Corte costituzionale

Sentenza n. 329/1992

Corte cost., sent. 15 luglio 1992, n. 329

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
329/1992
Data di deposito
15 luglio 1992
Data di decisione
2 luglio 1992
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:329

Norme oggetto del giudizio

  • art. unico, regio decreto legge n. 1621 del 30 agosto 1925
  • legge n. 1263 del 15 luglio 1926

Parametri

Massime

Massima n. 18614

Il 'petitum' dell'ordinanza che ha sollevato questione di costituzionalita' dell'articolo unico del r.d.l. 30 agosto 1925 n. 1621, va individuato nella dichiarazione di radicale illegittimita' della norma, in quanto subordina all'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia il compimento di atti conservativi o esecutivi su beni di uno Stato estero, mentre la omessa previsione di un congruo indennizzo al creditore in caso di diniego non integra un argomento autonomo, ma ha funzione di supporto nel contesto della motivazione. ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 398 del 1992.

Massima n. 18615

Anche se conseguono ad un provvedimento di moratoria del debito estero ed al piano predisposto per il ripianamento di esso, le obbligazioni finanziarie assunte da uno Stato estero e le garanzie per il loro adempimento sono atti negoziali posti in essere 'iure gestionis', e pertanto soggetti alla giurisdizione italiana. (Nella specie, la Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. unico del r.d.l. 30 agosto 1925 n. 1621, formulata dall'Avvocatura dello Stato assumendo il difetto di giurisdizione italiana sulle controversie relative alle obbligazioni assunte dalla Repubblica federale della Nigeria in attuazione del piano di ripianamento del debito estero). ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 398 del 1992.

Massima n. 18616

Nell'attuale contesto di diritto internazionale, l'immunita' degli Stati esteri dalla giurisdizione cautelare ed esecutiva dello Stato del foro non e' piu' assoluta, ma e' ristretta ai soli beni destinati ad atti 'iure imperii', i quali - in forza della consuetudine internazionale, cui, in virtu' dell'art. 10 Cost., si e' adattato il diritto italiano - sono immuni 'ex se' da misure coercitive, indipendentemente dalla condizione di reciprocita'.

Massima n. 18617

La norma di adattamento al diritto internazionale generale - formatasi nel diritto interno in virtu' dell'art. 10 Cost. - secondo la quale i beni di Stati esteri destinati ad atti 'iure imperii' sono immuni 'ex se' dall'applicazione di misure coercitive, indipendentemente dalla condizione di reciprocita', ha modificato l'articolo unico del r.d.l. 30 agosto 1925 n. 1621 (convertito nella L. 15 luglio 1926 n. 1263), il quale deve ritenersi parzialmente abrogato per la parte in cui subordina all'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia il compimento, a condizione di reciprocita', di atti conservativi o esecutivi sui beni dello Stato estero destinati all'esercizio di funzioni pubbliche. Cio' comporta altresi' che secondo la norma in questione, per la parte non abrogata, prima di verificare la condizione di reciprocita', il Ministro deve accertare se i beni dello Stato estero, cui si riferisce la richiesta di autorizzazione, siano destinati ad atti 'iure gestionis'. ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 398 del 1992.

Massima n. 18618

Il diritto del singolo alla tutela giurisdizionale esige che l'esistenza delle condizioni dell'azione, e in particolare di una condizione da cui dipende la giurisdizione del giudice naturale, non possa essere accertata se non dallo stesso giudice con le garanzie del procedimento giudiziario. - V. anche la successiva massima H.

Massima n. 18619

Nei rapporti con gli Stati stranieri il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale puo' subire un limite ulteriore rispetto a quelli imposti dall'art. 10 Cost. (e, per esso, dalle norme di adattamento al diritto internazionale generale) ma solo se tale limite sia giustificato da un interesse pubblico riconoscibile come potenzialmente preminente su un principio, quale quello dell'art. 24 Cost., annoverato tra i "principi supremi" dell'ordinamento cosituzionale, e sempreche' la norma che stabilisce il limite garantisca una rigorosa valutazione di tale interesse alla stregua delle esigenze del caso concreto. - V. la successiva massima H, nonche' S. n. 18/1982.

Massima n. 18620

La norma che subordina all'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia il compimento di atti conservativi o esecutivi sui beni di uno Stato estero non destinati a funzioni pubbliche e' incompatibile con il diritto del creditore alla tutela giurisdizionale nonche' con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza, sia in quanto investe il Ministro del potere-dovere di accertare l'esistenza di una condizione (destinazione dei beni ad atti 'iure gestionis') da cui dipende la giurisdizione del giudice naturale; sia in quanto impone alla tutela giurisdizionale un limite (ulteriore rispetto a quelli derivanti dall'art. 10 Cost.) che non e' giustificabile nell'attuale contesto di diritto internazionale, nel quale si e' largamente affermato il principio dell'immunita' ristretta degli Stati esteri 'in executivis' ed e' conseguentemente scemata la probabilita' di reazioni all'applicazione di esso; sia in quanto la prassi applicativa della norma censurata dimostra che essa ha finito col ripristinare virtualmente l'immunita' assoluta. E' percio' illegittimo cosituzionalmente - per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. (assorbite le censure riferite agli artt. 23 e 41 Cost.) - l'articolo unico del r.d.l. 30 agosto 1925 n. 1621, convertito nella L. 15 luglio 1926 n. 1263, nella parte in cui subordina all'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia il compimento di atti conservativi o esecutivi su beni appartenenti a uno Stato estero diversi da quelli che, secondo le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, non sono assoggettabili a misure coercitive. - Per un contesto di diritto internazionale diverso all'attuale, v. S. n. 135/1963. ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 398 del 1992.

Massima n. 18621

Il canone ermeneutico di valutazione della legittimita' cosituzionale elle leggi anche alla stregua delle loro onseguenze empiriche comporta che si debba tener conto della prassi applicativa della norma impugnata. (Nella specie, la Corte ha dichiarato la parziale incostituzionalita' dell'art. unico del r.d.l. 30 agosto 1925 n. 1621, tenendo anche conto della prassi applicativa di esso). - V. la precedente massima G. ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 398 del 1992.

Massima n. 18622

La dichiarata incostituzionalita' parziale dell'art. unico del r.d.l. 30 agosto 1925 n. 1621 non esclude che lo Stato italiano quando ritenga che le censure siano suscettibili di provocare reazioni pregiudizievoli all'interesse nazionale, possa idoneamente intervenire, al fine di evitarne l'applicazione senza sacrificio del diritto dei singoli alla tutela giurisdizionale (ad esempio, intervenendo nella procedura esecutiva o cautelare come terzo che offre il pagamento o garanzia di pagamento del debito). ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 398 del 1992.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del r.d.l. 30 agosto 1925, n. 1621 (Atti esecutivi sopra beni di Stati esteri nel Regno), convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1623, nella parte in cui subordina all'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia il compimento di atti conservativi o esecutivi su beni appartenenti a uno Stato estero diversi da quelli che, secondo le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, non sono assoggettabili a misure coercitive.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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