contenuto decisionale della deliberazione del C.S.M., ed il Ministro non e' investito di particolari poteri di rinvio o di riesame, onde - in base ai principi sul procedimento cui partecipano piu' soggetti pubblici - egli e' vincolato ad adottare l'atto di sua competenza (proposta del decreto presidenziale), a meno che il subprocedimento costituente la fase dell'iniziativa e quella della deliberazione manchi di un elemento essenziale, necessario per il perfezionamento della fattispecie procedimentale o del suo atto conclusivo. - S. nn. 168/1963 e 44/1968 (cui 'adde', con riguardo ai poteri del C.S.M. in ordine allo 'status' dei magistrati, S. n. 4/1986).
Massima n. 18804
In base ad un'interpretazione dell'art. 11 L. n. 195 del 1958 adeguata ai principi costituzionali, il "concerto" fra la commissione del C.S.M. competente per gli incarichi direttivi ai magistrati ed il Ministro di grazia e giustizia non consiste in un parere obbligatorio non vincolante dato dal Ministro alla commissione, ne', all'opposto, in un necessario accordo fra i due organi, bensi' in un'adeguata attivita' di concertazione, ispirata al principio costituzionale di leale cooperazione e realmente orientata al superiore interesse pubblico di operare la scelta piu' idonea; in tal senso, il concerto implica un vincolo non di risultato ma di metodo, consistente per un verso nel dovere di porre in essere una discussione seria e costruttiva che, indipendentemente dal raggiungimento in concreto di una proposta comune, sia obiettivamente finalizzata a superare le divergenze, entro tempi ragionevolmente brevi, attraverso le necessarie fasi dialogiche (quantomeno articolate nello schema proposta-risposta, replica-controreplica); per altro verso, nel dovere delle parti di comportarsi secondo le regole della correttezza nei reciproci rapporti e nel sostanziale rispetto dell'altrui autonomia, evitando posizioni e atteggiamenti incoerenti, dilatori, pretestuosi, come tali incompatibili con il metodo della collaborazione. - Sulla non conformita' a Costituzione di interventi ministeriali di carattere (invece) determinante sulle decisioni del C.S.M., v. S. nn. 168/1963, 44/1968 e 12/1971; sul dovere di correttezza tra piu' organi o soggetti concorrenti nell'esercizio di una funzione pubblica di rilievo costituzionale, v. S. n. 80/1989.
Massima n. 18805
Il dovere di leale cooperazione fra la commissione del C.S.M. competente per gli incarichi direttivi ai magistrati ed il Ministro di grazia e giustizia, comporta che il "rifiuto del concerto" da parte di quest'ultimo deve essere motivato non gia' da semplici divergenze con la commissione, ma da gravi ed insuperabili contrasti sulla proposta di conferimento dell'incarico da sottoporre al 'plenum' del Consiglio superiore.
Massima n. 18806
In caso di "rifiuto del concerto" da parte del Ministro di grazia e giustizia motivato da gravi e insuperabili contrasti con la commissione del C.S.M. in ordine alla proposta di conferimento di incarichi direttivi a magistrati, il 'plenum' del Consiglio superiore - cui spetta la deliberazione sull'incarico da conferire in relazione alla proposta della commissione ed alle eventuali diverse indicazioni del Ministro - ha il dovere di motivare adeguatamente la propria scelta anche in riferimento alle valutazioni e alle argomentazioni formulate in sede di proposta.
Massima n. 18807
Il concerto (nel senso di adeguata attivita' di concertazione, ispirata al principio di leale cooperazione) fra la commissione del C.S.M. competente per gli incarichi direttivi ai magistrati ed il Ministro di grazia e giustizia, non soltanto costituisce - in base all'art. 11, comma terzo, L. n. 195 del 1958 - un elemento essenziale e necessario del procedimento di conferimento di uffici direttivi ai magistrati, ma rappresenta anche un bilanciamento non irragionevole - attuato dal legislatore mediante una congrua soluzione procedimentale - fra la disposizione costituzionale che attribuisce al C.S.M. l'esclusiva competenza sui provvedimenti concernenti lo 'status' dei magistrati (art. 105 Cost.) e quella che affida al Ministro la responsabilita' dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi relativi alla giustizia (art. 110 Cost.), atteso che l'autonomia della magistratura non impedisce la sussistenza di un dovere specifico di leale cooperazione fra i due organi, nel rispetto delle competenze a ciascuno attribuite. Pertanto, spetta al Ministro della giustizia non dar corso alle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura di conferimento degli uffici direttivi (rifiutando di proporre il relativo decreto al Presidente della Repubblica) quando, da parte della commissione competente, sia mancata un'adeguata attivita' di concertazione, ispirata al principio di leale cooperazione. - sul dovere di collaborazione tra C.S.M. e Ministro, v. S. n. 168/1963; sull'attinenza della nomina ad uffici direttivi sia allo 'status' dei magistrati che all'amministrazione dei servizi giudiziari, v. rispettivamente S. n. 72/1991 e S. nn. 168/1963 e 142/1973.
