Corte costituzionale

Sentenza n. 337/1992

Corte cost., sent. 15 luglio 1992, n. 337

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
337/1992
Data di deposito
15 luglio 1992
Data di decisione
2 luglio 1992
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:337

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, comma 2, legge n. 1115 del 5 novembre 1968
  • art. 4, comma 1, legge n. 464 del 8 agosto 1972

Parametri

Massime

Massima n. 18625

Mentre il trattamento speciale di disoccupazione, regolato dal combinato disposto degli artt. 8, secondo comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e 4, primo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464, presuppone la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di licenziamento del prestatore d'opera per cessazione dell'attivita' produttiva in cui era occupato, e ha funzione di conservare transitoriamente - nella misura di due terzi, poi elevati a quattro quinti - la retribuzione percepita nell'ultimo mese di occupazione, il trattamento di integrazione salariale, invece, presuppone la continuazione del rapporto di lavoro e percio' e' calcolato sulla retribuzione in corso, avendo la funzione di sostituire temporaneamente all'obbligazione retributiva del datore di lavoro, che rimane sospesa, l'obbligazione previdenziale, commisurata alla prima, dell'ente gestore della Cassa. Pertanto, anche se l'uno, come l'altro, istituto sono entrambi riconducibili nel quadro degli strumenti di lotta contro la disoccupazione, la diversita' di presupposti e funzione che li contraddistingue, non consente di far richiamo alla regolamentazione dell'integrazione quadagni per contestare, di fronte all'art. 3 Cost., la legittimita' costituzionale della disciplina del trattamento speciale di disoccupazione. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 8, secondo comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e 4, primo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464).

Massima n. 18639

Il precetto posto dall'art. 36 Cost. a garanzia della giusta retribuzione e' applicabile solo sul presupposto di un rapporto di lavoro in atto. Non si puo' dunque far richiamo ad esso per contestare la legittimita' costituzionale delle disposizioni vigenti riguardo al trattamento speciale di disoccupazione. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 36 Cost., della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 8, secondo comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e 4, primo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464).

Massima n. 18681

Secondo la giurisprudenza della Corte, l'art. 38 Cost. non esige che l'adeguamento delle prestazioni previdenziali ai mutamenti del potere di acquisto della moneta proceda mediante meccanismi automatici, giacche' esso puo' avvenire anche con interventi legislativi periodici, e la scelta dell'uno o dell'altro metodo e' rimessa alla discrezionalita' del legislatore. Al riguardo, relativamente al trattamento speciale di disoccupazione, regolato dal combinato disposto degli artt. 8, secondo comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e 4, primo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464, con legge 29 febbraio 1980, n. 33, se ne e' elevato l'importo da due terzi a quattro quinti dell'ultima retribuzione e si e', inoltre, aggangiato l'importo massimo di lire seicentomila agli incrementi annuali dell'indennita' di contingenza. A cio' aggiungasi che il trattamento speciale di disoccupazione, nella parte eccedente l'indennita' ordinaria, si configura come un intervento assistenziale a carico dello Stato (arg. ex art. 37, terzo comma, lett. d, della legge 9 marzo 1988 n. 88), di guisa che non e' invocabile il criterio dell'adeguatezza alle esigenze di vita proprio delle prestazioni previdenziali. Ne discende cosi' che l'assenza di un meccanismo di adeguamento monetario della prestazione calcolata sulla retribuzione spettante al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non contrasta, diversamente da quanto denunciato dal giudice 'a quo', con l'art. 38 Cost.. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 38 Cost., della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 8, secondo comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e 4, primo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 8, secondo comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115 (Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati), e 4, primo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464 (Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Busto Arsizio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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