Corte costituzionale

Sentenza n. 342/1992

Corte cost., sent. 20 luglio 1992, n. 342

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
342/1992
Data di deposito
20 luglio 1992
Data di decisione
7 luglio 1992
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:342

Norme oggetto del giudizio

  • art. 28, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 488 del 27 aprile 1968
  • art. 28, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 488 del 27 aprile 1968

Parametri

Massime

Massima n. 18638

L'utilizzazione dei contratti collettivi come parametro per determinare, con decreti annuali del Ministro del lavoro, le retribuzioni medie provinciali cui sono commisurati i contributi agricoli unificati, non lede affatto la liberta' dei datori di lavoro non iscritti alle associazioni sindacali di categoria, ed ha un fondamento ragionevole, essendo intesa a realizzare un regime generalizzato e il piu' possibile aderente alle varie realta' provinciali ed a garantire un minimo di contribuzione per l'assolvimento della finalita' assicurativa e previdenziale. Peraltro, ove le retribuzioni fissate nei decreti risultino oltremodo sperequate rispetto a quelle stabilite da contratti individuali o dagli usi provinciali, il giudice ordinario puo' disapplicare i decreti stessi, con conseguente necessita' di rideterminazione delle retribuzioni medie nelle sedi competenti: in guisa che, risulta sufficientemente garantito il diritto di difesa dei contribuenti. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3, 24 e 39 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 28, commi primo e secondo, d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, primo e secondo comma, del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria) in riferimento agli artt. 3, 24 e 39 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Lecce con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze