Corte costituzionale

Sentenza n. 264/1992

Corte cost., sent. 10 giugno 1992, n. 264

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
264/1992
Data di deposito
10 giugno 1992
Data di decisione
1° giugno 1992
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:264

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 18434

L'esclusione dell'indennita' per la perdita dell'avviamento commerciale per cessata locazione nel caso si tratti di immobili complementari o interni a stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio stradali o autostradali, alberghi o villaggi turistici, trova giustificazione nel fatto che in tali ipotesi l'avviamento non e' frutto dell'attivita' del conduttore, bensi' un riflesso della peculiare collocazione del locale rispetto ad altri immobili, nei quali esso e' compreso o ai quali esso e' legato da un vincolo di stabile accessorieta'. Percio', dato il carattere derogatorio, rispetto alla regola che sancisce il diritto all'indennita' di avviamento, della norma in questione, la mancata previsione, nella stessa, della esclusione di tale diritto anche nei casi di cessazione dei rapporti locativi relativi ad immobili interni a cliniche o case di cura in genere, essendo frutto di valutazione discrezionale, non arbitraria, del legislatore, non e' sindacabile dalla Corte. E poiche' la soluzione indicata dal giudice a quo non e' quindi configurabile come una estensione logicamente necessitata ed implicita nella potenzialita' interpretativa del contesto normativo, non si puo' far luogo alla pronuncia della richiesta sentenza additiva. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 42, secondo comma, Cost., dell'art. 35, legge 27 luglio 1978, n. 392). - Per l'affermazione di analoghi principi in materia di limiti di ammissibilita' delle sentenze additive: S. n. 440/1991. - Sulla funzione dell'indennita' per perdita dell'avviamento commerciale: O. nn. 519/1989 e 481/1989.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Verona con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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