Corte costituzionale
Sentenza n. 292/1992
Corte cost., sent. 22 giugno 1992, n. 292
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 292/1992
- Data di deposito
- 22 giugno 1992
- Data di decisione
- 4 giugno 1992
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- BORZELLINO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:292
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 101, Costituzione
- art. 25, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 2, n. 67, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
- art. 2, n. 1, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
Massime
Massima n. 18453
La denuncia dei reati perseguibili d'ufficio cui, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. pen., sono tenuti i pubblici ufficiali, e quindi anche i giudici, quando li rilevino nell'esercizio delle loro funzioni, presuppone l'individuazione degli elementi essenziali di un fatto ritenuto rispondente ad una fattispecie incriminatrice e l'acquisizione di fonti di prova sufficienti a dare concretezza alle relative valutazioni. Pertanto tale attivita', essendo prodromica all'esercizio dell'azione penale, si colloca nell'ambito della funzione requirente in quanto strumentale al suo esercizio.
Massima n. 18454
La denuncia proposta obbligatoriamente dal giudice, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. pen., per un reato rilevato nell'esercizio delle sue funzioni, si colloca nell'orbita della funzione requirente (ved. massima A) in quanto strumentale al suo esercizio e pertanto il considerarla, nell'art. 34, terzo comma, come causa di incompatibilita' al giudizio - anche se non espressamente prevista nella direttiva n. 67 della legge di delega - e' coerente con un sistema processuale ispirato - come la stessa direttiva n. 67, prima e seconda parte, conferma - alla necessaria distinzione tra funzioni requirenti e giudicanti. Non puo' quindi ritenersi che tale direttiva non sia stata osservata, ne', di conseguenza, che sussista contrasto con i principi della soggezione del giudice alla sola legge e della naturalita' del giudice, non certo violati da una predeterminazione legislativa - come quella che si verifica nella norma in questione - di spostamenti di competenza necessari ad assicurare il rispetto di altri principi costituzionali, come quello dell'imparzialita' del giudice. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 76 - in relazione all'art. 2, nn. 1 e 67, legge 16 febbraio 1987, n. 81 - 25 e 101 Cost., dell'art. 34, terzo comma, cod. proc. pen.). - Sulla distinzione tra funzioni requirenti e giudicanti: S. n. 496/1990.
Massima n. 18455
Nel dettare, in materia di incompatibilita' a giudicare, la direttiva n. 67 della legge di delega per l'emanazione del codice di procedura penale, il legislatore non ha mostrato di volersi discostare dai criteri ispiratori della previgente disciplina, salve, ovviamente, le innovazioni imposte dalla mutata struttura del procedimento. L'intero terzo comma dell'art. 34 dell'attuale codice (concernente tra l'altro l'ipotesi - di cui alla massima B - del giudice che abbia proposto denuncia) e' infatti una sostanziale riproduzione del terzo comma dell'art. 61 del codice del 1930.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 76, 25 e 101 della Costituzione dal Pretore di Bergamo, sezione distaccata di Clusone, con ordinanza del 22 novembre 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1992.
Il Presidente: BORZELLINO
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 22 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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