Corte costituzionale
Sentenza n. 342/1992
Corte cost., sent. 20 luglio 1992, n. 342
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 342/1992
- Data di deposito
- 20 luglio 1992
- Data di decisione
- 7 luglio 1992
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:342
Norme oggetto del giudizio
- art. 28, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 488 del 27 aprile 1968
- art. 28, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 488 del 27 aprile 1968
Parametri
Massime
Massima n. 18638
L'utilizzazione dei contratti collettivi come parametro per determinare, con decreti annuali del Ministro del lavoro, le retribuzioni medie provinciali cui sono commisurati i contributi agricoli unificati, non lede affatto la liberta' dei datori di lavoro non iscritti alle associazioni sindacali di categoria, ed ha un fondamento ragionevole, essendo intesa a realizzare un regime generalizzato e il piu' possibile aderente alle varie realta' provinciali ed a garantire un minimo di contribuzione per l'assolvimento della finalita' assicurativa e previdenziale. Peraltro, ove le retribuzioni fissate nei decreti risultino oltremodo sperequate rispetto a quelle stabilite da contratti individuali o dagli usi provinciali, il giudice ordinario puo' disapplicare i decreti stessi, con conseguente necessita' di rideterminazione delle retribuzioni medie nelle sedi competenti: in guisa che, risulta sufficientemente garantito il diritto di difesa dei contribuenti. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3, 24 e 39 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 28, commi primo e secondo, d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, primo e secondo comma, del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria) in riferimento agli artt. 3, 24 e 39 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Lecce con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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