Corte costituzionale
Sentenza n. 343/1992
Corte cost., sent. 20 luglio 1992, n. 343
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 343/1992
- Data di deposito
- 20 luglio 1992
- Data di decisione
- 7 luglio 1992
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:343
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, legge n. 460 del 27 ottobre 1988
- art. 1, comma 3, legge n. 460 del 27 ottobre 1988
Parametri
Massime
Massima n. 18599
La presunzione assoluta di rischio, valevole per il personale medico e tecnico di radiologia, in base alla quale l'art. 1, secondo comma, della legge 27 ottobre 1988, n. 460, attribuisce a tale personale una indennita' di rischio da radiazioni ionizzanti in misura piu' elevata (L. 200.000) di quella (L. 50.000) riconosciuta dal terzo comma dello stesso articolo per il restante personale sanitario esposto in modo discontinuo alle radiazioni - in quanto non inquadrato nel reparto di radiologia - non esclude, nell'ambito di queste altre categorie di personale, la presenza di posizioni lavorative individuali pienamente assimilabili, per la continua esposizione al rischio radiologico a cui anche esse sono soggette, a quelle proprie dei medici e tecnici di radiologia. Pertanto, anche in considerazione della natura non risarcitoria, ma preventiva, dell'indennita' di rischio (v. massima B), deve ritenersi che anche gli operatori diversi da quelli indicati nell'art. 1, secondo comma. della legge n. 460 del 1988, abbiano diritto all'indennita' di rischio in misura piena, ove risulti accertata la loro effettiva esposizione ad un rischio di radiazioni in misura non diversa da quella cui si trova normalmente esposto il personale di radiologia, cadendo quindi la censura di incostituzionalita' formulata dal giudice a quo in base alla interpretazione della norma in questione respinta dalla Corte. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo e terzo comma. legge 27 ottobre 1988, n. 460, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97 e 32 Cost.).
Massima n. 18600
La indennita' di rischio da radiazioni ionizzanti prevista dall'art. 1, secondo e terzo comma, della legge 27 ottobre 1988, n. 460, per il personale medico e tecnico di radiologia e, in misura ridotta, anche per il restante personale sanitario esposto in modo discontinuo alle radiazioni (v. massima A), rappresenta un concorso alle spese che l'operatore sanitario deve affrontare, a scopo profilattico e terapeutico, per ridurre i rischi da esposizione. Tale indennita' ha quindi natura non risarcitoria, ma preventiva.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi secondo e terzo, della legge 27 ottobre 1988, n. 460 (Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 416, concernente l'istituzione delle indennità di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 32 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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