Massima n. 18808
Dall'esame dei comportamenti tenuti dal C.S.M. e dal Ministro di grazia e giustizia nel procedimento relativo al conferimento dell'incarico di Presidente della Corte d'appello di Palermo, risulta che e' in concreto mancata fra le parti un'adeguata attivita' di concertazione ispirata al principio di leale cooperazione. Cio' in quanto, mentre il C.S.M. ha condiviso, in linea generale, l'esigenza prospettata dal Ministro di una piu' intensa e fattiva collaborazione tra i partecipanti al concerto previsto dall'art. 11, terzo comma, L. n. 195 del 1958, ed ha modificato l'art. 22 del proprio regolamento interno in conformita' a tale esigenza, la commissione incarichi direttivi dello stesso C.S.M., contraddicendo tale posizione, ha negato - di fronte ad un primo rifiuto del concerto sulla proposta da essa avanzata - la propria disponibilita' a proseguire il confronto con il Ministro (tanto piu' necessario per l'importanza dell'incarico da conferire), ed il 'plenum' del Consiglio ha deliberato in conformita' alla proposta senza che fosse avvenuto il doveroso tentativo di superare la divergenza con il Ministro in vista del miglior perseguimento dell'interesse pubblico ad operare la scelta piu' idonea. Pertanto, essendo mancata nella specie un'adeguata attivita' di concertazione, ispirata al principio di leale cooperazione, spetta al Ministro della giustizia non proporre al Presidente della Repubblica il decreto di conferimento dell'ufficio direttivo di Presidente della Corte d'appello di Palermo relativo alla delibera del C.S.M. in data 11 dicembre 1991.
Massima n. 18809
L'art. 11, comma terzo, L. n. 195 del 1958, subordina l'ulteriore corso del procedimento di conferimento di uffici direttivi ai magistrati allo svolgimento di una adeguata concertazione - ispirata al principio di leale cooperazione - tra la competente commissione del C.S.M. ed il Ministro di grazia e giustizia, e non gia' all'effettivo raggiungimento di un accordo tra essi sulla proposta da sottoporre al 'plenum' del Consiglio; percio', ove un'adeguata concertazione sia comunque avvenuta ma non sia stato raggiunto l'accordo entro tempi ragionevoli (e cioe' necessari ad un'effettiva e leale discussione, scevra di manovre pretestuose o dilatorie), non puo' il Ministro legittimamente rifiutare di proporre al Presidente della Repubblica il decreto che da' forma alla deliberazione adottata dal Consiglio. Non spetta pertanto al Ministro della giustizia non dar corso alle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura sul conferimento degli uffici direttivi quando, nonostante che sia stata svolta un'adeguata attivita' di concertazione nei sensi indicati, non si sia convenuto in tempi ragionevoli tra la commissione e il Ministro sulla proposta da formulare. - per soluzioni analoghe (sia pur in altro ambito), v. S. nn. 21/1991 e 482/1991.
Massima n. 18816
Le interpretazioni date dalla Corte agli artt. 11, comma terzo, e 17, comma primo, L. n. 195 del 1958 - in base alle quali, nel procedimento per il conferimento di incarichi direttivi ai magistrati, la partecipazione del Ministro di grazia e giustizia al "concerto" previsto dall'art. 11 e il suo potere di proposta del decreto presidenziale di cui all'art. 17, non rappresentano menomazioni dell'autonomia della magistratura e delle attribuzioni del C.S.M. relative allo 'status' dei magistrati - precludono la possibilita' di dare ai suddetti articoli i significati normativi in relazione ai quali il C.S.M., in sede di conflitto di attribuzione con il Ministro, ha prospettato dubbi di incostituzionalita', il che fa venir meno le condizioni perche' la Corte sia tenuta a valutare se sollevare o meno innanzi a se stessa le relative questioni di legittimita' costituzionale. - v. le precedenti massime B, C, E, G.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il conflitto fra poteri dello Stato, indicato in epigrafe, promosso dal Consiglio superiore della magistratura nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri;
Dichiara che spetta al Ministro della giustizia non dar corso alle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura di conferimento degli uffici direttivi quando, da parte della commissione competente, sia mancata un'adeguata attività di concertazione, ispirata al principio di leale cooperazione ai fini della formulazione della proposta e, conseguentemente, essendo mancata nella specie la detta attività, spetta al Ministro non proporre al Presidente della Repubblica il decreto di conferimento dell'ufficio direttivo di Presidente della Corte d'appello di Palermo relativo alla delibera del Consiglio superiore della magistratura in data 11 dicembre 1991;
Dichiara che non spetta al Ministro della giustizia non dar corso alle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura sul conferimento degli uffici direttivi quando, nonostante che sia stata svolta un'adeguata attività di concertazione nei sensi indicati nel capo precedente, non si sia convenuto in tempi ragionevoli tra la commissione e il Ministro sulla proposta da formulare.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, Il 9 luglio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 27 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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