Corte costituzionale
Sentenza n. 267/1992
Corte cost., sent. 10 giugno 1992, n. 267
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 267/1992
- Data di deposito
- 10 giugno 1992
- Data di decisione
- 1° giugno 1992
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- BORZELLINO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:267
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 638 del 11 novembre 1983
- decreto-legge n. 338 del 9 ottobre 1989
- legge n. 387 del 7 dicembre 1989
- art. 2, comma 1, bis, decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983
Parametri
Massime
Massima n. 18428
Sotto tutti i profili prospettati non e' dato alla Corte di pronunciarsi sulla legittimita' costituzionale della mancata previsione, in relazione al reato di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro, della sospensione - in caso di intervenuto fallimento - del decorso del termine di grazia (dalla norma impugnata concesso per effettuare il versamento ed estinguere il reato) nel periodo (dalla sentenza dichiarativa fino alla conclusione della procedura fallimentare o all'approvazione dei piani di riparto dell'attivo) in cui il fallito, non avendo la disponibilita' dei propri averi, e' impossibilitato a pagare. Sotto il profilo svolto in riferimento ai principi di eguaglianza e diritto di difesa, infatti, la questione attiene all'area delle scelte discrezionali del legislatore, atteso che, essendo ipotizzabile - come gia' affermato in analoga fattispecie - un nuovo assetto della disciplina stessa della procedura fallimentare riguardo alle indirette conseguenze penalistiche della dichiarazione di fallimento, la soluzione in via additiva proposta dal giudice rimettente non si presenta come l'unica costituzionalmente obbligata ma soltanto come una delle possibili, mentre, riguardo all'altro profilo - invocato in riferimento al principio della personalita' della responsabilita' penale - e' decisivo che nella fattispecie la condotta penalmente rilevante risulta pienamente realizzata quando l'imputato e' ancora in 'bonis'. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma primo bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dal decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, 'in parte qua', sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 Cost.). - Sull'analoga questione sorta in relazione alla "nuova disciplina sanzionatoria" in materia di emissione di assegni: S. n. 32/1992, O. nn. 172/1992 e 240/1992.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1- bis del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638 (misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per taluni settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), come modificato dal decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389 (disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati), in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, sollevata dal pretore di Alessandria con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° giugno 1992.
Il Presidente: BORZELLINO
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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