Corte costituzionale
Sentenza n. 306/1992
Corte cost., sent. 1° luglio 1992, n. 306
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 306/1992
- Data di deposito
- 1° luglio 1992
- Data di decisione
- 18 giugno 1992
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- BORZELLINO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:306
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 4, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 41 del 4 settembre 1991
- art. 4, comma 4, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 41 del 4 settembre 1991
- art. 3, comma 3, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 41 del 4 settembre 1991
- art. 3, comma 2, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 41 del 4 settembre 1991
- art. 7, comma 1, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 23 del 28 agosto 1989
- art. 7, comma 2, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 23 del 28 agosto 1989
Parametri
Massime
Massima n. 18489
Le direttive CEE n. 75/442, 76/403, 78/319 e 91/156, alle quali si e' data attuazione con il d.P.R. n. 915/1982, nel qualificare quella di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi come attivita' di pubblico interesse da controllare accuratamente, stabiliscono che essa debba essere soggetta ad autorizzazione da parte delle autorita' competenti nella quale debbono indicarsi quali attivita' siano consentite e a quali condizioni, cosi' escludendo che per qualunque fase dello smaltimento di rifiuti tossici e nocivi possa farsi ricorso all'istituto del silenzio-assenso e cioe' alla autorizzazione tacita; gli impugnati artt. 3, secondo, terzo e quarto comma, e 4, quarto comma, l.r.f.v. 4 settembre 1991, n. 41, che introducono nella materia dei rifiuti, sia in regime transitorio che in via definitiva, l'istituto del silenzio-assenso, prevedendo l'autorizzazione tacita per l'esercizio dello stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi, si pongono percio' in contrasto con l'art. 116, Cost. a norma del quale la potesta' legislativa regionale si attua in armonia con la Costituzione e con i principi generali dell'ordinamento dello Stato nonche' con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato. Le suddette norme devono pertanto essere dichiarate costituzionalmente illegittime in parte qua, restando assorbite le censure in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost..
Massima n. 18490
Questione concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 504/1991.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara:
A) l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, secondo, terzo e quarto comma, e dell'art. 4, quarto comma, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 4 settembre 1991, n. 41 (Interventi connessi alle varie fasi di smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi ed ulteriori modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 7 settembre 1987, n. 30 e 28 agosto 1989, n. 23), nella parte in cui, in materia di rifiuti tossici, sia in regime transitorio che in via definitiva, introducono l'istituto del silenzio-assenso, prevedendo la possibilità di una autorizzazione tacita per l'esercizio dell'attività di stoccaggio provvisorio.
B) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo e secondo comma, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1989, n. 23 (Ulteriori norme modificative ed integrative delle leggi regionali 7 settembre 1987, n. 30 e 21 gennaio 1989, n. 1, in materia di smaltimento dei rifiuti), in riferimento agli artt. 3, 25 e 116 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Udine con ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1992.
Il Presidente: BORZELLINO
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 1° luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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